Procedure da seguire per lo sblocco dei pagamenti – Nota Consiglio dei Ministri del 6/4/13 n. 75 – ATTENZIONE: Impignorabilità dei crediti verso il Fondo ex art. 1 comma X del DL 35/13

Probabilmente è il terzo regalo di fila del Governo MONTI, perché al suo interno, questo DL 35/13, che in comune agli altri decreti dello stesso Governo, di buono, ha soprattutto il titolo, reca un’altra insidia per noi avvocati ed in generale per tutti i cittadini che volessero promuovere procedure esecutive contro Enti locali.

Andiamo per ordine.

Con la nota numero 75 del 6/4/13 il Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=70732), in relazione al DL 35/13 1, meglio conosciuto come decreto “sblocca pagamenti” illustra le procedure da seguire per conseguire un pronto pagamento dei debiti vantati verso la PA.

Il peso dei debiti arretrati della PA è uno dei nodi principali che ostacolano la ripresa economica, afferma il Consiglio, provocando la riduzione di liquidità delle imprese fornitrici ed effetti moltiplicatori sul loro indebitamento nei confronti del sistema bancario.
Gli insoluti, inoltre, impediscono il mantenimento dei livelli occupazionali e ostacolano l’investimento e la crescita delle aziende del Paese.

Il decreto approvato dal Consiglio sblocca da subito i pagamenti di debiti verso imprese, cooperative e professionisti per un importo di 40 miliardi, da erogare entro 12 mesi.

Il tutto senza sforare il vincolo del 3% imposto dal Patto di stabilità e crescita che potrebbe mettere a rischio l’Italia di sanzioni europee, come richiesto dalle Risoluzioni adottate dalle due Camere il 2 aprile. Al decreto infatti si accompagnano una serie di misure precauzionali per contenere la spesa entro il limite di 40 miliardi e non superare così il limite “precauzionale” del 2,9%. A tal fine è previsto che a settembre venga effettuato un monitoraggio mirato che, in caso di superamento del limite, consenta al Ministro dell’economia e delle finanze di adottare per tempo le necessarie misure per la rimodulazione delle spese.

Con la Legge di stabilità 2014 verrà programmato il completamento del processo di liquidazione avviato con il decreto legge approvato, mediante la previsione di appositi stanziamenti destinati anzitutto alla liquidazione, sotto forma di titoli del debito pubblico, dei crediti in precedenza ceduti dalle imprese al sistema bancario.

Il decreto, coerentemente con le linee-guida dell’Unione Europea in materia, prevede le seguenti misure:

Immediato allentamento del Patto di stabilità interno.
Esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA) per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le regioni, 500 milioni per quanto riguarda le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa.

Creazione di un Fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni.
Si prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo – con dotazione di 26 miliardi di euro-, articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rispettivamente degli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014), delle Regioni per debiti diversi da quelli sanitari (3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014) e sempre delle Regioni ma per debiti sanitari (5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014).

Incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta per 6,5 miliardi (2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014).

Il decreto delinea, altresì, specifiche procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

I pagamenti sono disciplinati, infatti, in relazione alle diverse tipologie di credito delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e alla necessità di non mancare agli obiettivi di finanza pubblica, recentemente deliberati dal Parlamento, in materia di deficit e di debito.

In particolare:
Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati.

Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al Mef delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul Fondo. Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.

Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell’Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare.

In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell’anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”, poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”.

Le Amministrazioni sono tenute a rispettare precisi obblighi a garanzia delle imprese creditrici, sia per quanto riguarda il ricorso all’anticipazione da parte del Fondo, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali precedenti al 31 dicembre 2012.

ECCO L’ENNESIMO COLPO DEL GOVERNO MONTI:
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità per le imprese creditrici delle somme anticipate dal Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo.

Quindi, dopo le ‘impignorabilità’ del Decreto Balduzzi (art. 6 bis del DL 158/12, conv. in L. 189/12) e quelle dell’art. 243 bis TUEL (https://www.iapicca.com/2013/03/07/giudizi-di-ottemperanza-sospesi-quando-lente-e-ammesso-alla-procedura-di-riequilibrio-finanziario-ex-art-243-bis-tuel/) ecco un nuovo REGALO!!!

Continuando nel commento, il Consiglio dei Ministri, nella nota, precisa che le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell’anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato, determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni. Per le Amministrazioni che si avvarranno del finanziamento non vengono introdotti nuovi vincoli ai piani di spese, né di investimento.

