In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, per come noto, l’art. 145 C. Ass. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno subito in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di un termine dilatorio 90 giorni, decorrente dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148.
In particolare la detta norma stabilisce che la ‘denuncia di sinistro’ debba contenere:
– l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
– la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;
– la indicazione dei testimoni presenti e delle autorità intervenute.
Inoltre, deve essere accompagnata dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato (non si capisce per quale motivo NDR), al suo reddito (idem), all’entità delle lesioni subite e, successivamente, dalla attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
Una richiesta risarcitoria priva dei citati requisiti formali, è inidonea a consentire il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 145 e determina, pertanto, l’improponibilità dell’azione risarcitoria giudiziale eventualmente proposta.
A confermare questo requisito formale (che impedisce l’esercizio del diritto alla difesa), stranamente, è stata proprio la Corte delle Leggi, con la sentenza del 3 maggio 2012, n. 111.
La Corte Costituzionale, nella assurda decisione, ha precisato che l’istituto è pienamente conforme al dettato della Costituzione e della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.
Evito di commentare ulteriormente per non risultare volgare, perché quando il controllore della Costituzione, subordina la tutela di un diritto (di rango costituzionale) alla precisa osservanza di formalità ‘burocratiche’ finalizzate SOLO a dilatare i tempi di risposta (e di liquidazione) della compagnia (soggetto più forte), allora è arrivato il momento di cambiare Stato.
I Giudici costituzionali, in parole povere, hanno ritenuto che il combinato disposto degli artt. 145 co. 1 e 148 co. 2 C. Ass., comporta che la violazione dell’onere di conformazione della richiesta risarcitoria a tutti i requisiti formali richiesti, comporta l’improponibilità della domanda giudiziale; la disposizione, così rigorosamente interpretata, non contrasta con principi di rango costituzionale (?!?).
Molto probabilmente, il 3 maggio scorso, la Corte ha considerato, come strumento di valutazione della illegittimità sollevata, una costituzione diversa da quella italiana.
Il testo integrale della decisione è disponibile su Altalex.
Buona notte!
ma la Corte Costituzionale con la sentenza in esame si riferisce al solo caso di danno alla persona?Oppure il principio enunciato può anche essere esteso ai danni a cose?
Il principio vale in ogni caso.
ok grazie mille