Una condotta di guida pericolosa o distratta del danneggiato, ravvisabile anche in ipotesi di uso del bene demaniale senza la normale diligenza è suscettibile di integrare il caso fortuito.
La Cassazione Civile (sent. n. 1310 del 30 gennaio 2012), infatti, chiarisce che: “tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato
Quindi, in ogni caso (sia che si invochi l’art. 2051 c.c. sia l’art. 2043 c.c.), uno degli elementi di fatto essenziali, da prendere in considerazione ai fine dell’affermazione o dell’esclusione totale o parziale di un’obbligazione risarcitoria a carico della pubblica amministrazione, è costituito dal comportamento tenuto dal danneggiato, soprattutto quando tale azione sia valutabile e, dunque, soggetta alle norme dettate dal Codice della Strada.
Sarà, in conclusione, configurabile un “concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione/esclusione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso“, ogni azione colposa dell’utente della strada in grado di interrompere completamente il nesso di causalità, nonché ogni altra azione che abbia avuto un’efficienza causale autonoma della causazione del danno, e tanto a prescindere dalla qualificazione della fattispecie sub art. 2051 ovvero 2043 c.c..
Devi accedere per postare un commento.