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	<title>Studio Legale Avvocati De Cicco - Iapicca - Scrivano</title>
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	<description>Via Ernesto Fagiani snc - 87100 Cosenza</description>
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		<title>Condominio: è valida la ripartizione di spese operata senza tabelle millesimali</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
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È la decisione della seconda sezione civile della Corte di cassazione, che, con sentenza n. 2237 del 16 febbraio 2012, si è pronunciata sul ricorso di due proprietari di appartamenti e locali facenti parte di un condominio, cui era stata rigettata, nei precedenti gradi di giudizio, la domanda di nullità della delibera assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto della gestione. I ricorrenti sostenevano che la ripartizione delle spese era stata operata in assenza delle tabelle millesimali di cui il condominio era sprovvisto.<br />
La Suprema Corte, confermando in sostanza quanto in precedenza deciso, ha ritenuto la contestazione sulla ripartizione delle spese adottata con la delibera in oggetto priva di valido fondamento, trattandosi di uso consolidato delle tabelle millesimali approntante dal condominio, anche se non formalmente approvate. La ripartizione di una spesa condominiale può essere, infatti, deliberata anche in mancanza di appropriata tabella millesimale, purché nel rispetto della proporzione tra la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella derivando dal valore della proprietà singola e quella dell’intero edificio. Ne consegue che il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi. Ciò non è avvenuto nella fattispecie, in quanto i ricorrenti non hanno indicato per quali concreti motivi, con riferimento a specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall’assemblea fosse lesiva dei loro diritti, risultando, pertanto, la domanda generica per indeterminatezza della questione.<br />
Fonte <a href="http://www.diritto.it/docs/5088166-condominio-valida-la-ripartizione-di-spese-operata-senza-tabelle-millesimali?source=1&#038;tipo=news" target="_blank">Diritto.it</a></p>
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		<title>Condominio, basta la maggioranza per rimuovere l’antenna centralizzata.</title>
		<link>http://www.iapicca.com/archives/177</link>
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		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[L’antenna centralizzata è oggetto di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/177" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/177' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/177/antenna" rel="attachment wp-att-178"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/Antenna-100x100.jpg" alt="" title="Antenna" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-178" /></a><br />
L’antenna centralizzata è oggetto di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale stabilisce di non dar luogo ad un servizio, la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 144/2012.<br />
Fonte <a href="http://www.avvocati.it/news/358/condominio-basta-maggioranza-per-rimuovere-l-antenna-centralizzata" target="_blank">Avvocati.it</a></p>
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		<title>Nota di Guido Alpa sulla &#8216;triste sorte delle professioni&#8217;: come al solito è preciso, ma troppo Professore. Ai cittadini le leggi vanno spiegate in manera semplice.</title>
		<link>http://www.iapicca.com/archives/170</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblico questa nota del Prof. Avv. Guido Alpa, presidente p.t. del CNF. Il nostro Presidente, come al solito, parla tanto ma non dice nulla&#8230; il suo linguaggio erudito è comprensibile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/170" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/170' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Pubblico questa nota del Prof. Avv. Guido Alpa, presidente p.t. del CNF.<br />
