La legge n. 228 del 24 dicembre 2012, detta ‘Legge di Stabilità 2013‘ pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2012 ed in vigore dal 1° gennaio 2013, tra le tante, ha disposto modifiche (in aumento) del Contributo unificato atti giudiziari.
In particolare, in relazione alla Giustizia Amministrativa, ha previsto:
A) che il contributo unificato per i riti di cui al Titolo V, Libro IV del Codice del Processo Amministrativo, aumenta da € 1500 a € 1800.
B) che per i provvedimenti relativi ad appalti e lavori pubblici e per quelli delle Autorità indipendenti, il contributo, prima determinato in misura fissa (€ 4.000), ora si calcola secondo i seguenti scaglioni di valore:
– € 2.000 per cause di valore inferiore a € 200.000.
– € 4.000 per cause di valore tra 200.000 ed 1 milione di euro.
– € 6.000 per cause di valore superiore ad 1 milione di euro.
C) che per i giudizi di impugnazione di cui al comma 6-bis dell’ articolo 13 del DPR 115/2002 il contributo è aumentato del 50%.
D) che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed in tutti i casi non previsti da specifiche disposizioni, il contributo aumenta da € 600 a € 650.
Inoltre, l’art. 1 comma 17 della L. 228/12 1 stabilisce che ‘Chi ha proposto un’impugnazione, anche in via incidentale, dichiarata infondata, inammissibile o improcedibile dovrà versare un’ulteriore somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per l’impugnazione stessa’.
Tale disposizione, che si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si aggiunge a tutte le altre norme introdotte di recente dal legislatore, volte a ‘scoraggiare’ il ricorso alla giustizia di secondo grado.
Giustizia solo per ricchi?
Note a piè di pagina- 1. Art. 1, comma 17 L. 228/2012 (impugnazione).
17. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».[↩]