La breve durata del matrimonio non influisce sull’assegnazione o meno dell’assegno di mantenimento ma sulla sua quantificazione (Cass. 23442/13)


La breve durata del matrimonio non influisce sull’assegnazione o meno dell’assegno di mantenimento ma sulla sua quantificazione. Così ha statuito la Suprema Corte con la sentenza n. 23442/13 valutando la separazione ‘lampo’ di due coniugi entrambi con reddito, ma con notevole dislivello economico.
Se il matrimonio avesse avuto una durata più lunga – secondo la Corte – anche l’importo dell’assegno di mantenimento sarebbe stato più alto.
Anche un “matrimonio lampo”, quindi, può dare diritto all’assegno di mantenimento.
Il Tribunale, in primo grado, aveva riconosciuto alla moglie (dipendente) un assegno pari ad Euro 1200,00 in considerazione del grosso divario economico e patrimoniale tra le due posizioni reddituali (il marito disponeva di un elevato patrimonio immobiliare).
La Corte d’Appello, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello sul fatto che il patrimonio immobiliare del ricorrente costituiva una grande disponibilità di risorse economiche, in grado di creare un notevole squilibrio economico e patrimoniale tra i due coniugi. Il tenore di vita tenuto dalla moglie in corso (del breve) matrimonio, era decisamente più elevato e quindi migliore rispetto a quello successivo alla rottura del rapporto coniugale.
Da qui il diritto al mantenimento anche quando il tenore di vita era aumentato per un breve periodo di tempo.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.