“Dopo i segnali di inizio del centro abitato, non è consentita l’installazione dei dispositivi di cui all’art. 4 comma I del DL n. 121/2002 (conv. in Legge n. 168/2002), se non su strade urbane di scorrimento, come definite dall’art. 2, c. 3, lett. D), del Codice, e previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002“.
“Essi (i dispositivi di controllo elettronico della velocità) possono, tuttavia, essere installati prima di tali segnali a congrua distanza da essi e nel rispetto di quant’altro prescritto dalla Direttiva Maroni. E’ fatto salvo il caso di dispositivi presidiati dagli organi di polizia stradale, per i quali l’accertamento delle violazioni è consentito su strade di ogni tipo senza ulteriori formalità“.
Ad affermarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella persona dell’Ing. Sergio Dondolini della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.
E’ solo una risposta ad un quesito posto da un Comune, ma potrebbe essere utile per impostare ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa (autovelox), per accertamenti eseguiti a mezzo postazioni fisse non assistite da agenti di Pol Mun, all’interno di centri abitati, ovvero su strade urbane di scorrimento, come definite dall’art. 2, c. 3, lett. D) del Codice, prive di decreto prefettizio di individuazione.
In quel caso l’accertamento (ed il relativo verbale) potrebbe essere nullo.