Processo amministrativo telematico: sperimentazione rinviata al 01/07/16

Processo amministrativo telematico: sperimentazione rinviata al 01/07/16

In extremis, il Decreto Legge n. 210 del 30/12/15 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30/12/2015), a soli due giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 1 bis del DL 90/2014, modificato dalla L. 104/2014 e, successivamente dal DL 83/2015 (che l’aveva già posticipata di un anno, dal 01/01/2015 al 01/01/2016), rinvia NUOVAMENTE l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico alla data del 01/07/2016.
L’art. 2 del citato Decreto, in tema di ‘Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa‘, stabilisce appunto che ‘All’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2016”‘.
Lo stesso articolo, poi, aggiunge all’art. 13 dell’allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, cioè il comma 1 bis che stabilisce una “graduale introduzione del processo telematico… fino alla data del 30 giugno 2016 con la sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato… con modalità successivamente determinate dagli Organi della Giustizia Amministrativa“.
Quindi le norme sul processo amm.vo telematico, si applicheranno decorrere dalla nuova data del 1 luglio 2016.

Il rinvio comprende anche alcune modifiche introdotte dal DL 83/15, che sarebbero entrate in vigore il 1/1/16, e cioè:
A) il nuovo art. 129 comma IV del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (all 2) ‘Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione‘.
B) il nuovo art. 136 comma II del decreto legislativo 104/10 allegato 2 ‘I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il Presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 13 dell’Allegato 2‘.
C) l’abrogazione dell’art. 2, comma 5 del decreto legislativo 104/10la segreteria cura la formazione dell’originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono‘;
B) l’abrogazione dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 104/10, che sarà sostituito dal comma III ‘Allorchè riceve il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d’ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria‘.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.