Le controversie sulla liquidazione del compenso all’avvocato per prestazioni giudiziali/stragiudiziali, avviate con il rito speciale sommario ex art. 702 bis cpc, devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale, pena la nullità della ordinanza conclusiva.
Questa è stata la decisione della suprema corte (ordinanza 3915/14) che ha accolto il ricorso per saltum dell’assistito, cassando la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di primo grado in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 14 del DLgs 150/11 (riforma tre riti), infatti, le controversie previste dall’art. 28 della legge 794/42, in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono decise dal tribunale in composizione collegiale (Cass. SSUU 12609/12).
Nel caso di specie, invece, la causa era stata decisa in composizione monocratica.
Afferma la Corte che: L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione.
Quindi, Colleghi, prestate attenzione alla fase finale dei 702 bis cpc…