Queste sono le principali novità introdotte dal testo approvato alla Camera il 31 ottobre scorso, sulla riforma della professione forense:
ART. 2 comma 6: Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.
Finalmente si richiede una specifica competenza anche per chi esercita in materia stragiudiziale. Stretta, quindi, sulle agenzie infortunistiche o sulle società di recupero crediti che svolgono ‘continuamente’ e ‘sistematicamente’ attività legali stragiudiziali, connesse all’attività giurisdizionale, senza averne competenze.
La specifica competenza stragiudiziale è prevista per evitare abusi a danno dei cittadini.
ART. 4: La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non puo` pregiudicare l’autonomia, la liberta` e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. E` nullo ogni patto contrario.
Sparisce, quindi, la società tra avvocati o tra professionisti. E’ consentita, però, l’attività professionale svolta in modo multidisciplinare da professionisti associati, purché iscritti in albi professionali riconosciuti da Ministero della Giustizia. Ogni avvocato, può essere associato ad una sola associazione.
ART. 10: E’ consentita all’avvocato la pubblicita` informativa sulla propria attivita` professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
ART. 12: L’avvocato, l’associazione o la societa` fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita` civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
E’ fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti dall’esercizio materiale (viaggi, trasferte, sinistri in studio, ecc) della professione, anche per i propri collaboratori, dipendenti e praticanti. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione deve essere data (addirittura) comunicazione al consiglio dell’ordine.
ART. 13: L’avvocato puo` esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico puo` essere svolto a titolo gratuito. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
La pattuizione dei compensi è libera: e` ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu` affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attivita`, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Ritornano vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo` rivolgersi al consiglio dell’ordine affinche´ esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, puo` rilasciare un parere sulla congruita` della pretesa dell’avvocato in relazione
all’opera prestata.
Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato e` dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e` determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
ART. 18: L’esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi altra attivita` di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita` di notaio. E` consentita, invece, l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.
ART. 21: La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita` di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita` per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalita` nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.. La mancanza della effettivita`, continuativita`, abitualita` e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo.
L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che è l’unica forma di previdenza obbligatoria ammessa!
ART. 22: L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.
Attenzione: possono chiedere l’iscrizione anche coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 30: Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
ART. 41: Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la
cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta` di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che puo` essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
Il tirocinio puo` essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianita` di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu` di dodici mesi; c) per non piu` di sei mesi, in altro Paese
dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione. d) per non piu` di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento deldiploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.
In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
Il tirocinio puo` essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente.
Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e` valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
L’avvocato non puo` assumere la funzione per piu` di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attivita`
professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennita` o un compenso per l’attivita`svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresı` conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Durante il tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purche´ in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, puo` esercitare attivita` professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita` dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
L’abilitazione puo` durare al massimo cinque anni.
ART. 45: L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale nonche´ di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato.
Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.
I candidati non possono portare con se´ testi o scritti, anche informatici, ne´ ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
Sarà finità qui?
Note a piè di pagina- 0[↩]