Da quando decorre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario?

Da quando decorre il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario?

A fare un po’ di confusione, ha contribuito, e non poco, l’orientamento di una parte della Cassazione, che influenza notevolmente diverse Commissioni tributarie.
Una di queste è la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio che, nella recente sentenza del 15/1/13, ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso tributario, poiché depositato dopo 30 gg dalla sua spedizione postale.
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato un atto dell’agenzia delle Entrate, con ricorso spedito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, per come prescritto dall’art. 20 del DLgs 546/92 1.
Il plico, in particolare, era stato inviato il 13/10 ma depositato solo il 15/11, perché, secondo il ricorrente, il dies a quo per il decorso del termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, si ha dal giorno in cui il resistente riceve il plico (16/10) e non dalla data di spedizione (13/10).
Accogliendo l’eccezione di inammissibilità per tardività nella costituzione, sollevata dalla Agenzia delle Entrate, la CTP di Sondrio ha mostrato di aderire alla tesi più rigorosa, sostenuta da una parte della Cassazione, secondo cui la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, è ancorata alla data della spedizione del plico e non a quella di ricezione del ricorso da parte del resistente.
Tanto lo si desume, secondo la CTP e secondo la Cassazione, dal fatto che l’art. 22 del Dlgs 546/92 2 non indica, tra i documenti da depositare nel caso in cui l’impugnazione venga spedita per posta, anche l’avviso di ricevimento del plico, e quindi che non sia importante tanto la data di ricezione dell’atto, ma solo quella di spedizione del plico raccomandato!
In ogni caso v’è contrasto con la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, invece (v. 9173/11 e 18373/12), in relazione all’art. 16 del Dlgs 546/92 3, sancisce che ‘i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, non può decorrere che dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario, come avviane quando alla notifica del ricorso si procede per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario’. Il fatto, poi, che nell’art. 22 non si specifichi tra gli atti da depositare per perfezionare la costituzione in giudizio del ricorrente anche l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, non significa che non sia importante la data del ricevimento, ma solo che ‘il ricorrente, si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito del plico’.
Il procedimento tributario, infatti, ha carattere impugnatorio e quindi vale il principio di cui agli artt. 347 e 165 cpc per i giudizi di appello, secondo cui il termine per la costituzione in giudizio decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dalla consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo termine ha importanza solo per determinare la tempestività della impugnazione.
In attesa di una pronuncia nomofilattica, si consiglia di notificare l’atto a mezzo Ufficiale giudiziario (così il termine di trenta giorni decorre non dalla spedizione ma dalla ricezione) ovvero di perfezionare la costituzione entro 30 giorni dalla spedizione del plico postale.

Note a piè di pagina
  1. 1. art. 20
    Proposizione del ricorso. 1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16. 2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. 3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio[]
  2. 2. art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente. 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi[]
  3. 3. art. 16 Comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente lo- cale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell’avviso da parte dell’ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente. 2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17. 3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 4. L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto[]
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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