Ultime conferme sul PCT: il DL 90 del 24/6/14


Qualche giorno fa (https://www.iapicca.com/2014/06/22/un-po-di-chiarezza-sul-30-giugno-cosa-sara-obbligatorio-fare-qual-e-lorario-limite-per-la-trasmissione-degli-atti/) ci chiedevamo quale adempimento sarebbe diventato obbligatorio, nel nuovo Processo Civile Telematico, dal 30 giugno 2014 in poi.
Una prima risposta del Ministro Orlandi (nota del 10/06) svelava un avvio ‘modulato del PCT’: “Mantenendo fermo l’importante traguardo della obbligatorietà del processo telematico al 30 giugno” diceva il Ministro, “condivido l’esigenza di un percorso più modulato dell’entrata in vigore“.
Mancava, quindi, un vero e proprio atto normativo, in grado di chiarire i mille dubbi sull’obbligatorietà del PCT.

E’ intervenuto, quindi (il 24/6), il decreto legge n. 90/2014 che, tra le tante, contiene anche norme (artt. 38-43) sul processo amministrativo digitale (PAD), e sul PCT (artt. 44-54).

Il DL conferma l’entrata “a regime” graduale del PCT, statuendo l’obbligatorietà del deposito telematico dal 30 giugno 2014 unicamente per le procedure monitorie e per gli atti dei procedimenti iniziati a tale data; l’obbligo del deposito telematico per i giudizi pendenti al 30 giugno avrà decorrenza 31 dicembre.
Per la Corte d’Appello 1 l’obbligo del deposito OBBLIGATORIO in via telematica entrerà in vigore dal 30/6/2015, solo per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione.

Tuttavia, al di là delle conferme sulla gradualità già preannunciata dal Ministro Orlandi, l’intervento normativo lascia ancora forti dubbi; il legislatore, infatti, ha perso un’altra grande occasione per chiarire la portata dell’espressione “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite” contenuta nel comma 1 dell’art. 16-bis DL 179/2012 2, e precisamente riguardo agli atti ‘depositabili’ in via telematica.

Nel silenzio del DL, quindi, pare che gli atti da trasmettere telematicamente siano unicamente quelli successivi alla costituzione delle parti, con esclusione di qualsiasi atto introduttivo (fatta eccezione per il ricorso per decreto ingiuntivo espressamente indicato) e di quelli con i quali la parte si costituisce in giudizio (comparse di risposta o memorie difensive di costituzione).

Viene chiarito il dubbio (finalmente), sulla scia della già famosa sentenza n. 3115 del 03/03/2014 della nona Sezione del Tribunale di Milano, sull’orario ultimo del deposito telematico: il DL 90/2014 all’art. 51, modifica l’art. 16-bis comma VII del D.L. 179/2012 3 precisando che non esiste un termine di orario nell’ultimo giorno del deposito e che è possibile superare il limite tecnico di 30 Megabyte della dimensione del messaggio effettuando più depositi telematici.

Un intervento degno di nota è quello relativo alla potere di autentica degli atti del fascicolo informatico (art. 52 che introduce il comma 9-bis ll’art. 16-bis D.L. 179/2012 4) secondo cui “il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale” possono estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità agli originali, ANCHE SE PRIVE DELLA FIRMA DIGITALE DEL CANCELLIERE.

Viene anche introdotto l’art. 16-sexies al D.L. 179/2012 riguardo al domicilio digitale che stabilisce: ‘Salvo quanto previsto all’articolo 366 del codice di procedura civile quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia
‘.

L’art. 44 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) infine, risolve il problema della sottoscrizione del verbale d’udienza redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 126 c.p.c. (Contenuto del processo verbale) con la previsione secondo la quale l’unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti»
all’udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale»
Analogamente si dispone in relazione al verbale di assunzione dei mezzi prova, modificando l’art. 207 c.p.c. (Processo verbale dell’assunzione).
Con modifica apportata all’art. 133, comma 2 c.p.c. (Pubblicazione e
comunicazione della sentenza), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l’intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

Infine, la nota dolente.
Il DL dispone il seguente aumento (l’ennesimo) del contributo unificato:
a) euro 43 (anziché 37) per i processi di valore fino a
1.100 euro, nonche’ per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice
di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 (anziché 85) per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al libro
IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 (anziché 206) per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 (anziché 450) per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore
indeterminabile;
e) euro 759 (anziché 660) per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 (anziché 1.056) per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 (anziché 1.466) per i processi di valore superiore a euro 520.000.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 278 (anziché 242).
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’.
Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 43 (anziché 37).
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 168 (anziché 146).
Per la procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e’ pari a euro 851 (anziché 740).

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 16 bis DL 172/12 art. 9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
    normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
    trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti
    da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da
    esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati
    interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla
    legge per l’obbligatorietà del deposito telematico[]
  2. 2. Art. 16-bis comma I del D.L. 179/2012.
    Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei
    procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,
    nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
    informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità
    giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per i difensori non si intendono i dipendenti di
    cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
    personalmente[]
  3. 3. Art. 16-bis comma VII del D.L. 179/2012.
    Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di
    scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
    Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
    responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può
    essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è
    eseguito entro la fine del giorno di scadenza.[]
  4. 4. Art. 16-bis comma IX bis del D.L. 179/20127. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma,
    equivalgono all’originale.
    Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma l, del decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82. Le
    disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
    autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice[]
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.