Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione degli avvocati un servizio online che consente di verificare i malfunzionamenti dei sistemi informatici della Giustizia e scaricare le relative certificazioni ufficiali. Vediamo come funziona, dove si trova e perché è importante per il deposito telematico degli atti giudiziari.
Cos’è il Registro dei malfunzionamenti
Dall’11 aprile 2026 è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia il Registro dei blocchi e dei malfunzionamenti dei sistemi informatici.
Si tratta di uno strumento gratuito, attraverso il quale gli avvocati possono verificare l’esistenza di interruzioni, anomalie e indisponibilità dei servizi informatici ministeriali utilizzati per il deposito telematico degli atti.
Il Registro permette non soltanto di conoscere i malfunzionamenti segnalati dall’amministrazione, ma anche di consultare e scaricare le certificazioni ufficiali, comprese quelle relative a disservizi già conclusi.
La sua introduzione risponde all’esigenza di rendere concretamente accessibili le attestazioni previste dalle disposizioni che disciplinano i malfunzionamenti nel processo civile e nel processo penale telematico.
Come accedere al Registro
L’accesso è particolarmente semplice e non richiede SPID, CIE, firma digitale o altre credenziali.
È sufficiente:
- Collegarsi al sito del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia: https://pst.giustizia.it.
- Individuare nel menu principale la voce «Malfunzionamenti».
- Aprire la relativa sezione per visualizzare il registro degli eventi informatici.
È anche possibile raggiungere direttamente il servizio utilizzando il seguente collegamento: CONSULTA IL REGISTRO MINISTERIALE DEI MALFUNZIONAMENTI
Come utilizzare il Registro
La pagina presenta una tabella con l’elenco dei malfunzionamenti registrati e alcuni strumenti per filtrare le informazioni.
Per ogni evento vengono riportati dati utili a individuare il servizio interessato e il periodo del disservizio.
In particolare, la tabella contiene le seguenti informazioni (v. figura che segue):
- Servizio: identifica il sistema informatico coinvolto, ad esempio il Portale Deposito atti Penali (PDP).
- Utenti impattati: indica l’ambito degli utenti o dei servizi interessati, ove specificato.
- Data inizio: permette di individuare quando è iniziato il malfunzionamento.
- Data fine: indica quando il servizio è stato ripristinato, se l’evento risulta concluso.
- Natura incident: contiene una descrizione del problema tecnico.
- Certificato: consente di accedere alla documentazione ufficiale associata al malfunzionamento.

Ricercare un malfunzionamento nel processo civile o penale
Nella parte superiore della pagina è presente il filtro «Settore», che permette di selezionare gli eventi riguardanti il settore civile oppure quello penale.
È inoltre disponibile il filtro «Tipo», attraverso il quale è possibile distinguere, tra le altre, le seguenti categorie:
- Uffici giudiziari di merito;
- UNEP;
- Sala server;
- Corte Suprema di Cassazione;
- Connettività di rete;
- Applicativi.
In questo modo è possibile restringere la ricerca ai malfunzionamenti del sistema effettivamente utilizzato.
Come scaricare la certificazione
Una volta individuato l’evento di interesse, occorre verificare le informazioni riportate nella tabella e utilizzare, quando disponibile, il collegamento presente nella colonna «Certificato».
Il documento può essere scaricato e conservato in formato PDF.
La certificazione (NB a firma digitale PaDes) costituisce un importante riscontro documentale, perché consente di verificare l’intervallo temporale e l’ambito del disservizio ufficialmente riconosciuto (v. anteprima di un certificato nella figura che segue).

Occorre tuttavia prestare attenzione a un aspetto: non è sufficiente che il Registro riporti un qualsiasi malfunzionamento. È necessario verificare che il servizio coinvolto, il periodo interessato e l’ambito territoriale o funzionale siano pertinenti al deposito che si intende effettuare.
Cosa fare quando non si riesce a depositare un atto telematicamente
Quando il deposito di un atto non va a buon fine, è opportuno verificare immediatamente se il Registro ministeriale riporti un malfunzionamento relativo al sistema utilizzato. Se il disservizio risulta certificato, occorre leggere attentamente il documento e verificare quali modalità alternative di deposito siano consentite dalla disciplina processuale applicabile.
Se, invece, il Registro non riporta alcun malfunzionamento pertinente, non bisogna presumere che sia automaticamente consentito utilizzare la PEC in sostituzione del portale telematico. È consigliabile conservare ogni elemento utile a documentare il problema: schermate recanti i messaggi di errore, data e ora dei tentativi, eventuali codici di errore e comunicazioni con l’assistenza tecnica.
