Come depositare telematicamente atti processuali eccedenti i 30 mega: guida pratica.

DEPOSITO DI ATTI ECCEDENTI I 30 MB
A cura degli Avv.ti Fabio Cundari – Coordinatore Commissione Informatica CDO Avv. di Cosenza – e Michele Iapicca.

Infine pare opportuno soffermarsi a chiarire alcuni aspetti procedurali riguardanti il deposito di allegati eccedenti il limite concesso dei 30 Mb per singolo invio
Tanto perché la dimensione massima della busta attualmente prevista per l’invio telematico di un atto del processo è di 30 Megabyte (articolo 13, comma 8, del Dm 44/2011 e articolo 14, comma III delle “Specifiche tecniche” adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati).
Questo limite deriva dai livelli di servizio stabiliti per la posta elettronica certificata (Dm 2 novembre 2005, articolo 12, comma 2), che garantiscono l’invio di un messaggio «per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes».
Sulla questione di recente il Ministero ha pubblicato alcune linee guida che di seguito saranno esaminate (v. Linee guida Ministero Giustizia DSGIA 08.07.14 -> scaricabili qui).

IL COMPORTAMENTO ‘TELEMATICO’ DEL PROFESSIONISTA
In termini pratici è consigliabile che il ‘peso’ dei singoli file (atto e documenti allegati) non si avvicini molto ai 30 Megabyte, perché la busta telematica deve essere cifrata, operazione che richiede a sua volta l’aggiunta di altri files che incidono sul “peso” complessivo.
Sempre in termini pratici, il professionista (avvocato o CTU) dovrà:
• dividere i documenti prodotti o da allegare in una pluralità di files;
• allegare in ciascun messaggio di posta elettronica uno o più files, in modo tale che ciascun messaggio abbia una dimensione non superiore a quella massima;
• inviare telematicamente il primo file (contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica), con i documenti che possono essere allegati, senza eccedere il limite massimo;
• inviare gli altri files, contenenti i documenti che non si è potuto, per loro dimensioni, allegare al messaggio contenente l’atto difensivo o la consulenza tecnica, allegandoli a uno o più messaggi di Pec, utilizzando il tipo-atto denominato “Produzione documenti richiesti”.
A seconda dello stato in cui si trova il fascicolo e di chi è l’utente abilitato esterno che provvede al deposito, si avranno situazioni diverse.

ATTO INTRODUTTIVO E ALLEGATI ECCEDENTI I 30 MB
L’avvocato che esegue un deposito dell’atto introduttivo con più allegati fino a 30MB, deve seguire i seguenti passaggi:
1) con il primo messaggio dovrà inviare la nota di iscrizione, la procura alle liti, la ricevuta di pagamento e l’atto di citazione notificato;
2) il cancelliere che riceve la busta telematica, iscrive a ruolo la causa e attribuisce alla stessa un numero di ruolo generale, che viene comunicato all’Avvocato mittente della busta a mezzo PEC;
3) quindi l’Avvocato, dopo l’iscrizione a ruolo, e solo dopo, potrà effettuare gli altri invii. Successivamente alla ricezione della PEC di comunicazione del numero di ruolo generale, esegue il successivo deposito, rispettando sempre i termini stabiliti dalla legge, specificando i seguenti ‘campi’:

  • DatiAtto  =  nell’invio dei documenti integrativi occorre indicare la voce: “produzioneDocumentiRichiesti” (1) 
  • Atto principale = occorre indicare che si tratta di integrazione all’iscrizione a ruolo (es. 25/2014)
  • Inserire tutti gli allegati che integrano il primo deposito (oppure quello precedente).

4) ricevuto l’atto (“produzione documenti richiesti”), il sistema propone automaticamente un evento (“deposito integrazione documentale o chiarimenti”) che non può essere scaricato quando il fascicolo è nello stato “assegnato a giudice”. Il cancelliere dovrà quindi intervenire manualmente, selezionando l’evento corretto di “deposito atto non codificato”.

Il cancelliere quindi accetta manualmente il secondo deposito segnalandolo con evento “deposito atto non codificato”; il fascicolo però deve trovarsi almeno nello stato “assegnato a giudice” (altrimenti l’evento non può essere scaricato come integrazione documentale).
A tal fine il cancelliere deve prima eliminare l’evento proposto in automatico (DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE O CHIARIMENTI, che non può essere scaricato in quello stato) e selezionare quello corretto di “Deposito atto non codificato”.)

