Il dipendente pubblico, se part-time, può fare il mediatore

mediazione
mediazione e dipendenti pubblici

In data 24 gennaio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato una Circolare ‘interpretativa’ che chiarisce la possibilità, per i pubblici dipendenti, di svolgere l’attività di mediazione.

La recente disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 1, infatti, ha fatto sorgere dei dubbi circa la compatibilità tra lo status di pubblico dipendente e lo svolgimento dell’attività di mediazione.

L’articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 2 sul punto, stabilisce, che “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fine di lucro… “.

Tale principio è derogabile, ex art. 1 comma 56 e segg. L 662/96, per l’iscrizione agli albi professionali, riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

La Circolare, conclude, quindi, affermando la possibilità per il pubblico dipendente, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, ex art. 53 DLgs 165/2001, di svolgere le funzioni di mediatore a patto che:
1) non ci sia conflitto di interessi;
2) l’attività non sia svolta a tempo pieno, ovvero con abitualità, sistematicità e continuità 3;
3) sia esercitata fuori dall’orario di lavoro.

Le valutazioni saranno compiute previamente dall’ente di appartenenza, subito dopo la richiesta di autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

La Circolare stabilisce, infine, per l’adeguamento all’obbligo formativo di cui all’articolo 18 del d. m. 18 ottobre 2010, n. 180, che il dipendente autorizzato potrà fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli istituti contrattuali utilizzabili in tali casi (es. ferie, permessi non retribuiti).

Note a piè di pagina
  1. 1. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e d.m. 18 ottobre 2010, n. 180[]
  2. 2. richiamato dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[]
  3. 3. art 5 del d.P.R. n. 633 dei 1972; art. 53 del d.P.R. n. .917 del 1986; v. anche Cass. civ, I, n. 9102/2003; Cass. civ, II, n. 9019/1993, Cass. civ. V, n. 15538/2002[]
About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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