Il Giudice del Rinvio e la violazione del diritto di difesa – di Mauro Giarrizzo

5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia esclusivamente personale 1. L’imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.], Codice Procedura Penale, dispone sulle competenze del Giudice del Rinvio. Norma di procedura che mentre assicura la funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, nonché l’osmosi tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio 2, né genera un nuovo giudizio. Migliore Dottrina3, nell’ indicare in “controversa” la disciplina dell’art. 627, c.p.p., sia ante che post riforma, ne richiama i pregevoli poteri, del Giudice, sull’ampiezza del nuovo giudizio. Poteri forti e penetranti in capo al detto Giudice del Rinvio, vincolati solo al principio di diritto enucleato dal Supremo Collegio, e mantenente la < 4. La decisione del Supremo Collegio a Sezioni Unite Penali del 2014, vincolò il giudizio di rinvio sulla nuova qualificazione giuridica del fatto. La nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento cassato dal Supremo Collegio, non vincolavano il Giudice del Rinvio ad ammettere prove, riaprendo il dibattimento, poiché solo con la parità delle armi, principio cardine elaborato e riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (caso Ekbatani § 30), possono essere prese in considerazioni le “apparenze” e l’accresciuta ”sensibilità del pubblico”, rispetto alle garanzie di una buona giustizia (casi: Piersack c. Belgio §30; e Campbell et Fell c. Regno Unito § 18)5. Il diritto di dover essere riascoltato in dibattimento per l’acquisizione della prova testimoniale, rigettato dal Giudice del Rinvio, non ha certamente dato spazio a ciò che la difesa avrebbe potuto portare a prova finale. Essere esclusi a priori, pur avendo il diritto di essere riascoltati, demotiva ogni principio di difesa riconosciuta non solo dal sistema giudiziale italiano ma da quello comunitario e internazionale. Ad avviso di chi commenta, il Supremo Collegio a Sezione Unite Penali, nel 2014, errò nel rinviare ad altro Giudice della stessa Corte di Assise di Appello il caso in esame, poiché il nuovo Giudice, nel decidere, venne anche condizionato dall’ambiente in cui visse. Ora se << I processi vengono anticipati, accompagnati, minati e commentati sui media in modo del tutto incontrollati, dimentichi o incuranti che le indagini ed i dibattimenti mediatici sono la negazione più grossolana di qualunque garanzia >> c’è da dubitare sulla terzietà del Giudice del Rinvio che appartenne ed era incardinato nella stessa Corte di Assise di Appello di Torino, luogo dove si consumò l’evento dannoso.
Non poter avere la possibilità di rivedere, in dibattimento, la prova per essere escussa, ha limitato la difesa di uno degli imputati. E se il giudizio si formula nel processo, la violazione del proprio diritto ad essere riascoltato pare un evento di enorme gravità.
Il Giudice del Rinvio e la violazione del diritto di difesa
Dott. Mauro Giarrizzo

Note a piè di pagina
  1. 587[]
  2. 9. http://www.cortecostituzionale.it . sentenze n. 50/70, e 11/99. Vedasi anche Spangher, La pratica del processo penale, Le impugnazioni, vol. I.[]
  3. 10. Codice di Procedura Penale, (a cura di G. TRANCHINA – con il coordinamento di S. GIAMBRUNO – M. C. RUSSO- M. BOLOGNA), Tomo II (artt. 438-746), Milano 2008, pag.4617, punto 1 Natura del giudizio del rinvio:< >: il suo oggetto, pertanto, < > (così Cass. S.U. 23 novembre 1990, Agnese ed altri, in Cass. pen. 1991, I, 728, in motiv. 732, nota M. VESSICHELLI; G. CANZIO, Il ricorso, cit. 506; F.R. DINACCI, La rilevabilità, cit. 86 s.; ID., L’inquadramento, cit. , 709 s.; Id. Il giudizio di rinvio, cit., 1 ss;A. NAPPI, Giuda, cit., 987)[]
  4. 11. Codice di Procedura Penale, op. cit. pag. 4623.[]
  5. 12. http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/principi_diritto_processo_penale_giurisprudenza_CEDU.pdf[]
About Michele Iapicca 317 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.