PAT: Istruzioni per la compilazione del MODULO DEPOSITO RICORSO

Istruzioni per la compilazione del “MODULO DEPOSITO RICORSO”

a cura dell’avv. Virginia Gerbasi.

Premessa
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016 n. 40, entrato in vigore il 5 aprile 2016, ha introdotto l’obbligatorietà, per tutte le parti del processo amministrativo (difensori, funzionari di cancelleria, magistrati, ausiliari, pubbliche amministrazioni e parti private, nei casi in cui la legge consente a quest’ultimi di stare in giudizio senza un’assistenza tecnica), del deposito telematico di tutti gli atti – introduttivi ed endoprocessuali – e dei documenti relativi ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo e in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 (art. 13, comma 1° ter, allegato 2 al c.p.a., introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 168/2016).

Per i giudizi già in essere alla medesima data si proseguirà invece con i depositi cartacei fino all’esaurimento del grado di giudizio, ma comunque non oltre il 1° gennaio 2018.

In seguito alle fondamentali modifiche entrate in vigore nell’ultimo biennio, può in sostanza ritenersi completo il novero delle ipotesi escluse dal processo amministrativo telematico, quali ad esempio il malfunzionamento del S.I.G.A., la sussistenza di motivate ragioni tecniche, ovvero particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia e altri casi circoscritti per la conoscenza dei quali si rinvia alla normativa di riferimento (quale il D.P.C.M. n. 40/2016).

Confermato anche per l’anno 2018 l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi (art. 1, comma 1150 della legge di bilancio 2018), corredati dall’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Proponiamo di seguito una breve guida che si spera essere di ausilio ai colleghi e a chiunque voglia compilare il modulo deposito ricorso scaricabile dal sito istituzionale Giustizia Amministrativa.
Seguiranno una guida illustrativa delle modalità di invio del modulo deposito ricorso e un’altra dedicata alla compilazione del modulo deposito di atti successivi al ricorso introduttivo.

IL MODULO DEPOSITO RICORSO IN PDF

Per procedere all’iscrizione di un giudizio amministrativo, il primo passo da compiere è quello di scaricare sul proprio pc il modulo PDF deposito ricorso, nella versione aggiornata 2.04 presente sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it (l’aggiornamento del modulo si è reso necessario in seguito alla modifica della sezione dedicata al pagamento del contributo unificato, che dal 1° novembre 2017 può avvenire solo tramite modello F24 Elide, come indicato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 giugno 2016).

A tal fine occorre cliccare dapprima sulla voce Modulistica presente sulla Home – Pagina Iniziale del sito, (in alto a destra, sezione processo Amministrativo Telematico) e quindi procedere al download (doppio click) del Modulo PDF deposito ricorso.
Attenzione: per aprire il modulo PDF è necessario aver installato sul proprio pc il software ADOBE Reader DC, gratuitamente scaricabile dal sito http://www.adobe.it
MODULO DEPOSITO RICORSO

Una volta aperto il file (nome file: modulodepositoricorso, generalmente salvato nella cartella Download del pc), si può procedere alla sua compilazione completa contestuale o anche in fasi successive (salvando di volta in volta il file parzialmente compilato, ad es. solo relativamente al campo “ sede”, o “difensore”, ecc.).

Qualora fosse necessario depositare più ricorsi con dati simili (es. ricorsi individuali di più candidati non ammessi all’orale da una stessa commissione) è possibile utilizzare un modulo compilato come base per rendere più veloce la compilazione di ciascun singolo ricorso.

Il modulodepositoricorso deve essere compilato necessariamente in modo sequenziale, ossia dall’alto verso il basso, trattandosi di un modulo dinamico. Qualora fosse necessario correggere un qualsiasi campo, è necessario cliccare sul tasto X per chiudere il campo e quindi procedere con la creazione di uno nuovo, utilizzando il tasto Aggiungi. In caso contrario, la modifica potrebbe non essere registrata.
Purtroppo non è possibile avere l’indicazione dei campi obbligatori nel modulo poiché il controllo non viene effettuato durante la compilazione.
Solo al momento dell’apposizione della firma digitale saranno verificati tutti i campi e segnalati eventuali errori o dati mancanti.

