Pubblicazione della PEC nel registro PPAA: l’iniziativa.
il Tar Calabria-Catanzaro ha di recente depositato un’interessante pronuncia (n. 585/20) in materia di notificazioni a mezzo PEC e di registri pubblici di indirizzi elettronici.
Nel caso di specie, la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, in persona del Presidente avv. Alfredo Gualtieri, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Carratelli, ha proposto ricorso contro l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, per l’accertamento del mancato inserimento dell’indirizzo PEC dell’amministrazione intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 e la condanna dell’amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, e a rendere effettivo il diritto degli avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.
Ed, infatti, a seguito della riforma degli articoli 16 e seguenti del D.L. 179/2012, il noto registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni – che è uno dei registri ufficiali -> https://www.iapicca.com/2016/06/19/pec-dove-e-come-cercare-gli-indirizzi-ufficiali-per-le-notifiche/) è stato integralmente sostituito dal registro PP.AA. per l’elencazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzabili – nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni – per le notifiche in proprio a mezzo PEC.
Pubblicazione della PEC nel registro PPAA: la pronuncia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha, quindi, così riassunto la vicenda:
“1. – La Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia ha proposto ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici ai sensi del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, al fine di ottenere che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro ponga in essere gli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
2. – Del ricorso è stata data notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione convenuta e la sua pendenza è stata comunicata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.
3. – Rimasta inerte l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, il ricorso è stato spedito in decisione in data 8 aprile 2020.
4. – L’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.
La legge fissava nel 30 novembre 2014 il termine per porre in essere l’adempimento, che è necessario per costituire, a cura del Ministero, un elenco consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati.
L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro non è presente in tale elenco e non è altrimenti dimostrato che la comunicazione dovuta abbia avuto luogo.
Verificato che all’amministrazione la legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative, è evidente che l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è ingiustificatamente inadempiente all’obbligo testé illustrato.
5. – L’art. 1 d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, stabilisce che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento. Il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori lesi.
Il successivo art. 3 impone a parte ricorrente la notifica preventiva di una diffida all’amministrazione ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.
6. – Nel caso di specie, poiché l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC è finalizzato a semplificare le notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che gli avvocati rientrano tra i soggetti che hanno accesso all’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, è innegabile che coloro che esercitano tale professione siano titolari di una posizione giuridica rilevante, differenziata rispetto agli altri consociati e omogenea al rispetto dell’obbligo rimasto inadempiuto.
Mediante la produzione dell’atto costitutivo e dello statuto, l’associazione ricorrente ha dato dimostrazione di essere preposta alla tutela degli interessi degli avvocati amministrativi del distretto che ricomprende l’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, sicché la Camera Amministrativa ricorrente è legittimata a proporre il ricorso.
Risulta altresì rispettato l’onere di preventiva diffida.
Ne deriva che, accertato l’inadempimento, il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.”
Pubblicazione della PEC nel registro PPAA: conclusioni.
Tale inerzia delle P.A., oggi assume ancora più rilievo, poiché il mancato utilizzo di PEC valide da parte degli enti pubblici impedisce di operare in regime di “smart working”, costringendo gli avvocati a recarsi presso gli uffici postali per la notifica di atti giudiziari.
In virtù di questa pronuncia si auspica concretamente che finalmente, tutte le amministrazioni che si sono rese sino a oggi inadempienti in relazione all’obbligo di trasmissione del proprio indirizzo PEC al registro PP.AA., siano finalmente spronate a provvedervi in tempi brevi.