A completamento del programma il decreto prevede inoltre importanti ulteriori misure che consentiranno di individuare la parte residua dei debiti commerciali scaduti e non ancora pagati e renderanno possibile, con la prossima legge di stabilità, di provvedere al pagamento, nel corso del 2014, anche di tali ulteriori debiti. In particolare, si prevedono le seguenti misure:

Entro il prossimo 15 settembre, l’ABI dovrà predisporre l’elenco dei debiti ceduti a banche e intermediari finanziari autorizzati dalle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di tale elenco, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti con titoli del debito pubblico.

Semplificazione e detassazione delle cessioni dei crediti. Il decreto prevede che i contratti di cessione dei crediti sono esenti da imposte e tasse e ne semplifica le modalità di perfezionamento.

Allargamento della possibilità di compensare crediti e debiti con la PA. La possibilità già oggi esistente di compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo viene allargata a debiti fiscali conseguenti ad atti di accertamento con adesione. Viene inoltre elevata da 500.000 € a 700.000 € la soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali (beneficio per le imprese stimabile nel 2013 ad almeno 2 miliardi di €).

Attivazione universale obbligatoria della procedura di certificazione. Il decreto prevede che tutte le Amministrazioni saranno obbligate a entrare nella piattaforma informatica per la certificazione costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore.

• Per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate entro il prossimo 15 settembre alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l’elenco certificato di tutti i debiti ancora da onorare. Con la Legge di stabilità 2014 verrà programmato il completamento del processo di liquidazione prevedendo gli appositi stanziamenti.

Quale sarà il prossimo regalo?

Note a piè di pagina
  1. 1. Decreto Legge 35 del 06/04/12 in vigore dal 8-4-2013.

    Capo I Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile
    2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessita’ di predisporre interventi di immediata eseguibilita’ rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorita’ ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;
    Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
    Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilita’ interno, interventi finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
    Emana
    il seguente decreto-legge:

    Art. 1
    Pagamenti dei debiti degli enti locali
    1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita’ interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
    2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
    3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita’ di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali che potra’ fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita’ interno per il 90% dell’importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilita’ non assegnate con il primo decreto.
    4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita’ di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita’ del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
    5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale puo’ effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita’ liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
    6. Per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
    7. Al fine di fornire liquidita’ agli enti locali, per l’anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita’ interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purche’ a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
    8. I maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilita’ interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
    9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l’anno 2013.
    10. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e’ distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, “Sezione per assicurare la liquidita’ alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l’anno 2014 e “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E’accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita’ non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita’ per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
    11. Ai fini dell’immediata operativita’ della “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, di cui al comma 10, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilita’ della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e’ autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalita’ di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalita’ per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche’ i criteri e le modalita’ per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum e’ pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
    12. Per le attivita’ oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente e’ autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.
    13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita’, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa
    depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita’ stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidita’ da destinare ai predetti pagamenti. L’anticipazione e’ concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed e’ restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita’ dell’articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali puo’ individuare modalita’ di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sara’ corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non potra’ cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e’ pari, per le erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l’erogazione dell’anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara’ determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
    14. All’atto dell’erogazione, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili l’ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell’ente.
    15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l’anticipazione di liquidita’ di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
    16. Nell’ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell’articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell’interno.
    17. Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e’ stata concessa l’anticipazione stessa, e’ pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianita’ superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilita’.

    Art. 2
    Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome
    1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all’articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data
    del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita’, in deroga
    all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidita’ alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all’articolo 1, comma 10.
    2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e
    il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo’ individuare modalita’ di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
    3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
    a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidita’, maggiorata degli interessi;
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
    c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita’ di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi’, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e’ pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
    4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze o suo delegato;
    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
    5. All’atto dell’erogazione, le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.
    6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche’ a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalita’. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
    7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell’articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ sostituito dal seguente: “L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014.”.
    8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita’ dettati dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
    9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico –
    Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull’utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All’esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l’anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita’ di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e’ tempestivamente comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

    Art. 3
    Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN
    1. Lo Stato e’ autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita’ alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui all’articolo 1, comma 10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
    a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
    b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
    2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidita’ fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e’ trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e’ pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
    3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e’ stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidita’ fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e’ effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle gia’ erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e’ trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed e’ pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
    4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidita’ di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidita’ di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, puo’ attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme gia’ attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
    5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita’ di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
    a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidita’, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo’ comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
    c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita’ di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi’, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e’ pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
    6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
    7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
    8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalita’ di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e’ autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita’ ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
    9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidita’ di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e’ differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile e’ differito al 15 maggio.