Per le segnalazioni sono inoltre disponibili i seguenti indirizzi ministeriali:
Processo civile telematico: info-pct@giustizia.it
Processo penale telematico: info-ppt@giustizia.it
La semplice segnalazione del problema, tuttavia, non equivale alla certificazione ufficiale del malfunzionamento.
Quali norme disciplinano i malfunzionamenti dei sistemi informatici
Il Registro si inserisce nel quadro normativo introdotto dalla riforma Cartabia e dalle successive disposizioni sul processo telematico.
Per il processo penale assume particolare importanza l’art. 175-bis c.p.p., che disciplina i malfunzionamenti dei sistemi informatici ministeriali.
La norma prevede la certificazione del disservizio da parte dell’amministrazione competente, la sua attestazione sul Portale dei Servizi Telematici e la comunicazione agli interessati.
Prevede inoltre che, nelle ipotesi stabilite dalla legge, sia possibile ricorrere a modalità non telematiche di deposito.
La stessa disposizione contempla anche il caso del malfunzionamento non certificato a livello centrale, purché accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato.
Per il processo civile il riferimento è costituito, tra le altre disposizioni, dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c., fermo restando quanto previsto dalla normativa che disciplina i singoli adempimenti e le conseguenze dell’impossibilità di utilizzare i sistemi informatici.
È dunque importante distinguere tra un malfunzionamento effettivamente certificato o attestato e una semplice difficoltà tecnica riscontrata dall’utente.
Perché consultare il Registro è importante: le recenti sentenze della Cassazione
L’importanza pratica del Registro è stata ulteriormente evidenziata da due recenti pronunce della Corte di Cassazione penale: le sentenze nn. 38004 e 38005 del 2026.
In entrambi i procedimenti i difensori avevano depositato ricorsi in materia cautelare utilizzando la posta elettronica certificata anziché il prescritto canale telematico.
La Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. Particolarmente significativa è la vicenda esaminata nella sentenza n. 38005/2026.
In quel caso il difensore aveva sostenuto di non essere riuscito a utilizzare il portale ministeriale a causa di un malfunzionamento, producendo una schermata del programma.
La schermata, tuttavia, riportava soltanto i dati del ricorso predisposto per il deposito e non conteneva alcun messaggio di errore o altro elemento idoneo a dimostrare l’impossibilità di completare l’operazione.
La Cassazione ha ribadito che il malfunzionamento del sistema non può essere attestato unilateralmente dal difensore, ai fini dell’applicazione automatica delle deroghe previste dall’art. 175-bis c.p.p.
La sentenza n. 38004/2026 ha inoltre ricordato la rilevanza dell’accertamento e dell’attestazione del disservizio da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario, nei casi contemplati dalla legge.
Le pronunce dimostrano quanto sia importante, prima di utilizzare modalità alternative di deposito, verificare l’esistenza di una certificazione ufficiale e la sua effettiva pertinenza al problema riscontrato.
E se il malfunzionamento non è stato certificato?
È opportuno ricordare anche un’altra decisione della Cassazione penale, la sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026.
La Suprema Corte ha chiarito che l’assenza di una certificazione o attestazione ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p. non esclude in assoluto ogni possibilità di tutela. Il malfunzionamento non certificato può infatti assumere rilievo ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p., purché l’interessato dimostri che l’impossibilità di rispettare il termine sia stata determinata da caso fortuito o forza maggiore.
Si tratta, però, di un rimedio diverso, che non legittima automaticamente il deposito dell’atto tramite PEC.
Conclusioni
Il Registro ministeriale dei malfunzionamenti rappresenta uno strumento che ogni avvocato dovrebbe conoscere e tenere a disposizione.
La possibilità di verificare i disservizi dei sistemi giudiziari e scaricare le certificazioni ufficiali assume un’importanza particolare quando il deposito telematico riguarda atti soggetti a termini perentori.
Le recenti sentenze della Cassazione confermano che non basta affermare che il sistema non funzionava per giustificare l’utilizzo di modalità di deposito differenti da quelle prescritte.
Per questo motivo, in caso di anomalie, consultare tempestivamente il Registro ministeriale dovrebbe diventare una buona prassi professionale.
APRI IL REGISTRO DEI MALFUNZIONAMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riferimenti
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici.
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine.
- Art. 196-quater disp. att. c.p.c.
- Cassazione penale, sentenze nn. 38004 e 38005/2026.
- Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33829/2026.
Fonti e approfondimenti