E’ importante sapere che, una volta firmato, il file modulodepositoricorso non è più modificabile.

La dimensione massima del modulo di deposito (compilato, firmato digitalmente ed inviato via PEC) è di 30 MB.

La dimensione massima per ogni singolo file allegato è di 10 MB.

Schematizzando ed entrando nel dettaglio, ai sensi del decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 23 dicembre 2016, n. 154:
1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;
2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;
3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.

I file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a..

I SINGOLI CAMPI DEL MODULO

LA SEDE
Il primo campo che dovrà essere compilato è quello relativo alla Sede dell’ufficio giudiziario presso cui andrà iscritto il giudizio. A tal fine si procederà agevolmente selezionando una delle voci presenti nel menù a tendina che apparirà cliccando sulla freccetta a destra.
MODULO DEPOSITO RICORSO

RICORSO
A questo punto sarà possibile proseguire con la compilazione della parte relativa al Ricorso, di cui dovremo selezionare innanzitutto la tipologia e quindi caricare il corrispondente atto digitale cliccando sul pulsante Allega atto digitale (si aprirà una finestra di dialogo da cui selezionare il file da allegare).
MODULO DEPOSITO RICORSO

ATTENZIONE: Nel processo amministrativo telematico tutti gli atti processuali di parte e i provvedimenti giudiziali devono rivestire la forma di file nativo digitale.
Per file nativo digitale si intende il documento informatico ottenuto tramite software di videoscrittura (word, open office, libre office, ecc.) e salvato ab origine in PDF, quindi senza scansione da documento cartaceo.
MODULO DEPOSITO RICORSO

Il ricorso deve essere quindi un file nativo digitale, in uno dei formati previsti dal Regolamento contenente le regole tecniche (di fatto il solo PDF, dal momento che è necessario apporvi la firma “PAdES”).
Il file del ricorso deve poi essere firmato digitalmente prima di essere allegato al modulo deposito ricorso.
Nel processo amministrativo telematico l’unica modalità di firma consentita è quella PADES-BES (chiamata anche “FIRMA PDF”).
L’articolo 12 comma 6 delle specifiche del PAT consente infatti di utilizzare quale firma digitale unicamente quella PadEs BES, al contrario del PCT, dove atti e documenti possono essere sottoscritti digitalmente anche con la modalità CAdEs, che aggiunge al file, non appena lo stesso viene firmato digitalmente, l’estensione .p7m.
Nel PCT la modalità CAdES può essere utilizzata sia per i depositi telematici che per le notifiche tramite PEC da effettuarsi ai sensi della legge n. 53/94.
Tutti i dispositivi di firma digitale in commercio consentono di firmare in PadEs BES e con questa tipologia di firma il professionista inserisce la firma direttamente all’interno del PDF.

RICORRENTE
Il campo relativo al Ricorrente è di intuitiva compilazione. In tale campo è possibile indicare uno o più ricorrenti. A questo fine, è necessario prima selezionare la natura del ricorrente (persona fisica, persona giuridica, amministrazione, minore/incapacità) e cliccare successivamente sul pulsante Aggiungi per inserire i dati richiesti. In caso di errore, è sufficiente cliccare su X per rimuovere il campo e procedere nuovamente a crearne uno nuovo cliccando nuovamente sul tasto Aggiungi.
MODULO DEPOSITO RICORSO

Il tasto Allega Excel è utile in caso di ricorsi collettivi, dal momento che, in tale ipotesi, è possibile caricare, in alternativa alla compilazione, per ciascun ricorrente, dei campi presenti nella sezione, un file Excel scaricabile nella sezione Modulistica del sito istituzionale Giustizia Amministrativa, nel quale è possibile trascrivere l’elenco dei nomi delle parti e del loro codice fiscale/partita iva.
Il tasto No CF deve essere spuntato solo qualora il ricorrente non possegga il codice fiscale (ad es. in caso di soggetto straniero).

