I casi di invalidità del matrimonio sono elencati agli artt. 117 e seguenti del codice civile e riguardano la presenza di circostanze (incapacità a procreare, minore età, infermità di mente, rapporti di parentela, ecc) che se taciute all’altro coniuge, possono legittimare una richiesta giudiziale di annullamento del matrimonio.
Nella pronuncia in oggetto, per vero confermativa di orientamento già consolidato, la Corte ribadisce la possibilità di ottenere una sentenza di annullamento, nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia comunicato all’altro la propria deviazione sessuale, deviazione di gravità tale da rendere impossibile lo svolgersi di un normale rapporto di coppia.
In particolare la Corte ha precisato:
– che nel giudizio relativo alla verifica dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno alimentare, stabiliti nell’art. 129 bis del codice civile, l’accertamento della mala fede del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio e della buona fede dell’altro può essere svolto anche attraverso un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico; deve, quindi, sussistere un comportamento o un’omissione di natura relazionale, che incide direttamente sulla scelta e sulla condizione esistenziale dell’altro coniuge;
– che l’ignoranza dell’accertata condizione impeditiva all’assunzione degli “onera matrimonii” nel caso in esame era pacifica; così come è altrettanto indubitabile la riconducibilità di tale condizione ad un errore sulle qualità personali dell’altro coniuge consistente in “un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale” (art. 122, terzo coma, n. 1 cod. civ.), errore che, se conosciuto prima delle nozze avrebbe escluso la prestazione del consenso al matrimonio.
Per tale motivo la Cassazione, ex art. 129 bis cod. civ., ha riconosciuto al coniuge in buona fede il diritto di ricevere una indennità ed un assegno periodico di mantenimento.