<strong>Il nostro Presidente, come al solito, parla tanto ma non dice nulla</strong>&#8230; <strong>il suo linguaggio erudito è comprensibile</strong> ai tecnici del diritto, ai grandi politici, <strong>ma non ai cittadini</strong>. Percio&#8217;, caro Presidente, se vuole essere ascoltato e, soprattutto, se vuole convincere il pubblico che le riforme sono sbagliate, utilizzi argomenti semplici, alla portata di tutti. Si sforzi a scendere di livello: è per il bene di tutti, non solo degli Avvocati. <strong>Basterebbe dire, ad esempio, che la liberalizzazione delle tariffe permetterebbe a Banche ed Assicurazioni (così come a grandi multinazionali) di pretendere difese a 40 € ad udienza, ovvero di pagare le spese legali a forfait</strong> (perché, avendo tanto contenzioso possono contrattare il prezzo, non più fisso o a tariffa, con l&#8217;avvocato). <strong>Si potrebbe aggiungere, poi, che aumentando il numero degli avvocati (già siamo 207.240 su una popolazione di 60.000.000 di abitanti), crescerebbe la litigiosità</strong> (più avvocati senza tariffe=più avvocati in concorrenza ed affamati), fatto che rischia di aumentare il contenzioso in Tribunale con conseguente incremento dei tempi di attesa per una sentenza civile (attualmente di circa 6 anni in primo grado). <strong>L&#8217;aumento del contenzioso, infine, sarebbe controcorrente rispetto ai recenti provvedimenti legislativi volti, invece, a tagliare i processi o a rendere più oneroso l&#8217;accesso alla giustizia</strong> (come la mediazione obbligatoria, la perenzione in appello, la condanna alla lite temeraria in caso di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, la soppressione degli uffici giudiziari periferici)&#8230; insomma, Governo e Parlamento non sanno più che pesci prendere per risolvere il problema giustizia, <strong>e Lei, sig. Presidente, dovrebbe evidenziare questa loro incapacità (per non dire inettitudine ed incompetenza).</strong></p>
<p>14/2/12 Presidente Guido Alpa &#8211; La triste sorte delle Professioni&#8217;.<br />
<a href="http://www.iapicca.com/archives/170/9540_88_guidoalpaconfere" rel="attachment wp-att-171"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/9540_88_GuidoAlpaConfere-100x100.jpg" alt="" title="9540_88_GuidoAlpaConfere" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-171" /></a><br />
<em>Vorrei provare a spendere alcuni argomenti razionali , scevri da accenti polemici, e, soprattutto , da pregiudizi di parte, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla triste situazione in cui  oggi versano  le professioni intellettuali. Parlo delle professioni “regolamentate”, libere, aventi ad oggetto prestazioni intellettuali,  a cui si accede mediante esame di Stato o mediante concorso.<br />
Le professioni che tutelano diritti fondamentali (come l’avvocatura e la medicina) e comunque interessi vitali per tutti i cittadini. Non a caso esse figurano sia nella Costituzione italiana sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea. Essendo vitali per la società &#8211; lo rilevava proprio alcuni mesi fa Francesco Galgano in un suo bel saggio pubblicato in Contratto e impresa (2011, p. 287 ss.) &#8211; esse dovrebbero ricevere una qualche attenzione da parte dei Parlamenti e dei Governi.</p>
<p>Le valutazioni politiche, economiche e giuridiche  sul trattamento da riservare alle professioni sono valutate in un contesto più ampio di quanto non accedesse per il passato: passano (oltre che al Ministero della Giustizia)   attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia, il Ministero dello Sviluppo economico,  e perfino l’ Autorità Antitrust. Nessuna di queste ultime istituzioni ha preso contatto con i rappresentanti delle professioni.</p>
<p> Le regole che oggi si discutono sulle manovre economiche, che coinvolgono anche le professioni,  sono condizionate da una logica  imprenditoriale e industriale. E’ evidente che la dimensione economica – oggi favorita dalla grande crisi – assume un ruolo centrale in ogni decisione, anziché essere uno dei criteri di valutazione da esaminare insieme ad altri, non meno rilevanti, come il parametro politico e il parametro giuridico. Cominciamo dunque dall’economia.</p>
<p>L’argomento che si sente spendere più frequentemente muove da un dato che si assume come incontestabile, cioè che la disciplina delle professioni deve essere “liberalizzata” perché l’attuale sistema abbasserebbe  il PIL di un punto o di un punto e mezzo . Questo assunto, estrapolato da una Relazione dell’ allora Governatore della Banca d’Italia, risale al 2008. Non si è mai saputo con quali calcoli fosse stato determinato né in base a quali criteri venisse fuori questa cifra.</p>
