Insidia stradale: la distrazione dell’utente esime l’Ente da responsabilità.


Una condotta di guida pericolosa o distratta del danneggiato, ravvisabile anche in ipotesi di uso del bene demaniale senza la normale diligenza è suscettibile di integrare il caso fortuito.
La Cassazione Civile (sent. n. 1310 del 30 gennaio 2012), infatti, chiarisce che: “tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”.
Quindi, in ogni caso (sia che si invochi l’art. 2051 c.c. sia l’art. 2043 c.c.), uno degli elementi di fatto essenziali, da prendere in considerazione ai fine dell’affermazione o dell’esclusione totale o parziale di un’obbligazione risarcitoria a carico della pubblica amministrazione, è costituito dal comportamento tenuto dal danneggiato, soprattutto quando tale azione sia valutabile e, dunque, soggetta alle norme dettate dal Codice della Strada.
Sarà, in conclusione, configurabile un “concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione/esclusione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso“, ogni azione colposa dell’utente della strada in grado di interrompere completamente il nesso di causalità, nonché ogni altra azione che abbia avuto un’efficienza causale autonoma della causazione del danno, e tanto a prescindere dalla qualificazione della fattispecie sub art. 2051 ovvero 2043 c.c..

About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

Commenta per primo