In base alle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali sull’art. 3 della Legge 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello ‘determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa‘.
In parole povere, le ragioni che legittimano il c.d. ‘motivo oggettivo‘ sono riconducibili, per esempio, ad una crisi aziendale che impone la soppressione del posto di lavoro; oppure ad un intervento tecnologico imposto dalla legge o dalla società che renda inutile l’utilizzo di manodopera (es. sportelli automatizzati bancari).
Anche e soprattutto a causa della ‘riforma Fornero‘ 1 che, per come noto e salvi i casi di licenziamento discriminatorio, ha sostituito, nella materia dei licenziamenti individuali (in aziende che occupano più di 15 dipendenti), la tutela reale del posto di lavoro con una diversa ‘tutela indennitaria’, di recente si assiste ad un abuso dello strumento del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per dolosa esagerazione del datore.
La recente sentenza n. 24037 del 23 ottobre 2013 della sezione Lavoro della suprema corte, tenta di mettere un freno a questi abusi, stabilendo l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato, ad esempio, per la perdita di importanti commesse, se, invece, i dati di bilancio del datore confermano una crescita del fatturato nel periodo antecedente la riduzione del personale.
Secondo la giurisprudenza è vero, quindi, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, non sindacabile dal giudice di merito circa la sua opportunità, ma è ancor più vero che anche nell’ipotesi della ristrutturazione organizzativa dell’azienda, il datore non può ricorrere allo strumento del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo se, nonostante l’imminente riassetto, il fatturato sia in crescita, facendo presumere che gli effetti della ristrutturazione siano già prodotti.
Note a piè di pagina- 1. Legge n. 92/2012[↩]