Articolo tratto da ITALIA OGGI
LIBERALIZZAZIONI/Tribunale di Cosenza applica alla lettera il dl 1/2012 e aspetta i nuovi
parametri
Niente tariffe? E il giudice si ferma!
Senza riferimenti impossibile liquidare le spese processuali!
Niente tariffe forensi? E allora niente liquidazione delle spese processuali da parte del giudice.
Cominciano ad affiorare i primi effetti del decreto liberalizzazioni del governo Monti. Il giudice dell’esecuzione del tribunale di Cosenza, Giuseppe Greco, ieri, probabilmente primo magistrato in Italia ad averlo fatto, ha richiamato espressamente l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, per sancire che «l’abrogazione delle tariffe forensi inibisce, allo stato, di liquidare le spese della presente procedura».
Il giudice Greco, che avrebbe dovuto provvedere alla conversione di un pignoramento immobiliare e alla liquidazione delle spese legali in favore del creditore procedente, nello sciogliere la riserva assunta l’8 novembre dell’anno scorso, ha deciso di non liquidare le spese, applicando la
nuova normativa in maniera retroattiva, nonostante il contenzioso, come segnala l’avvocato Fernando Scarpelli del foro di Cosenza, «sia stato avviato nel 2003 e la riserva fosse anteriore di un paio di mesi all’entrata in vigore del decreto legge».
Il magistrato del tribunale cosentino, comunque, sa che se da una parte sono state abolite le tariffe professionali a far data dall’entrata in vigore del dl 1/2012, il governo, al comma 2 dello stesso articolo 9, ha previsto che «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». Insomma, questi parametri, prima o poi, arriveranno. Quando, però, non si sa.
Per prudenza, quindi, il magistrato ha convocato le parti il prossimo 28 febbraio, chissà forse anche per liquidare le spese, magari in via equitativa, in assenza del decreto.
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Categoria: Civile
Cassazione: ente proprietario paga danni a chi cade dalle scale anche se non c’è colpa o pericolo
In tema di cose in custodia, con sentenza n. 27898, depositata il 21 dicembre 2011, la terza sezione civile ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade dalle scale di proprietà di un edificio di proprietà del comune …
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11367.asp
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14
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Cassazione: andrà risarcita una donna esclusa dal lavoro perché troppo bassa
Una dipendente della metro di Roma dovrà essere risarcita del danno subito per il fatto di essere stata esclusa dal posto di lavoro per un motivo a dir poco “bizzarro”: troppo bassa. La tirata d’orecchie per la metropolitana di Roma che si …
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11332.asp
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Si ricorda infine l’entrata in vigore, sempre dal 1° gennaio 2012 del seguente articolo che introduce l’obbligo di presentare un’ esplicita dichiarazione per poter continuare un giudizio in appello o in cassazione.
Art. 26 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello):
“Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Attenzione quindi ai termini, c’è il rischio che molti procedimenti si estinguano anzitempo se non si presentano queste dichiarazioni.
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06
2012
Lo stabilisce l’art. 13 T.U. Spese di Giustizia (DPR 115/2002), come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 “Comma 1-bis.
L’articolo in questione recita: Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (appelli) ed è raddoppiato per i processi innanzi alla Corte di Cassazione“.
Ad esempio il solo contributo unificato per un appello del valore di 29.000 euro costerà 225 euro in più passando dai precedenti 450 euro a 675 euro.
Per un ricorso in cassazione dello stesso valore il cittadino dovrà sborsare 450 euro in più, passando dai precedenti 450 a 900 euro.
E non dimentichiamo poi che per i ricorsi in Cassazione (dal 4 luglio 2009), oltre al contributo unificato, è prevista anche un’imposta fissa aggiuntiva di 168 euro.
Un’altra novità riguarda anche le domande riconvenzionali.
L’Art. 14 comma 3 del DPR 115/2002, dispone: “La parte di cui al comma 1 (v. sotto **), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.
(**) Comma 1: “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Fonte Studio Andreani