<p>Se per avventura essa dovesse dipendere dai costi delle spese legali delle imprese (e cioè fosse tratta dalle statistiche del CEPEJ)  risalirebbe al 2006, quindi ad una data anteriore al decreto che ha abolito l’ obbligatorietà delle tariffe minime. Se fosse vero che dalla soppressione della obbligatorietà  sono conseguiti  enormi benefici economici per le imprese, quel dato sarebbe del tutto inattendibile, perché temporalmente superato e  tecnicamente incompleto. Se al contrario si trattasse di un dato recente, completo e attendibile,  esso dimostrerebbe che la soppressione delle tariffe minime non ha prodotto &#8211; in sei anni &#8211; alcun risultato utile.</p>
<p>Per parte loro, le professioni producevano undici punti di PIL: non è dato sapere – in quanto i dati economici disponibili non ne trattano  &#8211;  se questo effetto positivo per l’economia italiana sia confermato, oppure  se la crisi (come si potrebbe sospettare) abbia prodotto contrazioni nei benefici che le professioni apportano all’economia. Parlo di benefici, perché in questa demonizzazione delle professioni che è riflessa coralmente dai media, si tende a parlare solo di costi, di caste, di privilegi, di incrostazioni, come se le professioni fossero utili solo a se stesse e fossero un inutile fardello, una pesante catena di cui ci si deve liberare in ogni modo.</p>
<p>Se si guarda ai benefici assicurati dalle manovre introdotte a cominciare  dall’ agosto scorso i, nel campo delle professioni non si è registrato  alcun miglioramento. Tutte le agevolazioni e i sostegni si sono concentrati sulle imprese. Come interpretare questo indirizzo economico?  è un invito ad abbandonare la distinzione dei due settori? è il segno della trasformazione strisciante che passa attraverso il mercato dei servizi professionali per arrivare al mercato tout court? Se fosse così avrebbero ragione coloro che mettono in guardia istituzioni e cittadini dalla inaugurazione di una nuova “costituzione materiale” realizzata mediante le tecniche della decretazione d’urgenza.</p>
<p>Lo spazio è tiranno, non si può insistere su questo argomento più di tanto. Passiamo all’argomento politico . Non alludo alle prossime elezioni amministrative, né alle alleanze partitiche in corso, né alla riforma elettorale, ma alle concezioni politiche in campo. Se “liberalizzare” significa rispettare le autonomie, non si comprende perché le manovre, a cominciare da quella di agosto, abbiano infierito sulle professioni con la  imposizione di limiti di ogni tipo , inaugurando una stagione dirigistica che sembra esprimere una linea del tutto opposta a quella pubblicizzata. Anziché occuparsi del mercato finanziario, le cui lacune normative non hanno fatto da scudo alla crisi che proveniva dagli Stati Uniti, ci si è occupati di tariffe, anche quando esse tenevano conto  delle esigenze sociali, di tirocinio professionale, addirittura di procedimenti disciplinari (!).</p>
<p>Se i valori hanno un peso nella configurazione dei programmi di governo, come si sono distribuiti i pesi e come si sono contemperati gli interessi? E’ difficile rispondere a questa domanda, perché gli interventi si sono succeduti a raffica, senza un programma coerente, sistematico, senza obiettivi mirati e calibrati.</p>
<p>Ecco , questo è l’ultimo argomento che vorrei spendere. Ragionevolezza e proporzionalità . Sono  principi cardine del diritto comunitario: proprio quel diritto comunitario che invece viene utilizzato , in malam partem, per giustificare gli interventi restrittivi sulle professioni. Il quadro giuridico che si sta delineando nel nostro Paese in materia i professioni è singolare, perché unico in Europa, in contrasto con le direttive e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione  europea. Lo ha rilevato il CCBE, la rappresentanza europea degli avvocati, che esprime la voce di tutti i Paesi , compresi quelli di common law e quelli dell’Europa settentrionale,in una lettera inviata alle istituzioni qualche giorno fa, e passata sotto silenzio dai media.</p>
