Rate di mutuo insolute? Sospendere per 18 mesi le rate di mutuo si può.
A cura dell’Avv. Fabio Cundari
C’è il Decreto Salva Italia.
La crisi economica che sta avvolgendo il Paese e l’attuale livello di disoccupazione pongono seri problemi a tante famiglie che un tempo riuscivano a pagare, seppur con fatica, le rate di mutuo e che adesso, perso il lavoro, stentano ad arrivare alla fine del mese. Il fenomeno un tempo raro oggi è purtroppo assai diffuso. Chi non rispetta il pagamento delle rate di mutuo secondo il piano di ammortamento scatena inevitabilmente le reazioni delle banche, la cui tolleranza, è cosa nota, è sempre stata praticamente pari a zero. Complice la crisi economica, anche le banche hanno però dovuto prendere atto di questa situazione dotandosi di strumenti idonei a venire incontro a chi, pur volendo, non riesce proprio ad onorare il debito contratto, per ragioni contingenti ed obiettive, al fine di evitare, ove possibile, il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile. Il cittadino che non corrisponde più di una rata di mutuo in scadenza rischia la segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF) come “soggetto economicamente non affidabile”. La segnalazione al CRIF comporta la comparsa del nome del soggetto inadempiente, per 36 mesi dalla data dell’ultimo insoluto, nella “lista nera” della Centrale Rischi e, la cancellazione dall’elenco sarà possibile a condizione di pagare (e dimostrare di aver pagato) il dovuto, ma si dovrà percorrere un iter lungo e complesso. Può accadere che dopo l’iscrizione al CRIF, nel caso in cui entro 180 giorni il cliente non regolarizza la sua posizione, così come disposto dall’articolo 40 del Testo Unico Bancario, la Banca comunichi “la decadenza del beneficio del termine” richiedendo la restituzione, in un’unica soluzione, della somma dovuta e non ancora restituita (comprensiva di interessi di mora e relative sanzioni). Il passo successivo è l’azione giudiziaria che sarà avviata da parte della Banca con il Decreto Ingiuntivo, necessario per poter procedere con il pignoramento dell’immobile ipotecato e con la sua vendita all’asta ovvero per i mutui fondiari mettendo direttamente in esecuzione il titolo stesso con la notifica del precetto e del pignoramento immobiliare. Insomma la strada condurrà all’esproprio dell’immobile ed alla sua vendita forzata.
Le strade alternative.
Le strade alternative che il cittadino potrà tentare di percorrere in caso di rate di mutuo insolute, – ricorrendone i presupposti, – è di trovare rapidamente una soluzione concordata con la banca: dilazione, estensione, sospensione o consolidamento. Il prolungato stallo del settore immobiliare e quindi la difficoltà, anche per le banche, di soddisfarsi dal ricavato della vendita dell’immobile, una volta pignorato, genera l’interesse per la banca a ritenere sicuramente più conveniente tentare un approccio al problema applicando misure più concilianti di un tempo, supportando il cliente mediante la concessione di un piano di rientro dilazionato, ovvero estendendo la durata del finanziamento e ridimensionando la rata su di un importo certamente più sostenibile per la famiglia in difficoltà. Nei casi in cui è previsto, infine, il debitore rimasto senza lavoro o che si trovi in stato di temporanea difficoltà economica, può provare a prendere tempo e “riorganizzarsi” con il decreto Salva Italia varato con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha rifinanziato Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all’art. 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo quindi serve a sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione ripagando così alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”. La norma prevede il congelamento del mutuo per un periodo pari a 18 mesi, nel caso in cui ricorrano alcune condizioni, ovvero offre al contraente la possibilità di individuare un altro istituto finanziario che gli accordi un cosiddetto mutuo di consolidamento. Nei casi in cui le precedenti soluzioni non risultino percorribili, l’unica via che la banca perseguirà è quella di espropriare i beni e di soddisfarsi, bene o male, con il ricavato della (eventuale) vendita all’asta.
Avv. Fabio Cundari
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