Decreto ingiuntivo non opposto e giudizio di ottemperanza: certezze, rischi e pericoli.

E’ noto che il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge ha valore di cosa giudicata.
Se pronunciato nei confronti di una pubblica amministrazione, ovvero nei confronti di soggetto privato tenuto al compimento di un’attività che implica l’esercizio di potestà pubbliche (concessionario di funzione pubblica o pubblico servizio) consente al creditore, in caso di inadempimento del debitore pubblico, oltre al rimedio della esecuzione forzata, anche di adire il Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza.

Ed infatti, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo, permette l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo “per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato.

Il fatto che il decreto ingiuntivo non opposto produca gli stessi effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, si desume, pure, da:
1) l’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l’opposizione tardiva a decreto, indica alcune limitazioni che non si giustificherebbero se il decreto ingiuntivo non opposto non fosse incontrovertibile;
2) l’art. 656 c.p.c. secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (e dunque, tra l’altro, per mancata opposizione nel termine stabilito) può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (c.d. revocazione straordinaria) e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’art. 404, secondo comma, c.p.c. (c.d. opposizione revocatoria), esattamente come è previsto nei confronti delle sentenze passate in giudicato.

Anche secondo la Cassazione (21/11/97 n. 11641 – 24/11/00 n. 15178), proprio ai sensi dell’art 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna, per cui è decisione pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.

Ovviamente il decreto ingiuntivo deve essere notificato nel termine di 60 giorni dal deposito (644 cpc), alla debitrice P.A. e, in caso di omessa opposizione nel termine di 40 giorni (art. 641 cpc), diviene esecutivo.

L’esecutività è automatica anche se l’apposizione della formula avviene su richiesta dell’istante che deve dimostrare agli uffici giudiziari solo l’avvenuta notificazione ed il conseguente infruttoso decorso del termine di 40 giorni ex art. 641 cpc.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo non opposto, almeno ai fini della esecuzione forzata civile, non deve essere notificato nuovamente con la formula esecutiva anche se, prima di avviare l’esecuzione, al titolo deve essere apposta la f.e. in quanto ‘nulla executio sine titulo‘.
Ai sensi dell’art. 654 cpc, infatti, ‘Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula‘.

Ritornando ai termini da rispettare, oltre agli artt. 641 e 644 cpc, prima di avviare qualsivoglia giudizio esecutivo, occorre osservare anche la disposizione di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto“.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434) la sopra richiamata norma si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio.

A questo punto è opportuno farsi una ulteriore domanda: per avviare il giudizio di ottemperanza, è necessario notificare nuovamente al debitore il decreto munito di formula esecutiva?

Per avviare l’azione esecutiva disciplinata dagli artt. 474 e segg. cpc, come detto, la seconda notifica NON E’ NECESSARIA.

Per iniziare, invece, il Giudizio di ottemperanza, la giurisprudenza di merito non si esprime in modo coerente, per cui, secondo molti Tribunali amministrativi regionali, sarebbe opportuna una nuova notifica del decreto, munito di formula. La seconda notifica del decreto, munito di formula, sempre secondo la cennata giurisprudenza di merito, rappresenta il ‘dies a quo’ per il decorso del termine dilatorio di 120 gg. ex art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997).

Per il T.A.R. Calabria Catanzaro (sez. II, 01 luglio 2010, n. 1416), ad esempio, prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo non opposto e munito di formula esecutiva, non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza.

Dello stesso parere è il T.A.R. Campania Napoli Sez. IV (Sent. 2288/11) che partendo dal chiaro normativo di cui all’art. 14 comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), afferma che non è possibile sostenere che non sia necessario provvedere alla notificazione del titolo in forma esecutiva ai fini del decorso del termine dei 120 giorni.

Considerata l’indecisione sul punto, ed in attesa di una chiarificazione nomofilattica, si consiglia vivamente la nuova notifica del decreto non opposto, munito di formula, e l’attesa di 120 giorni da quel termine, prima di avviare un giudizio di ottemperanza amministrativo.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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