La breve durata del matrimonio non influisce sull’assegnazione o meno dell’assegno di mantenimento ma sulla sua quantificazione. Così ha statuito la Suprema Corte con la sentenza n. 23442/13 valutando la separazione ‘lampo’ di due coniugi entrambi con reddito, ma con notevole dislivello economico.
Se il matrimonio avesse avuto una durata più lunga – secondo la Corte – anche l’importo dell’assegno di mantenimento sarebbe stato più alto.
Anche un “matrimonio lampo”, quindi, può dare diritto all’assegno di mantenimento.
Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto alla moglie (dipendente) un assegno pari ad Euro 1200,00 in considerazione del grosso divario economico e patrimoniale tra le due posizioni reddituali (il marito disponeva di un elevato patrimonio immobiliare).
La Corte d’Appello, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello sul fatto che il patrimonio immobiliare del ricorrente costituiva una grande disponibilità di risorse economiche, in grado di creare un notevole squilibrio economico e patrimoniale tra i due coniugi. Il tenore di vita tenuto dalla moglie in corso (del breve) matrimonio, era decisamente più elevato e quindi migliore rispetto a quello successivo alla rottura del rapporto coniugale.
Da qui il diritto al mantenimento anche quando il tenore di vita era aumentato per un breve periodo di tempo.