
Il Giudice del Rinvio e la violazione del diritto di difesa.
Commento a sentenza n. 52511/2016.
Di Mauro Giarrizzo.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale, n. 52511 del 12/12/20162, fa tornare in mente l’importanza che riveste la posizione di garanzia 3, nei vari livelli aziendali, ed il grado di disvalore che lo stesso Collegio conferisce a chi, pur avendo avuto modo di potersi ravvedere, nulla fece se non arrecare danno all’intera comunità Italiana.
Il Supremo Collegio, non ha fatto altro che confermare il giudizio espresso dal Giudice di Appello Penale del Rinvio che si era limitato a recepite le censure svolte dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, n. 38343 del 2014, in merito alla mancata pena <
Il Giudice del Rinvio, dunque, aveva poco spazio di manovra e, al rigoroso esame del Collegio della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, è uscito indenne da ogni censura mossa dai Difensori degli imputati che si sono visti riconosciuto ogni addebito delibato dal Giudice del Rinvio. Giudice che non ha ammesso, ai fini della decisione, il rinnovo del dibattimento mediante l’assunzione di prove testimoniali, mentre ammetteva la produzione dei documenti di cui era richiesta l’acquisizione.
Come ogni appello penale, anche se disposto con rinvio della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Penali, è un nuovo giudizio, con vincolo relativo al punto di diritto deciso del Supremo Collegio. In detto nuovo giudizio, sono le regole del Codice di Procedura Penale a poter/dover conferire un ruolo di imparzialità del Giudice.
Nel nuovo giudizio, pur se ristretto al campo disposto dalla Cassazione, entrano in gioco tutte le strategia processuale che sono in capo a ogni difensore di ciascun imputato, nella liceità dell’azione, giusta parità di armi disposta dalla Corte Costituzionale 5, che nell’<
Nella sentenza 117/2007, è la Corte Costituzionale che afferma la fondamentale correlazione del contraddittorio prospettate dal disposto del rinvio; mentre la medesima Corte Costituzionale, nella sentenza n. 311/2009, rievoca che <
Il Giudice del Rinvio ha le stesse norme processuali di ogni altro Giudice delle impugnative. Esse sono ravvisabili nel Rito del Procedimento Penale. L’art. 627 9 per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari 10.
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