Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell’avvocato

Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell’avvocato.
Sulla questione sono di recente intervenute:
1) la circolare del 01 ottobre 2014 n. 16 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali 1;
2) la Legge n. 162 del 10/11/14 di conversione del DL 132 del 12/09/2014 che discute sulla questione all’art. 6 2 e all’art. 12 3

Il provvedimento sopra cennato reca misure urgenti di degiurisdizionalizzazione finalizzate alla definizione dell’arretrato (pendente? o anche corrente?) in materia di processo civile, anche mediante sottrazione al Tribunale di materie di competenza esclusiva, come quella relativa alla separazione personale dei coniugi e lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Nel DL 132/14 erano dedicati all’argomento gli artt. 6 – 12 (ora confluiti negli artt. 6-12 della Legge di conversione n. 162/14).

Il decreto (oggi convertito) introduce la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita con un avvocato, volta a consacrare la loro separazione personale, lo scioglimento del loro matrimonio (caso di cui al primo comma n. 2 lettera b della L. 898/70 4, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio) e la modifica delle condizioni di separazione/divorzio già pattuite, ANCHE NEL caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.

TRASMISSIONE ACCORDO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso in ogni caso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale deve, dopo avere controllato la regolarità formale dello stesso, comunicare agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di cui al punto successivo.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Se, invece, lo ritiene non rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette, entro cinque giorni al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

CONTENUTO ACCORDO – EFFETTI
L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti di un provvedimento che definisce i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nell’accordo concluso, gli avvocati (devono essere almeno uno per parte) devono dichiarare ed attestare di avere tentato la conciliazione delle parti, che devono essere informate, preventivamente, della possibilita’ di esperire la mediazione familiare.
Gli avvocati, inoltre, devono informare le parti (in presenza di figli) dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui di cui al D.P.R. n. 396/2000 5.
Quindi pare che l’accordo, con gli allegati di cui sopra, dovrà essere consegnato all’ufficiale dello Stato Civile, previa autenticazione (eseguita a cura dello stesso ufficiale).

SANZIONI
All’avvocato che viola l’obbligo delle informative e del tentativo di conciliazione, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Originariamente (DL 132/14) le sanzioni comminabili erano più alte (da € 5.000,00 a € 50.000,00).

Gli effetti degli accordi raggiunti decorreranno dalla data “certificata” negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Successivamente alla trasmissione della convenzione di negoziaziazione, non è previsto alcun atto di impulso ad opera dell’avvocato.
Le norme entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle legge di conversione (in GU dal 10/11/14 – quindi dal 10/12/14).

Note a piè di pagina
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  2. 1. Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
    1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
    2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e’ trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
    3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita’ di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
    4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
    5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
    “g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;
    b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e’ aggiunta la seguente:
    “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;
    c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
    “d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.[]
  3. 2. Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile
    1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1°
    dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
    2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
    3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
    4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
    5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’ aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;
    b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
    c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’ aggiunta la seguente lettera: «d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
    6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’ essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[]
  4. 3. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
    In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;[]
  5. 4. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:

    “g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;

    b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e’ aggiunta la seguente:

    “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;

    c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

    “d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.[]

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.