Formati di file ammissibili nel PCT

Formati di file ammissibili nel PCT

Introduzione

Una delle domande più frequenti sul PCT riguarda l’estensione dei file che possono essere inseriti nella busta telematica.
Può essere inserito un word firmato digitalmente? E’ possibile allegare video o files sonori?

L’estensione di un file, in informatica, è un suffisso, ovvero una breve sequenza di tre (di solito) caratteri alfanumerici, posto alla fine del nome di un file e separato dalla parte precedente con un punto, attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne il tipo di contenuto (testo, musica, immagine, video…) per poi aprirlo, di conseguenza, con la corrispondente applicazione (software/programma).

Formati di file ammissibili nel PCT

Le norme – Le specifiche tecniche 2011

Con il decreto del 21 febbraio 2011, n. 44concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24’, il Ministro della Giustizia stabiliva le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni.
All’art. 34, il DM programmava la pubblicazione delle c.d. Specifiche tecniche, cioè delle direttive operative del PCT, che puntualmente arrivavano in data 18 luglio 2011.
Il provvedimento recante «Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» veniva pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011 e in forma integrale sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia all’indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC656178

Di fondamentale importanza per comprendere cosa può essere trasmesso con il PCT è l’art. 12 che stabilisce il formato dell’atto processuale telematico.
L’atto del processo telematico deve essere:
a) in formato PDF;
b) privo di elementi attivi;
c) ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna (pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m);
e) corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5 (è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata).

Riepilogando, quindi, chi predispone il documento informatico da trasmettere in cancelleria secondo le modalità in seguito descritte dovrà, partendo dal file di testo (lavorato con Microsoft Word o Write, quindi in formato .rtf .doc o .docx, oppure con Open Office, quindi in formato .odf) trasformarlo direttamente in pdf (usando le opzioni dei programmi di videoscrittura o software dedicati).
Non si potrà stampare (quindi trasformare in analogico il file) per poi scansionarlo (quindi ritrasformarlo in digitale) perché il risultato sarebbe sempre un file pdf, ma con il testo ‘non selezionabile’ poiché generato da un’immagine e non direttamente da un file di testo contenente caratteri. Potrà darsi al file un nome a piacere, purché abbia l’estensione .pdf e, in seguito alla apposizione di firma digitale, acquisterà l’ulteriore estensione .p7m.
L’estensione di cui parla(va) il provvedimento, di tipo .p7m, è emblematica e significativa per identificare subito il tipo di struttura del documento firmato, cioè esclusivamente la tipologia CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures): trattasi di firma digitale apponibile su qualsiasi tipo di file.
La sottoscrizione genera una sorta di “contenitore crittografato” nel quale è conservato il documento informatico originale.
Il suffisso o estensione finale del file è, proprio, il .P7M che si aggiunge alla normale estensione del file (es. memoria183.pdf.p7m).
La verifica dei documenti CAdES richiede l’installazione sul proprio PC di un software specifico (Dike, Arubasign, Firmacerta, FirmaOk, ecc).
Al contrario la firma PAdES (acronimo di PDF Advanced Electronic Signatures), successivamente ritenuta ammissibile nel PCT dalle specifiche del 2014, è una firma apponibile solo su file PDF: questa sottoscrizione lascia immutata l’estensione del documento, che resterà sempre con estensione .PDF ma recherà al suo interno (verificabile usando il pulsante verifica firma o il pannello firma di Adobe Reader) la sottoscrizione qualificata.
Quest’ultimo file, anche se firmato, sarà visibile da chiunque e non solo da chi avrà installato sul PC il software per l’estrazione del file firmato dal ‘contenitore crittografato’.
La stampa del file, ovviamente, fa perdere al documento analogico o cartaceo, ogni riferimento (ed attendibilità) della firma.
Il regolamento prevede, inoltre, anche la possibilità che il file sia firmato da più soggetti: ed infatti può accadere che uno stesso atto processuale debba essere firmato da due o più difensori congiuntamente.

