La S.C.I.A. è salva, con la sentenza n. 164/2012 della Corte Costituzionale.


Con la sentenza n. 164 del 27/06/12 la Corte Costituzionale interviene in materia di SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) dichiarandone la legittimità costituzionale per tutte le materie, comprese quelle di competenza concorrente delle regioni (inclusa l’edilizia).

Le ricorrenti (Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia), in particolare, contestavano la normativa contenuta nell’articolo 49 comma 4bis del D.L. n. 78/10, poiché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. (possibile conflitto di competenze legislative regionali-statali).

In realtà, secondo i giudici della Consulta, la disciplina contestata ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò supera la materia della concorrenza (ovvero dell’edilizia, della tutela della salute, dell’ordinamento degli uffici regionali, dell’artigianato, del commercio, ecc.), anche se è possibile che vi siano casi nei quali si possa verificare un conflitto.

La Consulta, sul punto, precisa che la restrizione dell’autonomia legislativa regionale, è giustificata dallo scopo di assicurare un livello simile (in tutto il territorio nazionale) di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
La ratio di tale titolo di competenza e l’esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare, consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell’interesse ritenuto meritevole di tutela, quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa‘.

La Consulta applica le considerazioni svolte in via generale anche alla SCIA in materia edilizia, come stabilisce l’art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/11, entro i limiti e con le esclusioni previste.

Infatti, dopo aver evidenziato che la normativa contestata riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplificazione procedimentale e precisato che la SCIA non si sostituisce al permesso di costruire, è chiaro che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgano anche per l’edilizia.
In effetti, l’edilizia, così come l’urbanistica, rientra nel «governo del territorio», materia appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost. comma III).

Tuttavia, spetta sempre allo Stato dettare i principi fondamentali (compresa la c.d. semplificazione amministrativa), che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Da qui il rigetto del ricorso.

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

Commenta per primo