<p>Deprimere le professioni, con regole che unificano , anziché distinguere,  le singole specificità grazie alle ripartizioni del sapere e della esperienza pratica, relegarle ad oggetto di semplificazione normativa da realizzare mediante un regolamento amministrativo, piegarle all’uso di tipologie societarie proprie dell’attività d’impresa, delegittimare gli organi rappresentativi che assicurano l’osservanza delle regole deontologiche e quindi sono un presidio per la tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dei cittadini, significa mettere in atto un sistema di regole che non solo non è “richiesto dall’ Europa”, ma addirittura è in contrasto con i principi del diritto comunitario. Lo ha spiegato con ricchezza di argomenti , in uno scritto pubblicato sul sito del Consiglio nazionale forense, un valente studioso della materia, Roberto Mastroianni, docente dell’ Università di Napoli Federico II. Già, Federico II, il grande e colto imperatore, che aveva promosso e non certo  depresso le professioni intellettuali. E dire che stiamo parlando  nel tanto deprecato Medioevo, un’epoca che oggi ci sembra tanto lontana quanto luminosa.</em></p>
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		<title>Cedibile anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale</title>
		<link>http://www.iapicca.com/archives/165</link>
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		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Può essere ceduto anche il credito derivante da un sinistro: vale il principio generale della libera cessione dei crediti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/165" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/165' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/165/cid-incidente-stradale" rel="attachment wp-att-166"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/cid-incidente-stradale-100x100.jpg" alt="" title="cid-incidente-stradale" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" /></a><br />
Può essere ceduto anche il credito derivante da un sinistro: vale il principio generale della libera cessione dei crediti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52/2012.<br />
Il giudizio di legittimità. Tale tesi viene condivisa dalla Suprema Corte: il citato articolo del codice civile pone il principio della libera cessione del credito. Per il perfezionamento della cessione non serve il consenso del debitore, essendo sufficiente l’accordo tra cedente e cessionario: quest’ultimo subentra nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati. La cessione, ovviamente, deve essere notificata al debitore. Inoltre, chiarisce piazza Cavour, tra i crediti cedibili rientrano anche quelli relativi al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, poiché questi non hanno natura strettamente personale. Né tanto meno sussistono specifici divieti normativi in tal senso.<br />
Fonte Avvocati.it<br />
<a href="http://www.avvocati.it/web/dl.php?f=85x87x90x88x77x108x69x47x88x84x99x68x77x86x85x111x65x71x103x66x98x65x86x120x65x110x73x70x100x108x86x107x85x106x73x70x78x70x66x102x68x50x111x67x102x49x69x109x65x71x77x65x89x81x81x116x87x87x104x84x79x103x57x49x85x83x89x66x90x49x73x106x85x106x81x68x80x119x56x103x86x50x81x71x77x108x70x120x86x121x78x82x78x49x48x103x65x122x57x86x97x65x66x111x65x87x119x70x75x119x74x121x66x84x120x86x76x86x73x113x66x87x53x81x97x81x56x122x65x110x120x82x78x81x66x117x" target="_blank">Scarica sentenza</a></p>
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		<title>Sei agli arresti domiciliari? Non puoi usare Facebook</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci devono essere &#8220;limiti telematici&#8221; precisi entro cui chi si trova agli arresti domiciliari può &#8220;muoversi&#8221;. Il divieto di comunicazione con persone terze, che siano estranee alla cerchia familiare convivente,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/161" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/161' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/161/facebookjail" rel="attachment wp-att-162"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/facebookJail-100x100.jpg" alt="" title="facebookJail" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-162" /></a><br />
Ci devono essere &#8220;limiti telematici&#8221; precisi entro cui chi si trova agli arresti domiciliari può &#8220;muoversi&#8221;.<br />
Il divieto di comunicazione con persone terze, che siano estranee alla cerchia familiare convivente, è valido anche per quanto concerne l’utilizzo di internet, tramite i social network.<br />
Tale “restrizione” non vale, e, quindi non vi è illecito, nel caso in cui lo strumento “internet” assuma una mera funzione conoscitiva.<br />
