Giusto per la cronaca, è opportuno evidenziare un’interessante sentenza resa dal Giudice di Pace di Novara, da considerare innovativa poiché accoglie una domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, proposta dall’attore nel ‘proprio foro‘, cioè dinanzi al giudice competente per valore del territorio in cui risiede.
Nel caso specifico, nel richiedere il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza ad un tamponamento, la danneggiata decideva di citare in giudizio i proprietari del mezzo ed il responsabile civile, dinanzi il Giudice di Pace di Novara, Ufficio ubicato nel luogo della propria residenza.
Il responsabile civile si costituiva in giudizio contestando, tra l’altro, anche la competenza territoriale del giudice adito.
Con riferimento, proprio, alla eccezione di incompetenza, il convenuto faceva notare che applicando le classiche regole disciplinanti il riparto della competenza per territorio (art. 18-19 foro del convenuto), il Giudice di Pace adito appariva essere incompetente, in favore dell’Ufficio di Gdp di residenza dei proprietari del mezzo o della sede legale del R.C., ovvero del Gdp del luogo in cui l’incidente si è verificato (forum commissi delicti).
Resisteva alla eccezione la danneggiata, spiegando che, in caso di diversi fori concorrenti, l’attore può scegliere quello ove radicare la causa: tale scelta è, ovviamente, basata su criteri di opportunità economica, e ben può fondarsi anche sull’art. 20 c.p.c..
Del resto la Cassazione conferma che l’art. 20 “si applica a tutte le obbligazioni anche a quelle di origine extracontrattuale“. Nelle diverse pronunzie (v. nn. 8590/02 – 6626/05), la Suprema Corte deduce che: “il convenuto in causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad tutti i criteri di collegamento previsti dalla citata norma, dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità”.
Il convenuto, in altri termini, avrebbe dovuto escludere, nella formulazione della eccezione, tutte le diverse accezioni dell’art. 20, anche quella che radica la competenza nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.
Infatti, ai sensi dell’art. 1182 III° co. c.c., il risarcimento richiesto, sebbene di natura extracontrattuale, ha ad oggetto una somma di denaro e, per questo, la relativa obbligazione, deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore/danneggiato.
Nel caso in esame, dunque, dovendo l’obbligazione di pagamento essere eseguita presso il domicilio della danneggiata e trovandosi detto domicilio in Novara, il Giudice di pace di Novara è competente a conoscere la questione (forum destinatae solutionis).