Con una pronuncia a Sezioni Unite, la n. 6070 del 12/03/13, la Corte di Cassazione Civile scioglie definitivamente ogni dubbio circa gli effetti che si producono in conseguenza alla intervenuta cancellazione di un’azienda dal registro delle imprese.
A seguito della estinzione, che si produce con la cancellazione, anzitutto si verifica la successione in capo agli ex soci dei rapporti giuridici rimasti in pendenti.
Inoltre, la società estinta, da quel momento, non può agire né essere evocata in giudizio.
La conseguenza pratica del primo effetto è che gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilità che avevano in pendenza di regolare attività sociale ‘nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali‘.
I soci, inoltre, acquistano i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della società cessata, a patto che siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale. In altri termini ‘si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”
La conseguenza del secondo effetto è che dal momento della cancellazione, la società non può agire né chiamare o essere convenuta in giudizio. In caso di estinzione verificatasi in pendenza di processo, si producono le conseguenze di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c., ed il processo dovrà essere riassunto nel termine di rito, per mezzo o nei confronti dei singoli soci.