Cassazione: giudice non ammette la CTU? La sentenza può essere censurata sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione


Quando il giudice, nonostante la richiesta della parte, non ha voluto nominare un consulente d’ufficio, la mancata nomina può essere censurata in Cassazione sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. È quanto afferma la sesta sezione civile della Corte (sentenza n. 5264/2012) facendo notare però che ciò è possibile solo nel caso in cui la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione. Secondo i giudici di Piazza Cavour è anche necessario che sussistano i presupposti per disporre la consulenza tecnica d’ufficio e che l’esito dell’accertamento peritale sia idoneo ad incidere sulla risoluzione della controversia. Ricordiamo che la possibilità per il giudice di richiedere l’intervento di un esperto e disciplinata dall’articolo 61 del codice di procedura civile. In base a tale norma “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. In precedenza la stessa Cassazione (sez. lav. sentenza n. 9379/2010) aveva stabilito, richiaamando a sua volta altri precedenti giurisprudenziali, che “il giudizio sulla necessità o utilità di fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice”.
Fonte: StudioCataldi

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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