Decreto del fare: le novità introdotte nella giustizia civile (l’opposizione a decreto ingiuntivo)


Secondo il sito web del Governo Italiano, il c.d. Decreto del fare (D.L. 69 del 21/06/2013 – in GU n. 144 del 21/06/2013), prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, misure che investono anche il campo della Giustizia civile (NDR: chissà dove hanno visto una urgenza tale da giustificare un Decreto Legge – a mio avviso dovrebbero studiare un po’ di Diritto Costituzionale, perché mancano proprio le basi).

Secondo il Governo, lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora.
Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti.
Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.

Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:
1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.
A tal fine si prevede:
– Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
– l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
– l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;
– l’istituzione della figura di assistentedi studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti).
– la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.
A tal fine si prevede:
– La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.
– La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
– nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

Le aspettative
Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:

TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000
IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI

Maggiori definiti: + 957.500
Minori sopravvenienze: – 200.000
Minori pendenze complessive: 1.157.000

Il Decreto ingiuntivo
Nell’art. 78 del Decreto del Fare (rubricato ‘Misure per la tutela del credito'1), è previsto:
– “All’articolo 645 cpc, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma cpc, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”;
– all’articolo 648 cpc, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile”.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Di conseguenza, nei giudizi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto del fare, qualora l’opponente abbia notificato un atto di citazione in opposizione superando di molto il termine minimo a comparire ex art. 163-bis, terzo comma c.p.c., il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al Tribunale che l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore.
In questo caso l’anticipazione verrà disposta fissando una udienza senza superare i 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
La modifica ha innovato anche il regime delle impugnazioni delle decisioni sulla provvisoria esecuzione (adottabili in prima udienza), che oggi sono rese con ordinanza impugnabile.

Critica personale
L’articolo ha un senso nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rito ordinario, quando l’attore in opposizione notifica atto di citazione con invito a comparire che supera di molto (ovviamente al solo fine di procrastinare la soddisfazione di legittime esigenze creditorie del ricorrente), il termine di 90 gg fissato dal 163 bis cpc.
Ma per i giudizi di lavoro?
Molte volte capita che il ricorso in opposizione, depositato nel termine di 40 giorni, provoca la fissazione di una udienza di comparizione non determinata né scelta dal ricorrente (ma dal Giudice del Lavoro secondo le esigenze del ruolo). Nei Tribunali nostrani, dal deposito del ricorso alla fissazione della prima udienza, possono passare anche 10 mesi.
In quei casi, ovviamente, la norma non può trovare applicazione (con grande vantaggio per i datori di lavoro che, legittimamente, possono dilatare i tempi della prima udienza e differire la pronuncia sulla provvisoria esecuzione).
Ma nei giudizi dinanzi al Gdp?
La norma non specifica la procedura da seguire nei giudizi dinanzi al Gdp, per i quali, ovviamente, tutti i termini sono ridotti della metà.
Ad avviso di chi scrive, sarebbe stata opportuna una precisazione riservata ai giudizi dinanzi al Gdp perché, per come noto, i termini di costituzione dell’attore in opposizione non sono rigidi come nei giudizi dinanzi al Tribunale (l’attore può costituirsi fino alla udienza di citazione).
Quindi, se l’attore, che ha citato superando il termine minimo dell’art. 163 bis ridotto alla metà (45 giorni) non si costituisce subito, dovrà essere il convenuto a costituirsi in giudizio per chiedere all’Ufficio del Gdp adito, l’anticipazione dell’udienza. Tutto ciò dovrà avvenire senza poter conoscere il fascicolo dell’attore sulla cui base è stata formulata l’opposizione, con grave violazione del diritto di difesa.

Questo è il prezzo che si deve pagare quando chi propone le modifiche alla procedura civile, non è un operatore del diritto.

