Proposta di modifica dell’art. 546 cpc (aumento della somma pignorata nei presso terzi, per evitare incapienze e inutili duplicazioni del medesimo processo).


A tutti voi sarà capitato un pignoramento presso terzi di importo modesto, riguardante ‘crediti, cose o somme detenute dal terzo (cioè depositi e cc bancari e/o postali)’.
A tutti voi quindi sarà capitata, nonostante il buon esito del pignoramento (con vincolo apposto ex art. 546 cpc sulla somma precettata aumentata della metà) ‘una incapienza’ che, in qualche caso, ha rischiato di provocare anche una duplicazione del giudizio esecutivo.
Già il legislatore della L. 228/12 che ha modificato l’art. 548 cpc, aveva compreso la necessità di evitare ‘duplicazioni dello stesso giudizio’ e, per questo, a far data dal 01/01/2013, ha eliminato dal codice di procedura ‘l’accertamento dell’obbligo del terzo’ come giudizio separato, inglobandolo, o meglio consentendone l’esperimento in via incidentale e abbreviata, in quello principale dinanzi al GE.
Sotto la stessa ratio, quindi, visto l’incremento (continuo) dei costi della giustizia che ha reso davvero onerosi i pignoramenti ‘presso terzi’ di piccolo importo, si propone questa richiesta di modifica del cpc, almeno per le esecuzioni presso terzi di importo modesto.

QUANTO COSTA UN PRESSO TERZI
Per notificare un pignoramento presso terzi, specialmente se l’atto è indirizzato a diversi soggetti (es. 2 o più filiali della stessa banca o diversi uffici postali), attualmente si possono spendere anche € 100,00.
Se il pignoramento non supera il valore di € 2.500,00, il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo sarà di € 37,00. A questo importo si aggiunge la marca da bollo di € 27,00. Se il pignoramento supera € 2.500,00, invece, il contributo ‘balza’ a € 121,00!
Dopo l’assegnazione, per estrarre due copie esecutive dell’ordinanza (fino a 4 pagine), dopo l’adeguamento ISTAT imposto dal DM 10/3/14 (in GU dal 18/4/2014), si spendono almeno € 11,06 x 2 = € 22,12.
Per registrare l’ordinanza di assegnazione si affronta la spesa, come minimo, di € 200,00, da versare a mezzo F23 alla locale Agenzia delle Entrate.
Il costo per spese di giustizia, necessario a completare il procedimento espropriativo presso terzi, è dunque di € 386,12.
Ovviamente si tratta solo di spese vive e, quindi, gli onorari legali sono esclusi.

GLI ONORARI DEL PROCEDIMENTO PRESSO TERZI
Per completare la procedura presso terzi di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, secondo il nuovissimo DM del 10/03/14, al difensore dovrebbe essere corrisposto € 315,00 per fase di studio ed € 540,00 per fase decisoria. All’importo imponibile totale, previa aggiunta del contributo forfetario nella misura del 15%, è opportuno applicare la maggiorazione di CPA (4%) e IVA (22%). Considerato che il GE raramente liquida l’importo di cui alle tariffe (di solito per un pignoramento di € 1.300,00 circa si assegnano per spese legali € 341,00 oltre accessori), le spese legali complessive del processo esecutivo ammonteranno a complessivi € 497,57 (341,00 + RF 51,15, + CPA 15,69 + IVA € 89,73).
Il costo complessivo di un pignoramento di € 1.300,00 circa, tra onorari e spese di giustizia, quindi, ammonta a € 883,69 circa.

PERCHE’ L’INCAPIENZA.
A questo punto è semplice capire perché in caso di pignoramenti di basso importo, si produce automaticamente e necessariamente un’incapienza.
Ai sensi dell’art. 546 cpc Dal giorno in cui gli e` notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo e` soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della meta’, agli obblighi che la legge impone al custode.
Pertanto, se al debitore è stato precettato, ad esempio, l’importo di € 1.300,00, il terzo pignorato (se il pignoramento sarà positivo) dovrà bloccare la somma complessiva di € 1.300,00 + € 1.300,00/2, cioè € 1.950,00.
La prima (e solita) reazione del debitore al pignoramento, sarà quella di togliere dal conto corrente e/o dal deposito pignorato, tutte le somme non vincolate. In altri casi, invece, sarà la Banca (o in generale il terzo pignorato) a non voler andare ‘al di là del proprio naso’, rifiutandosi di prelevare dal conto del debitore (che è un suo cliente) anche se ‘capiente’ un importo superiore a quello ‘per legge’ vincolabile.
Quasi certamente, sul conto resterà disponibile, quindi, solo l’importo di € 1.950,00.
Se si considera, quindi, che questa somma rappresenta l’unico importo sul quale potremo soddisfare le pretese del creditore, allora si comprende agevolmente come, in realtà, questa sia assolutamente insufficiente (alla luce soprattutto del costante incremento dei costi della giustizia) ad assicurare una ‘capienza’ con completa estinzione del processo espropriativo presso terzi avviato.
Infatti, togliendo dalla somma pignorata di € 1.950,00, il capitale di € 1.300,00 (senza considerare gli interessi legali o peggio quelli di mora ex Dlgs 231/02) e le spese legali di € 883,69, si avrà un’incapienza di € 233,69!!!
Per recuperare queste spese il creditore potrebbe avviare contro il debitore un nuovo processo esecutivo, notificando altro pignoramento presso terzi che determinerà l’apposizione di vincolo sulla somma precettata aumentata della metà, che a sua volta determinerà una nuova incapienza, posto che piu’ diminuisce la sorta capitale precettata piu’ diminuisce la somma oggetto del pignoramento e quindi piu’ aumentano le probabilita’ che detta somma non sia idonea a soddisfare il capitale oltre le spese di esecuzione.
Il mancato adeguamento dell’art. 546 cpc, rischia quindi di moltiplicare i giudizi esecutivi presso terzi, appesantendo ancor di più la già oberata macchina giudiziaria italiana.
NB. Vi scrivo da un Tribunale ove, tra la data di citazione del presso terzi e la data della udienza di assegnazione, trascorrono, solitamente, 8 mesi!
In alternativa si potrebbe optare per l’abbandono del giudizio, conseguendo una perdita di € 233,69!!!
Sulla questione, nel 2010, il Tribunale di Napoli sez. dist. di Pozzuoli aveva anche sollevato una questione di illegittimità costituzionale, però non considerata fondata dalla Corte (http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=368)

COME EVITARE IL PROBLEMA.
Vista la negativa pronuncia della Corte delle leggi, non resta che ‘far notare’ il problema al legislatore per sollecitare un adeguamento dell’articolo 546 cpc.
Ad avviso di chi scrive la norma potrebbe essere così riformulata:
Art. 546 (Obblighi del terzo)
Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà di 2/3, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ovviamente se avete altre proposte risolutive del problema, vi prego di farmele notare… nel frattempo io chiederò al Movimento Forense di farsi promotore di questa modifica.

About Michele Iapicca 317 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.