Le Assicurazioni dichiarano guerra agli avvocati: ecco le nuove clausole RCA che sanzionano chi si rivolge all’avvocato

Le Assicurazioni dichiarano guerra agli avvocati: ecco le nuove clausole RCA.

E’ davvero sconvolgente.
Non pensavo potessero arrivare fino a questo punto.
Con queste ultime ‘manovre’ sicuramente si può dire abbondantemente superato ogni limite.
Parliamo in particolare di una polizza RCA Allianz che mi è stata sottoposta da un cliente, qualche giorno fa (v. sotto).
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Questa polizza contiene diverse clausole, palesemente vessatorie e, a mio avviso, da considerare nulle, per violazione dell’art. 33 Cod. Cons. (nullità di protezione).
Ma il fatto più grave non è questo.
Le Assicurazioni vogliono illegittimamente dichiarare guerra agli Avvocati, impedendo o meglio scoraggiando (a suon di penali) il ricorso alla difesa nelle pratiche assicurative.
Molto probabilmente perché sanno che senza il patrocinio di un difensore possono liquidare al consumatore delle vere miserie, abusando in modo incontrastato della loro posizione dominante.

Le clausole nulle

La prima clausola, denominata ‘risarcimento in forma specifica garanzia RCA‘, impone all’assicurato/danneggiato in caso di sinistro risarcibile con ‘indennizzo diretto’, di avvalersi per la riparazione del mezzo solo di ‘autoriparatori convenzionati con l’impresa‘.
A fronte di questo impegno, l’impresa corrisponderà al danneggiato un premio (non indicato).
Al contrario, in caso di mancato rispetto della clausola, il risarcimento spettante ‘sarà ridotto di € 80,00’.
L’effetto pratico della clausola è che le Assicurazioni risparmieranno molto sulle riparazioni e che i danneggiati, dovranno, invece, sopportare gli interventi ‘a scatola chiusa’ eseguiti da autoriparatori convenzionati che non è detto siano ‘capaci’ di riparare in maniera pienamente satisfattiva per il cliente ogni danno subito in conseguenza del sinistro. Al contrario, proprio a causa delle convenzioni che i riparatori sono ‘costretti’ a sottoscrivere con la compagnia per entrare ‘nel circuito’ (con tariffe sicuramente ‘da fame’) è presumibile che gli interventi siano eseguiti superficialmente, con materiali di bassa qualità o di seconda scelta.
Non sottovalutiamo, poi, la questione delle garanzie convenzionali di cui molto spesso gode l’autovettura danneggiata che, per come noto, si perdono se le riparazioni vengono eseguite in officine che non appartengono alla casa madre del veicolo.

Ma il peggio deve ancora arrivare, e riguarda proprio noi avvocati.

Nella seconda clausola definita ‘condizione aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica‘, sempre relativamente ai sinistri trattabili con indennizzo diretto – CARD, la compagnia fa impegnare l’assicurato:
1) A NON AFFIDARE LA GESTIONE DEL DANNO A SOGGETTI TERZI CHE OPERINO PROFESSIONALMENTE NEL CAMPO DEL PATROCINIO (AD ESEMPIO: AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI E SIMILI)
2) a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro.

In cambio di questi impegni, l’impresa riconosce uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA (cioè € 3,50 ogni 100 euro… una miseria) e .

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO A RINUNCIARE ALLA DIFESA TECNICA, IL CLIENTE DOVRA’ PAGARE UNA PENALE DI EURO 500 da detrarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo.

Si tratta di una chiara violazione dei più elementari precetti del codice del consumo.
L’impresa provoca, in quanto soggetto più forte del rapporto, una ingiusta compressione dei diritti del consumatore e (fatto più grave) del diritto costituzionale alla difesa del danneggiato.

Dal punto di vista giuridico, la condotta della compagnia si appalesa antigiuridica in conseguenza di plurime e ripetute violazioni sulle vessatorie, ex art. 33 del codice del consumo, in grado di generare la c.d. nullità di protezione delle pattuizioni invalide.

Infatti, soprattutto la seconda clausola (che punisce chi si rivolge ad un avvocato), è da considerarsi vessatoria poiché in grado di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La violazione del codice del consumo è relativa a:
– la lettera b) comma II art. 33 cod. cons. (perché la clausola ha il fine di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista);
– lettera f) (perché è volta ad imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo);
– lettera l) (perchè la pattuizione ha il fine di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto);
– lettera q) (perché limita la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordina l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’);
– lettera s) (consente al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo);
– lettera t) (sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi);
– lettera v-bis (impone al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR);
– lettera v-ter (rende eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V).

Però il problema più grave è un altro.
Le Assicurazioni HANNO INTESO SFERRARE un attacco diretto all’avvocatura, in modo pubblico, sfrontato, senza timore delle conseguenze.
Ed in tutto questo il CNF pensa a versare oltre 1 milione di euro di soldi raccolti dai nostri sacrifici in favore di una iniziativa editoriale di ‘Dubbia’ fattura, mentre la Cassa Forense investe 10 milioni (del nostro sudore e del nostro sangue) in Eataly di Fico.

L’Avvocatura è attaccata da ogni fronte, come se fosse il male assoluto e nessuno, paradossalmente, riesce a difenderla.

Il valore elevato ed il rango costituzionale della nostra attività, è stato più volte ribadito, nella materia assicurativa, proprio dalla Suprema Corte (Cass. 2275/2006) secondo cui “il diritto di difesa (del danneggiato) costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali” spetta anche in mancanza di composizione bonaria della vertenza atteso che se “la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”.

Sulla questione v’è stato anche l’intervento delle Sezioni Unite che, sempre riguardo la dovutezza degli onorari nella fase stragiudiziale, hanno statuito che “anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute” (Sez. Un. 11/11/08 n. 26973; Cass. 29/5/15 n. 11154; Cass. 27/1/10 n. 1696; Cass. 21/1/10 n. 997).

La giurisprudenza di merito, ovviamente, è molto più benevola.

Ed in tutto questo il CNF dorme, e noi pure.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.