Proposta di modifica dell’art. 474 cpc: altro che mediazione!!!


Il Movimento Forense, in alternativa alla mediazione (che poi così alternativa non è, visto che è obbligatorio esperirla) propone una modifica del codice di procedura civile semplice ed intuitiva, con portata immediatamente deflattiva del contenzioso, che non pregiudica né il diritto di accesso alla giustizia (sia in termini di procedibilità che di costi), né sminuisce il ruolo dell’avvocato.
Il MF propone di modificare l’art. 474 c.p.c., aggiungendo al novero degli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, anche le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori, quanto alle obbligazioni pecuniarie in esse contenute, analogamente a quanto già previsto per le scritture private autenticate.
Come sopra precisato, trattasi di una modifica semplice, limitata all’ambito dei diritti disponibili ed alle obbligazioni pecuniarie (al fine di evitare problemi di armonizzazione con la disciplina in materia di trascrizione).
Tali atti (che le parti hanno sottoscritto con l’assistenza tecnica dei propri difensori), dunque, diverrebbero immediatamente suscettibili di esecuzione forzata, previa notificazione del precetto, eliminando la necessità di radicare un contenzioso (in via monitoria o ordinaria).

Si tratta di una modifica proposta da chi, giorno dopo giorno, si occupa solo di difesa e che quindi conosce le esigenze del contenzioso: è da apprezzare, quindi, perché senza grosse pretese (o modifiche epocali), permette di bypassare il giudizio di cognizione o quello monitorio, per andare direttamente alla esecuzione forzata.

Segue, il testo della proposta.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 474 C.P.C.

Questa è la norma Vigente:
Art. 474 c.p.c.
Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

Questa è la norma con la modifica proposta:
Art. 474 c.p.c.
Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate e le transazioni sottoscritte dalle parti con l’assistenza dei difensori, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate e delle transazioni di cui al numero 2) del secondo comma.

Il Movimento forense, nello spirito democratico che lo contraddistingue, chiede a tutti noi una partecipazione attiva per suggerire modifiche alla norma.

About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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