Formati di file ammissibili nel PCT

Le norme – Le specifiche tecniche 2011

I formati ammissibili secondo l’art. 13 delle specifiche tecniche del 2011

Altrettanto fondamentale è il successivo articolo 13 che definisce l’estensione, dei documenti informatici allegabili al fascicolo telematico.
Il documento allegato non potrà mai contenere elementi attivi (cioè programmi autoeseguibili) o macro (programmi generati dal programma di videoscrittura usato per semplificare ed automatizzare alcune operazioni) o campi variabili (ad esempio ora e data automatica).
Come sopra anticipato, l’estensione di un file, in informatica, è un suffisso, ovvero una breve sequenza di tre (di solito) caratteri alfanumerici, posto alla fine del nome di un file e separato dalla parte precedente con un punto, attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne il tipo di contenuto (testo, musica, immagine, video…) e il formato utilizzato e aprirlo, di conseguenza, con la corrispondente applicazione.
Un esempio potrebbe essere 1.jpg che di solito ogni PC apre con il programma predefinito (di Windows) Paint. Oppure 2 che si apre con il programma Adobe Acrobat Reader.
L’estensione, in altri termini, consente al nostro PC di associare automaticamente un programma/software per eseguire o meglio per leggere il file da noi selezionato.

Detto ciò possiamo precisare che nel PCT e quindi nelle buste telematiche sono allegabili (anzi, erano allegabili, secondo le specifiche tecniche del 2011) solo files (firmati o meno) con le seguenti estensioni:
a) .pdf ossia Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli (fonte Wikipedia)
b) .odf (NB non più previsto dalle specifiche 2014) ossia Il formato OpenDocument (ODF), abbreviazione di OASIS Open Document Format for Office Applications (Formato OASIS Open Document per Applicazioni da Ufficio), è un formato aperto per file di documento per l’archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività di ufficio, come documenti di testo (memo, rapporti e libri), fogli di calcolo, diagrammi e presentazioni (fonte Wikipedia).
c) .rtf ossia Rich Text Format (spesso abbreviato RTF) è un formato multipiattaforma e proprietario per documenti testuali, inizialmente sviluppato nel 1981 da Charles Simonyi, che diventò poi membro della Microsoft, e consolidato nel 1987 anche grazie alla collaborazione con David Luebbert. Un documento RTF è un file ASCII con stringhe di comandi speciali in grado di controllare le informazioni riguardanti la formattazione del testo: il tipo di carattere e il colore, i margini, i bordi del documento, ecc (fonte Wikipedia).
d) .txt cioè un file di testo, che è un file per computer contenente solamente testo puro, ossia caratteri immediatamente comprensibili a un essere umano (fonte Wikipedia).
Tutte le estensioni sopra elencate sono formati di TESTO.

e) .jpg ovvero JPEG (acronimo di Joint Photographic Experts Group) è un comitato ISO/CCITT che ha definito il primo standard internazionale di compressione dell’immagine digitale a tono continuo, sia a livelli di grigio che a colori. “JPEG” indica per questo motivo anche il diffusissimo formato di compressione a perdita di informazioni ed è un formato aperto e ad implementazione gratuita (fonte Wikipedia).
f) .gif ossia Graphics Interchange Format è un formato per immagini digitali di tipo bitmap molto utilizzato nel World Wide Web, l’estensione GIF viene usata per i file di grafica memorizzati secondo uno standard definito da CompuServe e ora divenuto molto diffuso grazie a Internet. Il numero massimo di colori visualizzabili è 256 ma tra i punti di forza di questo formato vi sono la possibilità di creare immagini animate (fonte Wikipedia) o semitrasparenti.
g) .tiff cioè Tagged Image File Format, detto anche TIFF, è un formato immagine di tipo raster sviluppato dalla Aldus Corporation ed è piuttosto diffuso. Le specifiche del formato erano di proprietà della Aldus, in seguito assorbita dalla Adobe. Ad oggi, TIFF è un marchio registrato dalla Aldus, ma detenuto dalla Adobe (fonte Wikipedia).
Le estensioni da e) a g), invece, sono tutte destinate a contenere formati di IMMAGINE.

h) .xml che è la sigla di eXtensible Markup Language, è un metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo. Il nome indica che si tratta di un linguaggio marcatore (markup language) estensibile (eXtensible) in quanto permette di creare tag personalizzati (fonte Wikipedia).

