Attivo il nuovo portale della Giustizia Tributaria. Al via la sperimentazione dal 1° dicembre 2015.

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Attivo il nuovo portale della Giustizia Tributaria.

Al via la sperimentazione dal 1° dicembre 2015.

Il decreto ministeriale 4 agosto 2015 e le istruzioni per costituzione e deposito di atti nel fascicolo telematico

È attivo il nuovo portale della giustizia tributaria http://giustiziatributaria.gov.it che a partire dal 01/12/2015, oltre a consentire l’accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore (come il “telecontenzioso” e la “prenotazione on-line” degli appuntamenti), svolgerà pure la importante funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico.
La partenza del nuovo Processo Tributario Telematico (PTT) prenderà avvio proprio il 1° dicembre, nelle prime due Regioni italiane della Toscana e dell’Umbria.
In queste due aree (e quindi presso le relative Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali), le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all’ente impositore competente, potranno costituirsi (per i ricorsi avviati dopo il 01/12/15) con modalità telematiche.
L’avvio presso le Commissioni delle due regioni è finalizzato a testare le funzionalità del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T), per poi procedere alla graduale estensione del PTT su tutto il territorio nazionale.

L’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini), e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida.

Il nuovo sistema consentirà alle parti di:
1) effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
2) accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Molte istruzioni operative relative alla notifica a mezzo PEC del ricorsi e della successiva procedura di deposito, sono contenute nel DM del 04 agosto 2015 – scaricabile da QUI

In particolare, il detto DM stabilisce le seguenti prescrizioni del PTT:
1) STANDARD DEGLI ALLEGATI ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC (Articolo 10 DM – Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati)
Stabilisce che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere: a) in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (ergo, non è ammessa la scansione di immagini che darebbe luogo a PDF con testo non selezionabile); d) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale di tipo CADES (il DM parla espressamente di estensione .pdf.p7m).
Stabilisce, inoltre, che i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono essere: a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax); b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Il DM fissa, infine, la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 5 MB, con necessità, quindi, di suddividerlo in piu’ files (con invii multipli) qualora superi questa grandezza.

2) MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL RICORRENTE (art. 7 DM)
Ai fini della costituzione in giudizio, il ricorrente, previamente abilitato e identificato dal portale, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo.
Gli atti e i documenti da trasmettere devono risultare conformi agli standard di cui all’art. 10 (v. sopra).
In seguito alla trasmissione, verrà rilasciata una ricevuta contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti che poi sarà trasmessa anche alla PEC del soggetto abilitato.
Dopo avere eseguito alcuni controlli (controllo antivirus, controllo su standard e dimensione, verifica della firma ed integrità dei files) il S.I.Gi.T provvede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata l’informazione del numero di ruolo (inviando la relativa informazione alla PEC del soggetto abilitato.
In caso anomalie particolarmente gravi (punti a), b), c) e d) del comma 4), il S.I.Gi.T. non procede all’iscrizione nel Registro Generale avvisando del diniego il soggetto abilitato sia nell’area riservata che a mezzo PEC.
Qualora queste anomalie, invece, fossero riscontrate solo relativamente agli allegati e non sul ricorso introduttivo, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, avvisando dell’accaduto il soggetto abilitato sia nell’area riservata che a mezzo PEC.

3) MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL RESISTENTE (art. 8 DM).
La costituzione in giudizio del resistente, avviene previo inserimento nel sistema del numero di iscrizione a ruolo, o se mancante, dei dati identificativi della controversia.
Atti e documenti da trasmettere, sempre con i requisiti dell’art. 10, sono acquisiti singolarmente con il sistema S.I.Gi.T., che in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti, inviandone altra copia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il sistema informatico, successivamente procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi; b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi; d) alla verifica dell’integrità dei file firmati; e) al controllo del formato dei file trasmessi.
In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale telematico, rendendo disponibile i documenti nell’area riservata ed inviandone comunicazione a mezzo PEC al soggetto abilitato.
In caso di anomalie sul controllo antivirus, dimensioni, validità firma e integrità dei files, il sistema non acquisisce l’atto e gli allegati, dandone avviso sull’area riservata e per PEC al soggetto abilitato. Qualora il medesimo problema sia riscontrato nei soli allegati, il S.I.Gi.T. accetterà solo gli atti difensivi, dandone notizia sull’area riservata e per PEC, invitando l’abilitato a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

4) MODALITA’ DI TRASMISSIONE ATTI ENDOPROCESSUALI (art. 9 DM).
La trasmissione degli atti successivi tramite il S.I.Gi.T., dalle parti già costituite, è effettuata con le medesime modalità di cui alla costituzione del resistente. La controversia viene individuata direttamente dal soggetto abilitato, indicando il numero di ruolo o il numero della ricevuta di accettazione degli atti di costituzione.

5) MODALITA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI ANALOGICI (art. 11 DM)
Queste tipologie di atti, in origine cartacei semplicemente perché depositati in forma cartacea, sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria e inseriti nel fascicolo previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Possono essere acquisiti solo: a) fogli formato massimo A4; b) fogli liberi da rilegatura; c) fogli numerati.
Una volta digitalizzati i files vengono inseriti nel fascicolo digitale e identificati con il numero di Registro Generale, un numero progressivo e con l’indicazione della parte che ha depositato il documento e data di deposito.

6) COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO INFORMATICO (art. 12 DM)
Il fascicolo informatico raccoglie tutti gli atti del processo tributario, comprese le copie analogiche digitalizzate dalla segreteria, nonché le ricevute di posta elettronica certificata e i messaggi di sistema.
Tutti gli accessi sono registrati e conservati per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza

7) CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO TELEMATICO (art. 13 DM)
Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia potrà essere effettuato anche in via telematica con le modalità previste dall’articolo 5 del CAD e dall’articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013. Ma nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.