    Art. 4
    Verifica equilibri strutturali delle regioni
    1. Al fine di garantire effettivita’ al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita’ di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita’ e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e societa’ controllati o partecipati resta subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’indebitamento.

    Art. 5
    Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato
    1. Ai fini dell’estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
    2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorita’ per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo e’ ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
    3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresi’ quelli che non hanno potuto essere estinti. L’Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
    4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
    5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l’attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
    6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell’inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
    7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita’ attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.

    Art. 6
    Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni
    1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unita’ giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorita’, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra piu’ crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito piu’ antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
    2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’ di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
    3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
    4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalita’ previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
    5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.
    6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’articolo 5-quater e’ inserito il seguente:
    “Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.
    1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
    2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e
    294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e’ stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreche’ esistano in contabilita’ fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia’ emessi.
    3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
    4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne’ sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
    5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.”.
    7. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, e’ inserito il seguente:
    “294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilita’ speciali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.”.
    8. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla fine del comma 1, e’ aggiunto il seguente periodo:
    “Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis”;
    b) al comma 3, dopo le parole “richiesta di chiarimenti” sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al comma 4-bis”;
    c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:
    “4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e da’ comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio di controllo e’ tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si e’ dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita’ del dirigente che ha emanato l’atto.”.
    9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita’ per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
    10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori e’ causa di responsabilita’ amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
    11. Al fine di garantire la massima tempestivita’ nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidita’ di cui al presente Capo.

    Capo II Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni

    Art. 7
    Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni
    1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 e’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresi’, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
    3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e’ effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.
    4. Ferma restando la possibilita’ di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e’ data separata evidenza ai crediti gia’ oggetto di cessione o certificazione. Il creditore puo’ segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
    5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    6. Per i crediti diversi da quelli gia’ oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
    7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o piu’ debiti, il creditore puo’ richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice.
    8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
    9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita’ europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilita’ per il 2014, puo’ autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

    Art. 8
    Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
    1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto.
    2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ essere effettuata anche dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l’autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla meta’. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, puo’ essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
    3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalita’ attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalita’ di cui all’art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, e’ utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

    Art. 9
    Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:
    “Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e’ necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione e’ trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita’ idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita’ speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da’ comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo e’ recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
    2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”.
    2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e’ aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilita’ speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7.

    Capo III Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali

    Art. 10
    Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali
    1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 16, comma 7,
    • al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;
    • dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Per gli anni
    2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.”;
    b) dopo l’allegato 3, e’ inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.
    2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
    b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia’ predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia’ in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
    d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
    f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
    3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”.
    4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 12-ter le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite da: “il 30 giugno dell’anno successivo a quello”;
    b) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: “13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche’ i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi’, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia
    delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e’ tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.”.
    Art. 11
    Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonche’ per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
    1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e’ attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all’interno dello stesso. Per l’anno 2013, l’assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
    2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e’ assicurato, a decorrere dall’anno 2014, secondo le modalita’ applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale dell’economia della Regione Siciliana.
    3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualita’ 2013-2015, per euro 49.000.000 per l’anno 2013, euro 50.200.000 per l’anno 2014 ed euro 52.800.000 per l’anno 2015, si provvede: a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita’ dell’edilizia agevolata di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e’ stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
    c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalita’ previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e’ subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
    6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra’ individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l’adozione dei criteri e delle modalita’ di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
    7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte e’ autorizzata ad utilizzare, per l’anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
    8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita’ per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “compartecipazione ai tributi erariali” sono inserite le seguenti parole: “o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita’ di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita’ residue, con priorita’ al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.”.
    Capo IV Disposizioni finali
    Art. 12
    Copertura finanziaria
    1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita’ necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita’, in conformita’ con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
    2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e’ effettuata entro la conclusione dell’esercizio in cui e’ erogata l’anticipazione.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l’anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    b) quanto a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
    c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto.
    Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.
    4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, e’ accantonato e reso indisponibile l’importo di 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 con le modalita’ di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni e’ autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l’utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
    6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
    7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell’articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
    8. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.
    9. Ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto.
    10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell’obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l’adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
    11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall’articolo 1, comma 13, dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto.
    Art. 13
    Entrata in vigore
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2013 []

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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