Fonte <a href="http://www.altalex.com/index.php?idstr=30&#038;idnot=55943" target="_blank">Altalex Massimario</a></p>
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		<title>Bocciata l&#8217;abolizione delle tariffe professionali</title>
		<link>http://www.iapicca.com/archives/155</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Finalmente qualcuno ragiona! La commissione permanente giustizia del Senato, con il proprio resoconto sommario n. 288 del 1° febbraio 2012 ha espresso parere, in parte favorevole ed in parte contrario,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/155" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/155' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/155/risparmio-primo-ok-senato-a-tetto-30-voti-fondazioni" rel="attachment wp-att-156"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/senato-100x100.jpg" alt="" title="Risparmio, primo ok Senato a tetto 30% voti fondazioni" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-156" /></a><br />
Finalmente qualcuno ragiona!<br />
La commissione permanente giustizia del Senato, con il proprio resoconto sommario n. 288 del 1° febbraio 2012 ha espresso parere, in parte favorevole ed in parte contrario, sul d.d.l. n. 3110 di conversione del decreto-legge n. 1/2012 in materia di liberalizzazioni (c.d. decreto cresci-Italia).<br />
In particolare ha espresso parere negativo sui seguenti articoli del d.d.l.:<br />
a) art. 2, considerando non opportuna la decretazione d’urgenza in tema di tribunale delle imprese;<br />
b) art. 9 in materia di abolizione delle tariffe professionali, poiché la norma ha bloccato le liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l’emanazione dei relativi provvedimenti: la norma è definita “irragionevole”. Anche in merito all’obbligo di formulare un preventivo degli oneri delle prestazioni professionali, alla Commissione siffatto sistema appare inattuabile nell’ambito delle professioni con assunzione di obbligazioni di mezzi anziché di risultato. In tema di tirocini professionali il d.d.l. non tiene conto dell’obbligo, inserito nel testo di riforma della professione attualmente all’esame del Parlamento, di riconoscere un equo compenso all’attività svolta dal praticante;<br />
c) articolo 29, le norme sono ritenute vessatorie ed ingiustamente lesive dei diritti del danneggiato.</p>
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		<title>Assegno divorzile non aumenta se è aumentato il canone di locazione della casa familiare</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Fernando Scrivano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>

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			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/146" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/146' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>L&#8217;assegno di divorzio non aumenta solo perché è aumentato il canone di locazione della casa familiare. È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione che, con sentenza n. 1337 depositata il 31 gennaio scorso, ha rigettato il ricorso di una donna che si era vista ridurre l&#8217;assegno divorzile nonostante il notevole aumento del canone di locazione della casa familiare a lei assegnata in sede di separazione. Secondo i giudici di legittimità, non vi è correlazione fra il canone di locazione e l&#8217;obbligo dell&#8217;ex marito di mantenere la moglie e i figli. Tale impostazione era stata già confermata dalla Corte di Appello di Roma che aveva rigettato l&#8217;appello della donna che si era rivolta poi ai Supremi giudici. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, riduceva l&#8217;assegno divorzile a favore della ex moglie all&#8217;importo 1.000,00 euro mensili. Ricorrendo in Cassazione la donna faceva notare che la sentenza impugnata avrebbe &#8220;escluso&#8221;, a causa dell&#8217; assegno liquidatole, il suo diritto di vivere nella casa coniugale di Roma. Dichiarando il ricorso infondato, la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito che nalla fattispecie hanno esaminato le condizioni economiche delle parti, e specificamente i mezzi di cui ciascun coniuge dispone. &#8220;Secondo il Giudice a quo &#8211; si legge nella sentenza &#8211; l&#8217;assegno divorzile non deve essere correlato al pagamento del canone di locazione, notevolmente accresciuto, della casa coniugale in Roma, dove ha finora vissuto (la donna), considerato anche, ai fini della determinazione dell&#8217;assegno, la disponibilità, per essa stessa, di un&#8217;abitazione in Fabrica di Viterbo, in comproprietà con il coniuge, dove — ove lo ritenesse — essa potrebbe abitare&#8221;.<br />
