Avvocati, controllate spesso la PEC!!! Attenzione al DL 179/12.


Il decreto legge denominato Crescita 2.0, numero 179 del 18/10/12, all’art. 16 1, introduce importanti novità in tema di comunicazioni di cancelleria telematiche.
Il decreto sancisce il principio della esclusività delle comunicazioni telematiche tramite PEC, abrogando le precedenti disposizioni di cui all’art. 51 del D.L. 112/2008.

In particolare, stabilisce (al comma 4°) che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il decreto è chiarissimo: da oggi in poi le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria si faranno solo a mezzo PEC, agli indirizzi a disposizione della P.A. prelevabili dai seguenti registri:
1) il REGINDE (per chi usa Polisweb con il PDA della Giuffré, è accessibile cliccando sulla voce REGINDE del menu in basso a sinistra – basta inserire il codice fiscale o il cognome e nome del professionista, per accedere a tutti i suoi indirizzi pubblici, compreso quello di posta elettronica certificata);
2) registro delle imprese (www.registroimprese.it oppure gratuitamente su www.infoimprese.it);
3) registro degli ordini professionali (se accessibili – NB. in ogni caso le PEC fornite agli ordini confluiscono in REGINDE);
4) l’Indice delle Pubbliche amministrazioni ovvero l’IPA (www.indicepa.gov.it) che è un vero e proprio ‘elenco postale’ della PA;
5) elenchi CEC-PAC di cittadini (ancora non istituiti).

L’art. 16 stabilisce, inoltre, che (comma 6): “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.”
La norma si riferisce soprattutto agli ‘ausiliari’ CTU non dotati di PEC.

Per quanto concerne l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 16, il comma 9 stabilisce 4 date diverse per 4 ipotesi differenti:
1) Decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto.
Vale per le comunicazioni e le notifiche ai difensori relative ai procedimenti civili pendenti dinanzi a Tribunali e Corti d’Appello già individuati dai DM previsti dall’art. 51 comma II del DL 112-2008;
2) Decorrenza dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della eventuale legge di conversione.
Si applica alle comunicazioni ed alle notifiche per i procedimenti civili pendenti in Tribunali e Corti d’Appello che alla data di entrata in vigore del DL non sono individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 51 comma II del DL 112-2008;
3) Decorrenza dal 300° giorno successivo alla data di entrata in vigore della eventuale legge di conversione.
Vale per le comunicazioni e le notifiche dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi a Tribunali e CdApp;
4) Decorrenza dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dei decreti previsti dal successivo comma 10.
Si applica per le notificazioni nel processo penale a persona diversa dall’imputato e per gli uffici giudiziari diversi da Tribunali e Corti d’Appello.

Il comma 10 rinvia ai successivi decreti del MinGiust per accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione delle categorie di uffici (di cui al n. 4), e cioè:
a) uffici giudiziari diversi da Tribunali e Corti di Appello;
b) uffici giudiziari per notificazioni a persona diversa dall’imputato nel processo penale.

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 16

    Biglietti di cancelleria, comunicazioni
    e notificazioni per via telematica

    1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile,
    le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
    2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura
    civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
    «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
    3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice
    di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene
    redatto su supporto cartaceo»;
    b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite
    dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
    c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono
    sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
    del provvedimento comunicato»;
    d) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: «Quando viene
    trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di
    cancelleria e’ costituito dal messaggio di posta elettronica
    certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche
    regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei
    documenti informatici.».
    4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a
    cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via
    telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante
    da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
    amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
    concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
    documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
    notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli
    148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura
    penale. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica
    dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
    5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’
    effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione,
    sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto
    integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui
    all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la
    legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
    elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
    comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente
    mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano
    nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
    certificata per cause imputabili al destinatario.
    7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente
    la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non
    risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di
    posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le
    comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso
    le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
    effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte
    le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni
    che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti
    sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
    comunicati a norma del comma 12.
    8. Quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
    non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano
    l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
    di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli
    articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
    9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
    a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della
    cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti
    civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla
    predetta data sono gia’ stati individuati dai decreti ministeriali
    previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
    133;
    b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
    le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
    procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di
    appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
    sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti
    dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
    le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
    destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti
    dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
    d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
    decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa
    dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
    151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici
    giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.
    10. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
    l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
    consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
    giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di
    comunicazione, individuando:
    a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
    appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
    articolo;
    b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per
    le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli
    articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
    procedura penale.
    11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
    2008, n. 133, sono abrogati.
    12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
    telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni
    pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al
    Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
    dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
    di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica
    certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente
    della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
    a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal
    Ministero della giustizia e’ consultabile solo dagli uffici
    giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.
    13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al
    comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
    14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative
    e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
    1-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del
    diritto di copia, aumentato di dieci volte, e’ dovuto per gli atti
    comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
    comunicazione o la notificazione al destinatario non si e’ resa
    possibile per causa a lui imputabile.».
    15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software
    presso gli uffici giudiziari nonche’ per la manutenzione dei relativi
    servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale
    amministrativo e’ autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per
    l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.
    16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
    entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui
    all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
    sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata
    ed in quello del Ministero della giustizia.
    17. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.[]

About Michele Iapicca 317 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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