DIFENSORE
Questa sezione dovrà essere compilata inserendo i dati relativi al difensore (cognome, nome, codice fiscale ed indirizzo P.E.C. estratto dal REGINDE). In caso di pluralità di difensori, sarà sufficiente selezionare il tasto Aggiungi e procedere con l’inserimento dei dati relativi a ciascun professionista.
MODULO DEPOSITO RICORSO

Nei casi consentiti, ossia nei giudizi elencati nell’art. 23 del c.p.a. (accesso agli atti, e trasparenza amministrativa, materia elettorale e giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), qualora la parte voglia stare in giudizio personalmente, sarà necessario cliccare sull’apposita spunta e procedere quindi con la compilazione dei dati richiesti (N.B.: è necessaria l’indicazione di un indirizzo di P.E.C. personale).
Anche in questa ipotesi, in caso di più pluralità di parti che intendano difendersi personalmente, sarà sufficiente selezionare il tasto Aggiungi e procedere con l’inserimento dei dati relativi a ciascun ricorrente.
Ai sensi dell’art. 136, comma 2°, c.p.a., anche le parti che stanno in giudizio personalmente sono obbligati a depositare tutti gli atti con modalità telematica. In casi eccezionali, la parte può essere dispensata dalla trasmissione e formazione dell’atto con modalità informatica (ad es. nel caso in cui il ricorrente non disponga di un kit di firma digitale o disponga di un kit incompatibile con il sistema del P.A.T. In tal caso sarà la segreteria dell’ufficio giudiziario, che fungerà sostanzialmente da u.r.p., a ricevere gli atti e i documenti cartacei prodotti dalla parte e a provvedere al loro deposito telematico, previa attestazione di conformità).

DOMICILIATARIO
Compilare con i dati dell’eventuale domiciliatario, anche non avvocato.
MODULO DEPOSITO RICORSO

N.B.: Il D.L. 168/2016 ha modificato l’art. 25 c.p.a., introducendo un rinvio all’art. 16 sexies del D.L. 179/2012. Si tratta dell’introduzione del c.d. domicilio digitale, per il quale le notificazioni devono essere eseguite presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
Per tale motivo, l’indicazione dell’indirizzo P.E.C. nel modulo comporterà il venir meno della norma di cui all’art. 25 c.p.a. per cui, in assenza di elezione di domicilio, la parte si intende domiciliata presso la Segreteria del TAR o del Consiglio di Stato. Ciò è espressamente previsto dall’art. 7 D.L. 168/2016, il quale specifica che il comma 1° dell’art. 25 c.p.a. non si applica, a far data dal ° gennaio 2018, ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.

COMUNICAZIONI
Si deve indicare a chi dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al processo. Per quanto riguarda tali comunicazioni, il nuovo comma 1° dell’art. 136 c.p.a. prevede che, ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria, è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni a ciascun avvocato componente del collegio difensivo. Il numero di fax va necessariamente indicato in quanto, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., trattasi di un mezzo di comunicazione per l’invio degli avvisi nel caso sia impossibile l’invio tramite P.E.C. per ragioni tecniche.
MODULO DEPOSITO RICORSO

RESISTENTE/CONTROINTERESSATO
La compilazione della sezione relativa al Resistente/Controinteressato segue le stesse regole di quella relativa al Ricorrente, anche qui con la possibilità di allegare un Modulo Excel in alternativa alla compilazione, per ciascun resistente/controinteressato, dei campi presenti nella sezione. L’inserimento del codice fiscale qui è facoltativo, ma consigliato.
MODULO DEPOSITO RICORSO

N.B.: Nel caso del Consiglio di Stato / Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il campo Resistente/Controinteressato diventa Resistente-Appellato/Controinteressato, cui seguirà il campo autonomo Estremi Provvedimento Giurisdizionale Impugnato.

OGGETTO DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
Questo è un campo ad inserimento libero, descrittivo dell’oggetto della domanda e del provvedimento che si impugna. Il campo può contenere fino a 16.000 battiture (quindi caratteri, spazi e punteggiatura).
MODULO DEPOSITO RICORSO

N.B. Nel caso del Consiglio di Stato / Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il campo diventa Oggetto della domanda di I grado.