Le altre modifiche.
Il decreto contiene anche altre misure giudiziarie (Capo IV artt. 75 e segg.), in particolare dedicate a 2 la partecipazione del PM nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione con modifica degli artt. 70, 380 bis e 390 cpc, sulla divisione a domanda congiunta dinanzi al Notaio 3 con introduzione del nuovo articolo 791 bis cpc.
Le modifiche continuano con la conciliazione giudiziale 4 che introduce l’art. 185 bis cpc consentendo al Giudice di anticipare le sorti del giudizio (vera e propria follia procedurale) con la formulazione di una proposta che se non accettata dalle parti senza giusto motivo, potrà causare al rinunciante anche gravi conseguenze.
Il capo IV termina con le norme volte alla semplificazione delle motivazioni nelle sentenze civili 5 e con la introduzione del foro inderogabile per la competenza territoriale nelle cause in cui è parte una società straniera senza sede stabile in Italia (con la ovvia esclusione delle cause che riguardano i rapporti tra queste società ed i consumatori – oltre che per le procedure fallimentari, ecc.) 6

Note a piè di pagina
  1. 1. DL 69/13 Art. 78 (Misure per la tutela del credito)
    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 645, secondo comma, e’ aggiunto il seguente
    periodo: “L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma,
    deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti
    non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
    comparire”;
    b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non
    impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in
    prima udienza, con ordinanza non impugnabile”.
    2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
    procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del
    codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del
    presente decreto. []
  2. 2. Art. 75

    (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla
    corte di cassazione)

    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 70, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
    “Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei
    casi stabiliti dalla legge.”;
    b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e’
    sostituito dal seguente: “Almeno venti giorni prima della data
    stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati
    agli avvocati delle parti i quali hanno facolta’ di presentare
    memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere
    sentiti, se compaiono.”;
    c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la
    richiesta del pubblico ministero di cui all’articolo 375” sono
    sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le conclusioni scritte
    del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”.
    2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
    giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal
    trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto.[]

  3. 3. Art. 76

    (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)

    1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, e’ aggiunto
    il seguente:
    “791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste
    controversia sul diritto alla divisione ne’ sulle quote o altre
    questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali
    creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto
    l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al
    tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
    avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di
    divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere
    trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a
    norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina
    il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
    quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.
    Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha
    sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che,
    con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
    cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e’ reclamabile
    a norma dell’articolo 739.
    Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori
    iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato
    diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile,
    nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
    divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e
    da’ avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
    vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili,
    le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro
    III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
    prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da’ avviso
    alle parti e agli altri interessati.
    Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo’ ricorrere al
    Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
    dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
    di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le
    disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si
    applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo
    702-ter. Se l’opposizione e’ accolta il giudice da’ le disposizioni
    necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
    le parti avanti al notaio.
    Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata
    proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto
    con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo
    il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli
    adempimenti successivi.”. []

  4. 4. Art. 77

    (Conciliazione giudiziale)

    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) dopo l’articolo 185 e’ inserito il seguente:
    “185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice,
    alla prima udienza, ovvero sino a quando e’ esaurita l’istruzione,
    deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il
    rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza
    giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice
    ai fini del giudizio.”;
    b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola
    “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso
    comma, secondo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le
    parole “o conciliativa”.[]

  5. 5. Art. 79

    (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

    1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice
    di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
    seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo
    132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa
    esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la
    decisione e’ fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
    conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti
    difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo
    114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita’ sulle
    quali e’ fondata la decisione.”. []

  6. 6. Art. 80

    (Foro delle societa’ con sede all’estero)

    1. Per tutte le cause civili nelle quali e’ parte, anche nel caso
    di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo. 33 del codice di procedura
    civile, una societa’ con sede all’estero e priva nel territorio dello
    Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli
    ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel
    rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano
    dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito
    elencati, sono inderogabilmente competenti:
    a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari
    ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e
    Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;
    b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari
    ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari
    (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma;
    c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari
    ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta,
    Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata),
    Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.
    2. Quando una societa’ di cui al comma 1 e’ chiamata in garanzia,
    la cognizione cosi’ della causa principale come dell’azione in
    garanzia, e’ devoluta, sulla semplice richiesta della societa’
    stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a
    norma del medesimo comma.
    3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi
    relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di
    intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta
    altresi’ ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di
    procedura civile.
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
    alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura
    civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
    n. 206.
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
    instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[]

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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