Quale POS scegliere per il tuo studio? Breve guida ai POS più convenienti per risparmiare ed evitare sanzioni.

Quale POS scegliere?

Breve guida ai POS più convenienti

Tutti i negozianti, i professionisti e gli esercenti italiani dovranno essere in grado di accettare pagamenti elettronici. Dovranno, quindi, munirsi di un POS.
Entro la fine di questo mese, infatti, vedrà la luce un decreto legislativo o un decreto ministeriale contenente sanzioni per aziende e professionisti che non si muniscono di POS.

Quale POS scegliere?
COS’E’ IL POS

POS è l’acronimo di Point of sale, che significa ‘punto di vendita’.
In pratica è un dispositivo elettronico che consente ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, pagamenti elettronici eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate.
Ovviamente per funzionare ha necessità di collegarsi ad una banca, sia fisicamente che virtualmente.
Dal punto di vista fisico, quindi, è opportuno che il POS consenta l’accredito su un conto corrente bancario, quello del creditore, effettuando nel contempo l’addebito sul conto del debitore.
Dal punto di vista virtuale è necessario che l’apparecchio elettronico si colleghi, per il tramite della linea telefonica (tradizionale, mobile o voip) ad un server in grado di controllare l’esistenza e la disponibilità contabile della moneta elettronica usata per pagare.

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LA NORMATIVA

L’obbligo è sorto con l’art. 15 del DL 179/2012 1 che in particolare, al comma IV stabilisce, a far data dal 1° gennaio 2014, l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

La stessa norma specifica che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
E’ intervenuta poi la Legge di Stabilità 2016, che ha previsto una soglia minima per il pagamento elettronico, di 5 euro. L’obbligo per i negozi, le attività commerciali e gli studi professionali di accettare pagamenti con carte di credito e bancomat, dunque, è vigente, ma solo sulla carta, ossia senza la previsione di sanzioni.

Il decreto ancora non è uscito, ma c’è chi dice che la norma idonea a sanzionare l’assenza del POS sia già in vigore: si tratta dell’art. 693 c.p. secondo cui «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro».
Quindi, a ben vedere, non viene sanzionata la mancanza del POS, ma il rifiuto ad accettare il pagamento elettronico.
L’idea di usare l’articolo già vigente del codice penale, senza ricorrere a un nuovo decreto interministeriale dell’Economia e dello Sviluppo economico, è di Sergio Boccadutri (Pd), relatore del nuovo decreto legislativo, nonché autore dell’emendamento sui micropagamenti e di un sistema sanzionatorio per chi rifiuta di installare il Pos.

Quale POS scegliere?

Secondo questo studio di SOSTARIFFE attivare un POS collegato al conto corrente può costare per l’esercente in media oltre 2.000 Euro l’anno. L’indagine ha però rilevato anche che chi confronta le offerte POS sul mercato può risparmiare fino al 94%.
Oggi le offerte sono più ampie e concorrenziali del passato, proprio a causa delle nuove tecnologie, che consentono l’uso di dispositivi più semplici (e quindi meno costosi) poiché interfacciabili con i nostri smartphone.

LE OFFERTE

SUM UP

Quale POS scegliere
help.sumup.com
La prima offerta è quella di SUM UP.
Si tratta di un POS MOBILE, cioè di un’interfaccia che si collega in bluetooth o wifi al vostro smartphone.
I vantaggi sono notevoli.
1) E’ mobile.
Quindi potete trasportarla ovunque. Si può portare in trasferta ed usare fuori dallo studio o dai locali commerciali.
2) E’ senza canone periodico.
Il costo dell’interfaccia è di 79 euro una tantum. Si compra una volta, e resta per sempre vostro. Cliccando QUI è possibile acquistare SUM UP Air a SOLI € 15,00!!!.
3) Si paga solo in caso di incasso.
Se non si fanno transazioni non si paga nulla. In caso di accrediti SUM UP tratterrà una commissione pari all’1.95% del transato, senza minimi. Non è addebitato alcun canone periodico.
4) Si aggancia ad ogni conto corrente.
Non è necessario aprire un nuovo conto. E’ possibile, al momento dell’attivazione, associare il lettore e le sue transazioni ad un conto già esistente.
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. E’ dotato di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.
Cliccando QUI è possibile usufruire di uno sconto sull’acquisto di SUM UP di € 64,00 (quindi costerebbe solo € 15,00!!!).


myPOS Mini

Quale POS scegliere
https://www.mypos.eu/it/devices/mini
Si tratta di un POS che usa la rete GSM. Si aggancia anche allo smartphone e alla linea wireless.
Monta una scheda SIM ed è quindi può essere usato anche in modo autonomo e non dipendente dallo smartphone.
Questi i suoi vantaggi:
1) E’ mobile.
Funziona con una SIM Card fornita dal produttore, a canone 0. Oppure si connette allo smartphone in bluetooth o wireless
2) E’ senza canone periodico.
Il costo dell’interfaccia è di 139 euro una tantum, IVA e spese di spedizione incluse.
Costa di più, quindi, del SUM UP.
Come il SUM UP l’uso del lettore non comporta l’obbligo di pagare un canone.
3) Si paga solo in caso di incasso.
Se non si fanno transazioni non si paga nulla. In caso di accrediti tratterrà una commissione.
4) Si aggancia ad una carta aziendale.
Non è necessario aprire un nuovo conto. Gli accrediti saranno fatti su una carta prepagata aziendale che può essere usata per pagare o prelevare.
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. E’ dotato di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.


WALLET-ABILE

Quale POS scegliere
https://www.wallet-e.com/
Il Mobile POS Wallet-ABILE è uno strumento che permette di acquisire pagamenti con carte di credito e di debito.
1) E’ mobile.
Si connette allo smartphone in bluetooth o wireless per eseguire le transazioni.
2) HA un costo una tantum ed è possibile che sia addebitato un canone periodico.
Il costo dell’interfaccia va da 79 euro una tantum per la versione normale, fino ad € 99 per la versione che accetta pagamenti con carte contactless.
Nella versione SMART non c’è canone (ma non accetta pagamenti da American Express e non è multiconto)
3) Si paga solo in caso di incasso.
In caso di accrediti tratterrà una commissione dall’1 al 2% (a seconda del tipo di carta).
4) Si aggancia a più conti correnti.
Non è necessario aprire un nuovo conto. Gli accrediti saranno fatti su uno o più (nel caso di versione con canone periodico) conti correnti (fino ad un massimo di 3)
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. La versione più costosa è dotata di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.



Note a piè di pagina
  1. 1.
    DL 179/2012
    Art. 15
    Pagamenti elettronici

    1. L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante « Codice dell’amministrazione digitale », e’ sostituito dal seguente:
    « Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ((a far data dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,))
    a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche’ i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalita’ di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A.
    dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.)) 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.)) 3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita’ di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. ((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.))
    ((3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita’ di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.)) 4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.))
    5. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) e’ disciplinata l’estensione delle modalita’ di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell’indicatore di tempestivita’ dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall’articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita’ di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita’ messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
    4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita’ di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita’ di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((5-ter. Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformita’ ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».)) ((5-quater. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:)) ((« 4-bis. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».))
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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