Si può pagare il fitto in contanti, purché il canone sia di importo inferiore a € 1000,00: spunta la nota interpretativa del Ministero Economia e FInanze


Come noto, la legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), all’art. 1 comma 50, stabilisce che: “All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore
».”

La norma, dalla finalità evidentemente fiscale e antievasione, sembrerebbe escludere, come metodo di pagamento dei canoni di locazione per le unità abitative (con la esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), il solo danaro contante, poiché metodo in grado di occultare o immettere nel sistema economico, risorse di provenienza illecita.

A seguito di richieste di chiarimenti inoltrate da cittadini e operatori fiscali, il Ministero del Tesoro, su
indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso 5/2/14 ha fornito ‘delucidazioni sull’obbligo di
provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l’uso del contante’.

La nota, preliminarmente, precisa che ai fini dell’irrogazione delle sanzioni ex d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati“.

Il Ministero specifica che il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Per le predette finalità ‘antievasione’, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da rinvenirsi ‘nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella
velocità di circolazione del contante – e di altri titoli di pagamento al portatore – e nella non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto determinato
‘.

Deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

In conclusione, quindi, i pagamenti del fitto in contanti sono ammessi, purché il locatore rilasci una ricevuta e/o una quietanza chiara e univocamente riferita ad un certo contratto di locazione e purché non si superi il limite, non artificiosamente eludibile con frazionamenti fittizi, di € 1000,00 per versamento!

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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