Anche le PEC del Registro Imprese sono inutilizzabili: l’ultimo danno della Cassazione!

Anche le PEC del Registro Imprese sono inutilizzabili: l’ultimo regalo della Cassazione!

A rischio migliaia di notifiche in proprio a mezzo PEC

Dopo l’INI-PEC anche il Registro Imprese è stato considerato elenco pubblico NON valido per eseguire le notifiche a mezzo PEC.
Non si corregge, quindi, ma persevera nell’errore: dopo la sentenza n. 3709/2019, arriva la pronuncia di oggi (n. 5404/2019), con la quale la Suprema Corte (sempre la medesima sezione III) aggiunge, tra i registri pubblici NON IDONEI ad individuare gli indirizzi PEC destinatari di notifiche elettroniche, anche quello del Registro Imprese (che invece è tra i 5 elenchi pubblici validi —> v. articolo DOVE E COME CERCARE GLI INDIRIZZI PEC PER LE NOTIFICHE ELETTRONICHE).

Nella sentenza in questione la Suprema Corte dichiara la nullità di una notifica effettuata dal difensore tramite PEC ai sensi della legge n. 53/1994 se l’indirizzo PEC del soggetto destinatario è stato prelevato, appunto, dal Registro Imprese.

Di seguito, si trascrive lo sconvolgente principio di diritto enunciato dalla Cassazione:
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti, come stabilito nella precedente decisione n. 3709/2019 dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ovvero dal Registro Imprese“.

Aggiunge la Corte:
“Al fine di salvare dalla nullità le notifiche eseguite verso indirizzi PEC prelevati dai detti registri, il difensore dovrà specificare, nell’oggetto del messaggio ‘Questo è un pesce d’aprile'”.

Questo è lo scherzo dello scorso anno—> https://www.iapicca.com/2018/04/01/la-stazione-spaziale-cinese-cade-sui-server-del-ministero-messina-dati-pct-rischio/

Questo è del 2017 —> https://www.iapicca.com/2017/04/01/nulle-tutte-le-notifiche-a-mezzo-pec/

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.