L’articolo 37 comma 6 del DL 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
In particolare, l’articolo 9 del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1,
prevede che “È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di
giudizio,(…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo
quanto previsto dall’articolo 10”.
Il capo I del titolo III del d.P.R n. 115/2002, nel disciplinare il pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, all’articolo 192 dispone che il contributo unificato è corrisposto:
a) con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio;
b) con modello F 23;
c) con conto corrente postale.
Con comunicato del 07 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che al fine di far affluire i versamenti ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato, destinato alla giustizia tributaria, a partire dal 12 dicembre 2012:
A) è stato predisposto uno specifico contrassegno di contributo unificato tributario Tributario;
B) sono stati disposti nuovi codici tributo per tutti i versamenti relativi al contributo unificato tributario riportati nella Risoluzione N. 104/E del 7 dicembre 2012.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
• “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
• “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115”;
• “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
A decorrere dal 01 gennaio 2013 il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto, quindi, secondo le nuove modalità.