Tratto da: Cassazione: assegno divorzile non aumenta se è aumentato il canone di locazione della casa familiare<br />
(Fonte: StudioCataldi.it) </p>
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		<title>Lettera aperta al Presidente del Consiglio dell&#8217;Avv. D&#8217;Antona</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/142" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/142' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/142/scioper_penalisti" rel="attachment wp-att-143"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/scioper_penalisti-100x100.jpg" alt="" title="scioper_penalisti" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-143" /></a><br />
Pur diffidando della sua autenticità, pubblico questa lettera, citando come fonte http://www.informarexresistere.fr, soltanto perché ad un certo punto mi ha commosso. Penso, per questo, che sia stata scritta da un collega, cioè da una persona che fa il mio stesso lavoro e che, soprattutto, ha la mia stessa passione: l&#8217;avvocatura.<br />
Della lettera condivido tutto e soprattutto l&#8217;obbligo per i politici di stipulare una polizza per la responsabilità professionale (sempre che la loro sia una professione).</p>
<p>Caro Signor Ministro, permetta che mi presenti.<br />
Mi chiamo Goffredo D’Antona, faccio l’avvocato penalista a Catania, da 23 anni.<br />
Mi sono laureato in corso,  a 24 anni,  secondo un Suo collega di Governo, sono quindi un “ figo”  anzi un “ fighissimo ”.<br />
Ho fatto la pratica presso uno degli studi legali più seri della mia città. Ricordo quegli anni spensierati, ma pieni di sacrifici,  tanti sacrifici.  Uscivo la mattina da casa e tornavo la sera.<br />
Sabato e domenica compresi.  Non ricordo in quegli anni un cinema, forse una pizza ogni tanto con i pochi amici che,  visto il poco tempo libero,  riuscivo a mantenere.<br />
Nel 1995 ho aperto il mio studio legale. Mio padre non è un avvocato, ed era già pensionato da un anno al momento della mia laurea.<br />
Sono andato avanti  solo con le mie forze, non ho mai cercato scorciatoie professionali di nessun tipo.<br />
Lavoro 14 ore al giorno. Spesso pure il sabato e la domenica. Non ho fai fatto fare una pratica fittizia. Ho avuto in questi anni diversi praticanti,  e tutti si sono in qualche modo realizzati.<br />
Allo stato ho un buono studio, avviato,  con due sostituti avvocati, che hanno un loro spazio che gli consente anche di svolgere presso di me attività in proprio.<br />
Ho una figlia, con la quale cerco di stare più tempo possibile, certo a volte non sono stato con lei. Ricordo la sua prima recita scolastica, anzi non la ricordo perché non ero a vederla. Ero davanti un Giudice di Pace di un paesino fuori distretto. A fare il mio dovere di avvocato.<br />
Una buona percentuale dei miei assistiti, non mi pagano, per diversi motivi, altri mi pagano con onorari al di sotto di qui minimi tariffari che non esistono più<br />
Nonostante tutto ciò sono felice del mio lavoro, al quale ho dato tanto, ma ho ricevuto altrettanto, sia in termini economici ( anche se i tempi non sono più quelli di una volta ma si va avanti lo stesso) sia in termini di soddisfazione personale.<br />
Vincere un processo, far bene il proprio lavoro, vedere un Giudice che segue il nostro argomentare non ha prezzo.<br />
Da bambino volevo fare l’avvocato o il giornalista.  La vita mi ha fatto optare per la prima. Faccio l’avvocato perché credo all’importanza dell’avvocatura, al suo rilievo Costituzionale.<br />
Sulla mia scrivania c&#8217;è un libro di tale Calamandrei, un avvocato di tempo fa.  Faccio l’avvocato per quello che c&#8217;è scritto in quel libro.<br />
Come detto mi chiamo Goffredo D’Antona, ma potrei chiamarmi in altro modo, perché penso di essere una avvocato normale, che esercita la propria funzione istituzionale a servizio della Nazione. Faccio l’avvocato come lo fanno in tantissimi, in maniera seria e onesta.<br />
Si chiederà perché le scrivo, ove mai mi leggerà Signor Ministro.<br />
