Illegittimo l’art. 16 septies Dl 179/12 – è possibile la notifica PEC dopo le 21

Illegittimo l’art. 16 septies Dl 179/12 – è possibile la notifica PEC dopo le 21

L’ordinanza di rimessione alla Corte delle leggi

Il 16 ottobre del 2017 la Corte di Appello di Milano rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012 (introdotto dall’art. 45 bis della L. 114/2014 – poi conv. L. 221/2012) nella parte in cui stabilisce che “la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo“.

Secondo i giudici della Corte d’Appello la detta norma si pone in contrasto sia con l’art. 3 (nella notifica a mezzo PEC, infatti, non v’è la stessa necessità di tutelare il domicilio come nelle notifiche tradizionali) che con gli artt. 24 e 111 della Costituzione (poiché in grado di violare il diritto del notificante a difendersi sfruttando per intero il limite giornaliero che gli viene riconosciuto dalla legge).
Per questo la Corte d’Appello suggeriva, in linea con il principio di scissione soggettiva più volte utilizzato dalla Corte Costituzionale (ad es. usato per stabilire il dies a quo di perfezionamento delle notifiche ex art. 140 cpc o a mezzo posta) di far produrre gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21.00 (ma prima delle ore 24.00) in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (che potrebbe notificare fino alla mezzanotte del giorno della scadenza) e in capo al notificato, alle ore 7.00 del giorno successivo (così non avrebbe l’onere di controllare la propria PEC nelle ore notturne).

Illegittimo l’art. 16 septies Dl 179/12 – è possibile la notifica PEC dopo le 21

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 19 marzo scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies, proprio nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 del giorno di notifica, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Il testo della sentenza, estrapolabile dal sito della Corte Costituzionale usando il motore di ricerca interno del sito istituzionale della Corte, contenente tutte delle sentenze rese dal ’56 ad oggi (https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do) è contenuto anche in un PDF scaricabile cliccando QUI.

About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.