Nota: può quindi affermarsi che il cancelliere iscrive a ruolo anche se gli allegati non sono tutti presenti; l’avvocato deve aspettare l’iscrizione a ruolo effettiva per poter completare il deposito degli ulteriori allegati. È quindi consigliabile che l’avvocato inserisca nel primo deposito tutti  i documenti essenziali all’iscrizione (in particolare nota di iscrizione, procura alle liti e la ricevuta pagamento) ed espliciti che:  “con successivo deposito si impegna a depositare tempestivamente l’integrazione, non appena riceve l’esito dei controlli manuali.”

Nel caso di utilizzo di memoria generica (sia primo invio che per i successivi) si può usare il campo Note per indicare al cancelliere la numerazione delle integrazioni; si precisa che questo campo Note è disponibile solo per la memoria generica. Il cancelliere può accettare tutti i depositi utilizzando sempre il medesimo evento oppure usare ‘deposito atto non codificato’ nei casi in cui il sistema non permetta lo scarico del medesimo evento più volte. (Esempio: l’evento deposito memorie 183 si può scaricare più di una volta. In questo caso, l’avvocato ha depositato le memorie tramite due invii successivi e il cancelliere le ha accettate usando un medesimo evento….)

Note: (1) Per il sistema Siecic (e quindi per le esecuzioni individuali e per le istanze di fallimento) il deposito multiplo di documenti avviene con le medesime modalità, ma va utilizzando il tipo-atto “Atto generico” o “Deposito semplice” (in luogo di quello, utilizzabile per il contenzioso, denominato “Produzione documenti richiesti”).

DEPOSITO MULTIPLO CON GLI ATTI ENDOPROCESSUALI ECCEDENTI I 30 MB

In questa fase, il difensore per effettuare il deposito telematico multiplo deve utilizzare lo stesso tipo di atto impiegato per il primo invio (quindi: “Memoria183” o “MemoriaReplica183” ecc.).

Quando i depositi multipli sono effettuati utilizzando il tipo atto “Memoria183”, il cancelliere può scaricare sempre il medesimo evento, perché l’evento “Deposito memorie 183 comma 6 n. 1” contrariamente a quanto accade per gli atti introduttivi, si può scaricare più di una volta.

Quando, invece, per il deposito multiplo si utilizzano tipi di atto diversi da quello delle memorie 183, il sistema non consente di scaricare più eventi dello stesso tipo; in tal caso, il cancelliere dovrà scaricare l’evento “deposito atto non codificato”.

DEPOSITO MULTIPLO DEL CTU DI ELABORATO E ALLEGATI ECCEDENTI I 30 MB
Il Ctu effettua il deposito telematico utilizzando il tipo-atto denominato:
• Deposito perizia, per il deposito della relazione di stima e degli allegati che non eccedono la dimensione massima consentita;
• Integrazione perizia, per il deposito degli allegati il cui peso è superiore ai 25-30 megabyte.
Ovviamente, tutti i depositi telematici (e non solo il primo) devono essere tempestivi e cioè essere inviati entro la fine del giorno di scadenza.

GUIDA PRATICA CON SL PCT
La guida che segue, prelevata dal sito ufficiale di SL PCT (http://www.slpct.it/19-creazione-busta/58-d-i-secondo-invio-con-slpct) ci spiega come risolvere il problema in termini pratici.

Nel caso in cui la dimensione della busta dovesse superare i 30 Mb allora si deve spezzare e procedere ad effettuare due depositi distinti come segue:
a) si indica in ricorso che l’invio sarà multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta.
b) Ottenuto l’R.G. si provvede a depositare nuova busta sotto forma di (fittizio) deposito di “atti richiesti dal giudice”, formando un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimesioni informatiche prescritte.
c) E’ importante che l’indice contenuto nel primo deposito sia completo di tutta la documentazione.
Il numero di RG è ricavabile attraverso un accesso in modalità autenticata su pst.giustizia.it o nel PdA usuale. Altrimenti nella quarta e ultima ricevuta vi è un allegato denominato EsitoAtto.xml, apribile con un qualsiasi editor di testo, al cui interno (seppur non di facile lettura) è riportato il nuemro di RG.
Vedi figura:

 

 

 

 

N.B. Ricordiamo sempre di effettuare le scansioni alla risoluzione più bassa possibile che permetta la leggibilità dei documenti.
Di seguito le immagini dei passi da effettuare con SLpct. La terza schermata “Domanda” (non in figura) non è necessaria.

 

 

 

 

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.