ISTANZE
In questo campo è necessario spuntare necessariamente ciascuna casella per indicare la presenza o meno della corrispondente istanza all’interno del ricorso. Se correttamente compilato, questo campo sarà rappresentato da una lista di SI’ (un click) e NO (doppio click), senza nessuno spazio libero.
La mancata compilazione di una delle voci cliccabili comporta un errore.
MODULO DEPOSITO RICORSO

ATTI
È possibile inserire nel modulo uno o più atti processuali da protocollare indipendentemente dal ricorso introduttivo. Nel dettaglio, in questo campo troveremo un menù a tendina contenente due voci (Domanda di fissazione udienza – Atto autorizzativo a stare in giudizio). Una volta selezionata l’eventuale opzione, si procederà a caricare il corrispondente atto digitale, che nel primo caso, analogamente a quanto detto per il campo Ricorso, sarà rappresentato da un atto nativo digitale sottoscritto con firma digitale, nel secondo consisterà in un pdf da scansione da cartaceo, di cui dovrà essere attestata la conformità nello stesso file, con sottoscrizione digitale, ovvero in documento separato sempre sottoscritto digitalmente e munito in tal caso di impronta hash e riferimento temporale (documento separato che avremo cura di depositare nel campo Elenco Documenti). Cliccando sul tasto Aggiungi sarà possibile inserire e caricare più atti.
MODULO DEPOSITO RICORSO

ELENCO DOCUMENTI
Questa sezione permette l’inserimento dei documenti allegati al ricorso. L’indice dei documenti (foliario) può essere caricato come primo documento della lista; in ogni caso, il modulo preparerà la lista dei documenti automaticamente in ordine di inserimento. Cliccare sul tasto Aggiungi per ogni documento da inserire, quindi procedere con una descrizione libera ma significativa del documento (max 50 battiture) e allegare il corrispondente documento digitale. L’elenco dei documenti viene numerato automaticamente. .
A differenza di quanto avviene nel PCT, non sarà possibile indicare all’interno del ricorso dei link per l’apertura diretta dei documenti.
Tuttavia, sarà possibile, per tutte le parti del giudizio, aprire ogni singolo documento all’interno del portale sul sito istituzionale Giustizia Amministrativa.
Per quanto riguarda i documenti digitali caricabili, va considerato che il DPCM 40/2016 dispone una preferenza per il documento informatico nativo digitale. Infatti, il comma 5 dell’art. 12 All. A, DPCM 40/2016 dispone che il deposito di documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei (scansione) è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.
I formati ammessi dall’art. 12 dell’All. A, DPCM 40/2016 sono:
PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale;
TXT;
XML;
JPG, JPEG, GIF, TIF; TIFF (Immagini);
.msg, .eml (estensioni dei messaggi di posta elettronica, contenenti file in formati ammessi;
.zip, .rar (formati compressi).
Si ricorda il limite dimensionale di 10 MB per ogni atto e documento allegato al modulo (in merito si rimanda a quanto detto in precedenza a proposito dei differenti limiti dimensionali).
MODULO DEPOSITO RICORSO

PROCURA ALLE LITI
Nel campo relativo alla Procura alle liti, vanno compilati i dati seguenti:
Parte, ossia il soggetto a cui si riferisce la procura. La tendina con l’elenco delle parti è valorizzata automaticamente in base ai nominativi dei ricorrenti inseriti nel campo Ricorrente. Se si deposita un’unica procura sottoscritta da tutte le parti, lasciare la voce VALE PER TUTTI I RICORRENTI.
Data , che è quella di sottoscrizione della procura.
Andrà allegato a questo punto il documento digitale relativo alla procura.
Tale documento può consistere:
a) in un file nativo digitale in pdf sottoscritto con firma digitale da tutte le parti e dal difensore (se tutte munite di kit di sottoscrizione compatibile con il sistema P.A.T.), ovvero
b) in un pdf ottenuto dalla scansione di una procura alle liti redatta e sottoscritta su supporto cartaceo (a margine o in calce al ricorso). nb. In tal caso, sarà necessaria l’attestazione di conformità da apporre sullo stesso file pdf, sottoscritto con firma digitale, oppure su documento separato sottoscritto digitalmente e munito di impronta hash e riferimento temporale, ai sensi dell’art. 22, comma 2°, CAD (da caricare nel campo del modulo Elenco documenti).
Selezionando il tasto Aggiungi è possibile inserire altre procure.
MODULO DEPOSITO RICORSO

