Secondo la Cassazione, sezione quarta penale (sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134) ‘nella eventualità che non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata‘.
Nella caso giudicato dalla Corte, un uomo veniva condannato per avere “guidato in stato di ebbrezza, rifiutando il controllo con l’alcool test”.
Condannato sia in primo che in secondo grado, il soggetto ricorre in Cassazione, sostenendo che in mancanza di elementi sintomatici atti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza ed in assenza di accertamento con etilometro, non poteva essere condannato.
I giudici di legittimità, con gran sorpresa, hanno accolto la tesi dell’imputato!
Nella sentenza si legge, infatti, che ‘Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell’ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 cod. strada”.