Quando l’Avvocato sciopera, il Giudice DEVE rinviare.


A stabilirlo è stata la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi, lo scorso 27/3 per chiarire “se, anche dopo l’emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice, in caso di adesione del difensore all’astensione, di disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto“.
Ebbene, adesso è certo che quando l’avvocato partecipa alla astensione, il giudice deve rinviare l’udienza, salvo che “sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo“.

La decisione si pone, anche se con un sensibile miglioramento verso l’avvocatura, nella scia delle precedenti (Cass. 1567/13) che sulla scorta della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi I-V della L. 146/1990 (nella parte in cui non prevedeva, nel caso dell’astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo di un congruo preavviso, e non prevedeva strumenti idonei ad individuare e assicurare le prestazioni essenziali), hanno disposto che il difensore aderente all’astensione collettiva legittimamente deliberata ha il diritto di ottenere un differimento della trattazione della causa, purché tale adesione sia portata a conoscenza dell’Ufficio giudiziario.

Da oggi il diritto di astenersi dall’attività di udienza, quindi, non nasconde più insidie per gli avvocati.

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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