NOTIFICA
Duplici sono le modalità in cui la notifica può essere avvenuta:
A mezzo P.E.C.
• Con altri mezzi (UNEP, Posta)

Per ogni notifica indicare la parte notificata (la tendina è valorizzata automaticamente con le parti inserite), la data di notifica e la modalità.

Procedere quindi al caricamento del documento digitale che attesta la notifica:
• Nel caso di notifica via PEC, sarà sufficiente allegare la ricevuta di consegna completa, ossia corredata dei file inviati, del messaggio di P.E.C. inviato alla parte.
• Nel caso ALTRO, allegare i documenti di notifica in pdf da scansione da cartaceo. Per una scansione ordinata, si consiglia di procedere ad acquisire, in un unico file pdf, nell’ordine, le immagini di ricorso e/o atto, la relazione di notifica ed eventuali cartoline di avviso di ricevimento.

In alcuni casi si potrebbe avere la necessità di riportare numerose notifiche in formato scansionato; ad esempio, nel caso di notifica a un elevato numero di controparti non dotate di casella PEC. In questo caso le dimensioni complessive dei documenti scansionati potrebbero rendere problematico l’invio del modulo di deposito. Per gestire questa eventualità, si rende disponibile, nel caso si selezioni la scelta ALTRO, il tasto Allega copia notificata. In tal modo l’atto notificato può essere inserito una sola volta, e si intende valido per tutte le notifiche inserite (in questo caso possiamo inserire nel campo Parte notificata una qualsiasi delle parti destinatarie della notifica). Ricordiamo sempre di attestare la conformità dei documenti ottenuti da scansione, con attestazione di conformità da apporre sullo stesso file pdf, sottoscritto con firma digitale, oppure su documento separato sottoscritto digitalmente e munito di impronta hash e riferimento temporale (che provvederemo a depositare nel campo Elenco Documenti).
MODULO DEPOSITO RICORSO

