Ultime notizie da pst.giustizia.it: dal 31/3/20 le comunicazioni di cancelleria di alcuni uffici di GdP hanno valore legale.
Si tratta degli uffici del Giudice di Pace di Como, Crema, Forlì, Ivrea, Monza, Isili, Sanluri, Spoleto, Foligno e Todi
In data 16/3/20 sono stati pubblicati (Gazzetta Ufficiale n. 68, serie generale) i decreti ministeriali del 2 marzo 2020 (visibili —> cliccando qui) che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli Uffici del Giudice di Pace di Como, Crema, Forlì, Ivrea, Monza, Isili, Sanluri, Spoleto, Foligno e Todi. Ai sensi dell’art. 16, commi 9, lett. d, e 10, del d.l. n. 179/2012 e succ. mod., a partire dal 28 febbraio 2020 le comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria eseguite nel settore civile da detti Uffici hanno valore legale e trovano applicazione le disposizioni dei commi da 4 a 8 del medesimo articolo.
La notizia è stata diffusa mediante pubblicazione nella sezione news del sito pst.giustizia.it.
In altri termini, relativamente ai detti uffici di GdP, ci saranno le seguenti innovazioni:
- le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
- la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12 art. 16 DL 179/12.
- Quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 art. 16 Dl 179/12 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma (salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica), e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.