Termine per impugnare l’ordinanza 702 ter.
Quando si propone l’appello?
Per come noto l’ordinanza che conclude il procedimento ex art. 702 bis cpc, emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Nel procedimento di appello avverso le sentenze rese con il rito ‘ordinario’ il legislatore non parla mai di comunicazione, quale evento in grado di far decorrere i termini per le impugnazioni.
L’art. 325 Codice di procedura civile dedicato alle impugnazioni in generale, infatti, stabilisce che il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404 secondo comma, è di trenta giorni, che decorrono perentoriamente, secondo il successivo art. 326, dalla notificazione della sentenza.
La disposizione di cui all’art. 702 quater cpc è, pertanto, di natura eccezionale, perché per la prima volta il legislatore dà importanza, nelle impugnazioni, alle comunicazioni (e non alle notificazioni) del provvedimento avente carattere decisorio.
La norma, tra l’altro, deve essere sistematicamente interpretata con gli altri precetti presenti nel codice di rito civile, primo tra tutti l’art. 133 cpc, come modificato dal DL 90/2014 (che, ricorderete, rese obbligatorio il PCT dal 30/6/14), secondo cui ‘La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cpc‘. La norma in questione rappresenta (ad avviso di chi scrive) una garanzia di protezione del diritto di difesa delle parti perché, per come noto, molto spesso le comunicazioni di cancelleria (specialmente quelle eseguite a mezzo PEC) sono incomplete e contengono solo gli estremi del provvedimento emesso, ovvero solo l’avviso di deposito di un provvedimento (ma non il provvedimento in forma integrale).
Tornando alla domanda principale: il termine per impugnare l’ordinanza 702 ter VI° co cpc decorre dalla notificazione o anche solo dalla comunicazione di cancelleria e, in questo caso, decorre in conseguenza ad ogni tipo di comunicazione a mezzo PEC, anche se contenente solo un mero avviso di deposito del provvedimento conclusivo?
Il termine per impugnare l’ordinanza 702 ter
L’ordinanza n. 22674/2017 Cass. Civ.
Il problema è stato risolto (per ora) da un’importante ordinanza che abbiamo già avuto modo di apprezzare sotto il profilo della validità delle trasmissioni a mezzo PEC di provvedimenti privi della firma digitale del cancelliere (il cui testo integrale è contenuto in questo link del blog curato dall’avv. R. Arcella https://avvocatotelematico.wordpress.com/2017/09/28/cass-226742017-comunicazioni-di-cancelleria-valide-anche-se-il-documento-scansionato-dal-cancelliere-ed-acquisito-ai-registri-informatici-e-senza-firma-digitale/) che, incidentalmente, ha affrontato anche la questione della comunicazione di cancelleria idonea a far decorrere il termine ex art. 702 quater cpc. La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, occorre far riferimento alla data della notificazione del provvedimento ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, comunicazione che deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera da consentirne alla parte destinataria la piena conoscenza“.
Pertanto anche la comunicazione (e non solo la notificazione) del provvedimento è idonea a far decorrere il termine per impugnare. Ma basta solo una semplice comunicazione di cancelleria, o serve altro?
La Cassazione, citando altre sentenze simili (Cass. Sez. III – 23/03/2017, n. 7401; Cass. Sez. II, 09/05/2017, n. 11331) risolve anche questo problema precisando che la comunicazione dell’ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell’art. 702-ter c.p.c. può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata ed in quel caso non tutti i tipi di comunicazione PEC sono potenzialmente idonei a far decorrere il termine per appellare: lo sono solo quelli che contengono al loro interno, in allegato (ovviamente conforme alle regole tecniche PCT), il provvedimento da impugnare.
Chiarisce infine la Corte, che il periodo aggiunto in coda al secondo comma dell’art. 133 c.p.c. dall’art. 45 del DL 90/14, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzato SOLO a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come appunto l’art. 702 quater c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (Cass. Sez. III, 05/11/2014, n. 23526).
Facciamo attenzione, quindi, al CONTENUTO delle comunicazioni di cancelleria ricevute a mezzo PEC, perché potrebbero essere in grado di far decorrere (per fortuna solo nel caso dell’art. 702 quater cpc e solo se trasmesse con l’allegato provvedimento da impugnare) il termine breve per appellare.