CONTRIBUTO UNIFICATO
Nel campo Contributo Unificato sono selezionabili cinque opzioni;
. Prenotazione a debito, che va selezionata nei casi in cui si è già ottenuta una delibera di ammissione al gratuito patrocinio oppure nel caso in cui ad agire siano Pubbliche Amministrazioni difese dell’Avvocatura dello Stato competente, per cui ope legis vi è prenotazione a debito.
Attenzione: è un errore comune riscontrato dalle segreterie degli uffici giudiziari quello della selezione del tasto Prenotazione a debito nei casi in cui la parte sia ancora in attesa di ammissione al gratuito patrocinio.
. Esente nei casi in cui il contributo unificato non è dovuto ex lege. Selezionata tale voce, comparirà sullo schermo un’ulteriore sezione in cui andrà inserito il motivo di esenzione elencato nel menù a tendina (visionabile cliccando la freccetta a destra).
. Non esente, nei casi in cui il pagamento del contributo sia dovuto. In tal caso, andremo a cliccare sulla relativa spunta e, successivamente, sul tasto Aggiungi per procedere con l’inserimento dei dati richiesti:
1) Data versamento, ossia quella in cui abbiamo effettuato il pagamento;
2) Modalità versamento, che dal 1° novembre 2017 dovrà obbligatoriamente effettuarsi con il modello F 24 Elide, compilabile anche on line tramite home banking o attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
3) Estremi versamento, che è il c.d. protocollo telematico rinvenibile nella parte in altro a sinistra della ricevuta di pagamento. Ad oggi tuttavia solo Poste Italiane rilascia una ricevuta comprensiva di estremi nell’immediatezza del pagamento, laddove per gli altri istituti di credito potrebbe volerci qualche giorno. In tal caso, analogamente all’ipotesi in cui al momento della compilazione del modulo non si sia ancora effettuato il pagamento del contributo dovuto, si consiglia di selezionare unicamente la voce Non esente, riservandosi in un secondo momento di fornire gli estremi e di depositare la ricevuta attraverso il modulo PDF Deposito atto scaricabile dall’apposita sezione Modulistica presente sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa;
4) Importo versato;
5) Altro ufficio, da spuntare solo nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in favore di un ufficio diverso da quello in cui si sta procedendo ad iscrivere il ricorso;
6) Nr. Riga, in cui va digitato il numero della riga specifica del modello F24 in cui sono riportati gli estremi del pagamento che ci interessa inserire; si consiglia comunque di non inserire più di un pagamento per singolo modello F24 (in tal caso, nella casella Nr. Riga, digitare il numero 1);
7) Codice tributo, selezionabile dal menù a tendina che apparirà cliccando la freccetta a destra;
8) Elementi identificativi, ovvero il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto che effettua il versamento.
Andrà allegata la copia informatica della ricevuta di pagamento.
• In attesa di ammissione al gratuito patrocinio, laddove ricorra tale ipotesi. Selezionata questa opzione, il sistema non richiede altri dati.
. Non dovuto, qualora si ritenga non dovuto il pagamento del contributo, anche se non ricorre nessuno dei casi previsti ex lege per l’esenzione. In questo caso, il sistema non richiede l’inserimento dei motivi per cui si ritenga non dovuto il pagamento.
MODULO DEPOSITO RICORSO

FIRMA DIGITALE DEL MODULO
Compilato il modulo deposito ricorso secondo le indicazioni illustrate, sarà necessario infine apporre la firma digitale cliccando sull’apposito spazio.
Attenzione: non è possibile firmare il modulo attraverso un software di firma (del tipo FirmaCerta, Dike, ecc.).
Ricordiamo sempre che nel processo amministrativo telematico l’unica modalità di firma consentita è quella PADES-BES (chiamata anche “FIRMA PDF”) .
L’articolo 12 comma 6 delle specifiche del PAT consente infatti di utilizzare quale firma digitale unicamente quella PadEs BES.
Una volta cliccato sul campo Firma digitale, ci verrà richiesto l’inserimento del PIN del nostro dispositivo di firma al fine di concludere l’operazione. In questa fase, si consiglia di selezionare la voce Blocca documento dopo la firma, per evitare che il modulo apponga delle modifiche in seguito all’apposizione della firma digitale, comportando, in tal modo, l’invalidità della firma stessa.
MODULO DEPOSITO RICORSO

Ai sensi dell’art. 6 del DPCM 40/2016 la firma digitale apposta sul modulo si intende estesa a tutti gli atti e documenti ad esso allegati. Tuttavia, dal momento che la giurisprudenza si è varie volte pronunciata nel senso di ritenere l’assenza della firma digitale sul singolo atto motivo di nullità dello stesso, mancando il requisito della sottoscrizione di cui all’art. 44 c.p.a., si consiglia fortemente di apporre la firma digitale ad ogni singolo atto e a ciascuna attestazione di conformità prima della loro allegazione al modulo.
Nel caso di notifica effettuata a mezzo P.E.C., il ricorso e la procura alle liti saranno già stati previamente firmati e, quindi, sarà sufficiente allegare i documenti informatici notificati.
Una volta firmato, si potrà inviare il modulo a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel sito della Giustizia Amministrativa.

Nella prossima guida vedremo insieme come effettuare l’invio del modulo.

Salerno, 05 gennaio 2018
Avv. Virginia Gerbasi
(foro di Cosenza)

Il mio ringraziamento va a due persone straordinarie: il collega Ciro Salmieri, presidente del Movimento Forense, sezione di Salerno, e il dott. Vincenzo Pisapia – referente P.A.T. del T.A.R. Campania, sezione di Salerno.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.