Abolito il canone RAI dalla Corte Europea? E’ una BUFALA!


E’ l’effetto del web 2.0: gli utenti copiano ed incollano una notizia, la maggiorparte delle volte senza neanche leggerla (si soffermano solo al titolo); in altri casi il link viene ‘postato’ omettendo gli opportuni controlli sulla fonte.
Gli esperti in comunicazione web, che conoscono bene il comportamento degli internauti moderni, sfruttano questa ‘falla’ al fine di ottenere milioni di visite e clic pubblicitari ‘facili facili’.
E’ il caso dell’ultima ‘bufala’ che ha fatto esultare, e non poco, quasi tutti gli utenti di facebook, secondo cui il Canone Rai, tassa indigesta e di antica memoria, sarebbe stata soppressa.
Nulla di più falso.
La fonte è il Giornale del Corriere, che si autodefinisce “sito satirico”, che da ieri sta facendo circolare la notizia di una sentenza del 30/12/13 pronunciata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che avrebbe abolito il Canone Rai.
Nella sentenza di ‘fantasia’ è scritto che “I giudici dell’Alta Corte Europea hanno sostenuto che le Autorità Italiane hanno perseguito uno scopo illegittimo, obbligando i cittadini all’abbonamento del canone, compromettendo la libertà di informazione.”
Ovviamente non è così.
Il canone RAI trova la sua legittimazione dal RD 246/38 relativo alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni secondo cui: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».
La sua qualificazione giuridica è stata sancita anche dalla Corte costituzionale (Sentenza del 26 giugno 2002 n. 284): «Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio 1 ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge 1 E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è inteso come imposta»
Anche la Corte di Cassazione (Sentenza 24010/07) si è pronunciata sulla natura del canone di abbonamento radiotelevisivo: «Non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo».

Note a piè di pagina
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About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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