La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito, per evitare ingiuste liquidazioni omnicomprensive (ovvero, al contrario, ingiuste duplicazioni), che nei giudizi risarcitori è sempre necessario tenere distinto il danno morale da quello biologico.
Nel caso di specie, un lavoratore, operando su un ponteggio senza i prescritti mezzi di protezione, cadeva, riportando gravi lesioni personali. Il giudice di primo grado, su ricorso del lavoratore, condannava il datore al risarcimento del danno biologico e di quello morale, quale quota del primo.
La Cassazione, nella decisione in oggetto, evidenzia che:
1) il danno morale non può essere ritenuto, in via automatica, come una quota del danno biologico. Infatti il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti;
2) tali danni sono risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sotto voci distinte, con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro, avendosi duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, quindi, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato (ovvero ridotto), rileva non il nome assegnato al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale o altro) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dall’organo giudicante. Pertanto, si ha duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi.
Secondo la Cassazione, dunque, il giudice di merito ha il potere di liquidare anche il danno morale, laddove sussistente, ma, in tal caso, deve motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico ed operare un’autonoma valutazione degli stessi.
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