Da quando decorre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Dalla presentazione della istanza o dalla delibera?
Il problema si pone poiché il DPR 115 del 30/3/02 che disciplina il patrocinio gratuito nel processo nulla dice circa la decorrenza degli effetti dell’ammissione nei procedimenti civili.
In altri termini non è indicato il momento a partire dal quale una parte, non abbiente, che voglia avanzare istanza giudiziale o semplicemente che abbia necessità di difendersi, può dirsi realmente ammessa ai benefici del c.d. gratuito.
La questione, ovviamente, non è di poco conto, atteso che una domanda presentata in ritardo, in sede di liquidazione, determina l’impossibilità per il magistrato, di liquidare il compenso per l’attività difensiva svolta prima dell’ammissione.
Con riferimento al processo penale, sempre lo stesso DPR all’art. 109 1 stabilisce che la decorrenza è ‘dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta nell’ufficio del Giudice‘.
Nel processo civile, però, manca una norma ad hoc.
Per sciogliere il dubbio interpretativo è intervenuta la Cassazione con la nota sentenza n. 24729 del 23/11/11, stabilendo che ‘condizionare gli efetti della delibera di ammissione alla data di emissione del provvedimento autorizzativo, porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto a esso non addebitabile‘.
Ergo, come per il penale, anche nel civile, gli effetti del patrocinio a spese dello Stato si producono dal momento del deposito della relativa istanza e non da quello successivo (nei 10 giorni dal deposito della domanda, ex art 126 del DPR 115/02) della deliberazione.
Dello stesso avviso è anche il Ministero della Giustizia, come precisa in una recente circolare del 15/10/14 (clicca qui per scaricare il provvedimento) che richiama espressamente la decisione n. 24729/11 della suprema corte.
- 1. ART. 109 (DPR 115 del 30/03/2002)
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.[↩]