Le scrivo perché sono stanco e deluso. Reputo Lei ed i suoi Colleghi di Governo responsabili aver definitivamente svilito il mestiere dell’avvocatura.<br />
Fare l’avvocato oggi comporta tanti sacrifici, di tutti i tipi Signor Ministro, eppure lo si continua  a  fare, forse perché a quasi 50 anni non si sa fare altro, ma forse perché non si vuol fare altro. Forse perché vi è ancora l’illusione che l’avvocato è una Sentinella della Costituzione.<br />
Ora però mi sono stancato ancor di più.<br />
Leggo il decreto sulle liberalizzazioni.<br />
Mi perdoni, ma mi rifiuto e mi rifiuterò di vedere i miei assistiti come dei “ consumatori “.<br />
Tali vengono definiti nel decreto.<br />
Mi perdoni ma il Governo di cui Ella fa parte mi ha fatto sentire  come un bottegaio.<br />
Al momento del conferimento dell’incarico con il “ consumatore “ devo dare i dati della mia polizza assicurativa per i miei errori professionali.<br />
Sarebbe auspicabile che questa polizza ci fosse pure per i parlamentari e i membri di Governo e per  chiunque ricopra cariche pubbliche. Non contesto che un avvocato debba essere assicurato. Contesto che vada comunicata al momento dell’incarico.  Iniziare un rapporto in questo modo è sbagliato, minando ab origine un rapporto che dovrebbe essere fiduciario tra professionista e assistito.<br />
Già il rapporto fiduciario, quello che ormai non esiste più.<br />
Quello che ci obbliga a fare “ preventivi “, caro  Signor Ministro il preventivo, che comunque mi rifiuterò di fare perché non sono un carrozziere, non tutela dagli avvocati disonesti in alcun modo i consumatori.<br />
In ultimo Signor Ministro da giorni mi risuonano le parole di libero mercato e che gli avvocati devono aprirsi alla concorrenza.<br />
Per cultura politica diffido del libero mercato, ma questa è una mia pecca, lo so.<br />
Non so però come fare la concorrenza. Mi perdoni ma all’università non me l’hanno insegnato, men che mai il mio Mastro ( Dominus al nord).<br />
Mi dica Lei caro Signor Ministro come si fa in maniera etica e morale, a fare la concorrenza ?<br />
Mi dica Lei:  vado negli ospedali a lasciare i miei biglietti da visita ? Mi compro una pagina di un giornale ? magari pubblicizzando i miei prezzi.<br />
Certo potrei diminuire ancora di più i miei prezzi, il termine onorario ormai non va più.<br />
Potrei licenziare la segretaria e prendere un neo-laureato che tra un anno sarà avvocato.<br />
Ma vede caro Signor Ministro, nonostante quelle che Lei pensa, non sono un bottegaio  o un carrozziere, men che mai uno sfruttatore di “ manodopera”.<br />
Mi perdoni la presunzione, ma io come tanti miei colleghi, sono una Sentinella della  Costituzione.<br />
Io al momento  di indossare per la prima volta la toga ho giurato “ di adempiere ai miei doveri professionali, con onore  lealtà e diligenza, per i fini della Giustizia e per gli interessi superiori della Nazione “.<br />
La prego Caro Signor Ministro, non mi faccia sentire o apparire un bottegaio.<br />
Con ossequio.<br />
Catania 1 febbraio 2012<br />
Goffredo D’Antona, avvocato.</p>
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		<title>Lecito pubblicare annunci di &#8216;escort&#8217; sul web!</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penale]]></category>

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		<description><![CDATA[Non è reato inserire sul web le inserzioni a favore delle escort. Lo ha sottolineato la Cassazione annullando senza rinvio “perché il fatto non sussiste” una condanna ad un anno...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/122" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/122' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/122/tacchi_a_spillo" rel="attachment wp-att-123"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/tacchi_a_spillo-100x100.jpg" alt="" title="tacchi_a_spillo" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-123" /></a><br />
Non è reato inserire sul web le inserzioni a favore delle escort. Lo ha sottolineato la Cassazione annullando senza rinvio “perché il fatto non sussiste” una condanna ad un anno di reclusione nei confronti di Nicola M. che telefonava alle escort interessate a fare inserzioni sul web per vendere loro le ‘top list’ dopo essersi fatto inviare dalle interessate per email le fotografie.</p>