Il provvedimento del 2011, ancora, prevede(va) la possibilità di trasmettere files compressi (firmabili solo dopo la compressione) in formato:
a) .zip è un formato di compressione dei dati molto diffuso nei computer IBM-PC con sistemi operativi Microsoft e supportato di default nei computer Apple con sistema operativo macOS. Supporta vari algoritmi di compressione, uno dei quali è basato su una variante dell’algoritmo LZW (fonte Wikipedia).
b) .rar è un formato di file proprietario per l’archiviazione e la compressione di dati, sviluppato a partire dal 1993 da Eugene Roshal. RAR è infatti un acronimo di Roshal ARchive. L’estensione dei file è .rar, il tipo MIME è application/x-rar-compressed. (fonte Wikipedia).
c) .arj, è il file prodotto da un software di archiviazione file, appunto ARJ, scritto da Robert K. Jung, e commercializzato dalla sua azienda ARJ Software Inc. ARJ significa Archiviato da Robert Jung. Attualmente è un software che non ha vasta diffusione. (fonte Wikipedia).
La trasmissione del file compresso è ammissibile purché al suo interno siano contenuti files con le estensioni a) .pdf b) .odf c) .rtf d) .txt e) .jpg f) .gif g) .tiff h) .xml.

Formati di file ammissibili nel PCT

Le norme – Le nuove specifiche tecniche del 16 aprile 2014

Il 30 aprile 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 del DM. 44/2011 che hanno sostituito dalla data di entrata in vigore (15 maggio 2014) le precedenti del 18 luglio 2011.
Le modifiche più rilevanti, per ciò che riguarda questo articolo, sono:
1) L’IMPLEMENTAZIONE DEI FORMATI DI FIRMA (art. 12)
Si aprono le porte al formato PAdES-BES (o PAdES Part 3) oltre al CAdES-BES già consentito dalle specifiche del 2011. Come in passato, anche con queste specifiche si conferma che uno stesso file venga firmato da più soggetti, con distinti dispositivi di firma.
2) L’IMPLEMENTAZIONE DEI FORMATI DEI DOCUMENTI ALLEGABILI
Le nuove specifiche eliminano il formato ODF (probabilmente per l’intervenuto fallimento del progetto Open Office) ed aggiungono i files .MSG e .EML.

Formati di file ammissibili nel PCT

RIEPILOGO

Riepilogando, quindi, queste sono le estensioni possibili:
a) .pdf;
b) .rtf;
c) .txt
(formati di TESTO)

d) .jpg;
e) .gif;
f) .tiff
(formati di IMMAGINE)

g) .xml;
h) .EML cioè messaggio di posta elettronica, allegabile solo se contenente files con estensione di cui sopra
i) .MSG cioè messaggio di posta elettronica creato da Microsoft Outlook, allegabile solo se contenente files con estensione di cui sopra (compreso .eml).
La detta implementazione è stata prevista per dare la possibilità agli avvocati di depositare gli originali dei messaggi di posta elettronica di ACCETTAZIONE e CONFERMA PEC inviata per la notifica di atti giudiziari ex L. 53/94 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 n. 1 della citata legge.
Il provvedimento del 2011 viene confermato anche per la possibilità di inviare files compressi in:
a) .zip;
b) .rar;
c) .arj,
(formati COMPRESSI)
Sono allegabili purché al loro interno siano contenuti files con le estensioni di cui sopra.
Sui files compressi può essere apposta la firma digitale ma solo dopo la compressione.

Note a piè di pagina
  1. nomefile[]
  2. nomefile.pdf[]
About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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