La legge 247/2012, che reca Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense, ha modificato le modalità di accesso all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
In particolare l’articolo 22 dispone che l’iscrizione all’albo speciale possa essere richiesta al CNF:
1) da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ex legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482;
2) da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il prescritto regolamento è stato adottato dal CNF il 16 luglio 2014 ( Regolamento n. 5/2014 ) ed è pubblicato nella apposita pagina web Regolamenti CNF di attuazione della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
3) da chi abbia maturato i 12 anni di professione entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Un emendamento al DDL di conversione del Milleproroghe 2016, è da qualche ora intervenuto proprio sulla legge di riforma della professione forense n. 247 del 2012, prorogando il termine per la maturazione del requisito di anzianità.
La disposizione sino ad oggi in vigore, consentiva, come detto, l’iscrizione nell’albo speciale, agli avvocati che entro il 2 febbraio 2016, cioè entro entro 3 anni dall’entrata in vigore della riforma, avessero maturato i 12 anni di esercizio della professione.
Con il Milleproroghe, invece, il termine per maturare i 12 anni è differito fino al 2 febbraio 2017.
Chi maturerà i 12 anni di anzianità nella iscrizione all’albo entro il 2 febbraio 2017, in conclusione, non dovrà seguire l’iter aggravato di cui sopra per diventare Cassazionista.