<p>Secondo la suprema Corte chi “si limita a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute su un sito web” deve essere equiparato a quanti “pubblicano annunci pubblicitari del genere su molti quotidiani svolgendo un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione”. Un giudizio che non aveva condiviso né il Tribunale di Gorizia né successivamente la Corte di Appello di Trieste che, nel febbraio 2011, aveva condannato l’inserzionista Nicola M. ad un anno di reclusione e a 400 euro di multa con la sospensione condizionale della pena per la pubblicazione sul sito Bakeka di annunci di genere erotico.<br />
FONTE: <a href="http://www.litis.it/2012/02/03/lecito-pubblicare-annunci-di-escort-sul-web-cassazione-penale-sentenza-n-44432012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lecito-pubblicare-annunci-di-escort-sul-web-cassazione-penale-sentenza-n-44432012">Litis.it</a></p>
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		<title>Sempre il dott. Greco del Trib. di CS, rinvia alla Consulta la norma abrogativa delle tariffe!!!</title>
		<link>http://www.iapicca.com/archives/118</link>
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		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civile]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo l’abrogazione delle tariffe forensi da parte del Dl liberalizzazioni &#8211; il cui iter in commissione Giustizia al Senato ha ricevuto ieri un primo stop &#8211; il rischio, ampiamente annunciato...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.iapicca.com/archives/118" layout="button_count"></fb:like></span><fb:like href='http://www.iapicca.com/archives/118' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.iapicca.com/archives/118/img_trib" rel="attachment wp-att-119"><img src="http://www.iapicca.com/wp-content/uploads/2012/02/img_trib-100x100.jpg" alt="" title="img_trib" width="100" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-119" /></a><br />
Dopo l’abrogazione delle tariffe forensi da parte del Dl liberalizzazioni &#8211; il cui iter in commissione Giustizia al Senato ha ricevuto ieri un primo stop &#8211; il rischio, ampiamente annunciato dal Cnf, è quello della “paralisi dei procedimenti di liquidazione in sede giurisdizionale”. La norma, infatti, prevede che, cassate le tariffe, il giudice debba prendere come riferimento i “parametri” fissati con un apposito decreto dal ministero della Giustizia. Il decreto però non c’è, e così il tribunale di Cosenza, ordinanza 1° febbraio 2012, ha sospeso la decisione sulle spese, rinviando i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Dl 1/2012 alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Carta.<br />
Secondo il magistrato la situazione è paradossale essendo egli tenuto al rispetto di parametri di liquidazione “obbligatori ma inesistenti”, il che lo pone nella condizione di non poter determinare “in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente”.<br />
Per il giudice Greco che ha firmato l’ordinanza del tribunale di Cosenza la strada era obbligata. Infatti, “l’assenza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe”, obbligandolo all’opposto, secondo il principio “tempus regit actum” che regola le norme processuali, ad applicare da subito il nuovo regime ai processi in corso. Non essendo neppure legittime interpretazioni restrittive, come quelle che ridurrebbero la portata della norma esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto i compensi.<br />
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «l’ordinanza del Tribunale dimostra quanto sia stato superficiale l’intervento del Governo sulle tariffe professionali». «È bene ricordare – aggiunge &#8211; che la innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare gli “onorari di difesa” da porre a carico della parte soccombente ». «La nostra richiesta principale &#8211; conclude de Tilla &#8211; è che venga soppresso l’articolo 9 del decreto legge sull’abrogazione delle tariffe professionali, che, invece, devono rimanere come punto di riferimento dell’accordo contrattuale tra avvocato e cliente, nonché della liquidazione giudiziale”.  E rinnova l’appello ad aderire alle due giornate di sciopero indette per il 23 e il 24 febbraio».<br />
FONTE: <a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/02/abrogazione-delle-tariffe-il-tribunale-di-cosenza-rinvia-alla-consulta.html">Diritto24-Sole24ore</a></p>
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