Come si chiede l’accesso al fascicolo telematico per la parte non ancora costituita. Guida pratica.

Come si chiede l’accesso al fascicolo telematico per la parte non ancora costituita.

Con la circolare del 28/10/2014 ad integrazione di quella datata 27 giugno 2014, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, risponde alle domande poste dalle varie cancellerie, al fine di fugare ogni dubbio sull’applicazione pratica delle nuove norme sul PCT.
La Circolare, detta anche disposizioni finalizzate a consentire, alla parte non costituita, l’accesso al fascicolo informatico della parte istante.

Poiché dal 30 giugno in poi tutti gli atti e i documenti del procedimento monitorio sono depositati in forma esclusivamente telematica (e dal 31/12/14 anche gli atti endoprocedimentali e facoltativamente pure gli atti introduttivi), va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione.

La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

Proprio per tutelare il diritto di difesa dell parte non costituita, lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto sono state pubblicate sul sito ministeriale del PCT (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Descrizione_XSD_0514.pdf).

La richiesta di consultazione dei fascicoli dovrà essere inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (PCT), tramite uno specifico atto telematico depositabile tramite PEC.

Il Cancelliere, ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione, potrà quindi rifiutare o accogliere la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo.

La Cancelleria, valutata la richiesta di consultazione del soggetto che l’ha inoltrata, trasmetterà l’esito tramite invio all’indirizzo di PEC del soggetto mittente, di un biglietto di cancelleria.

L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.

Per l’inoltro di tali richieste di visibilità, viene pertanto definito un nuovo specifico atto di parte (v. in seguito) che dovrà contenere
a) Il riferimento del fascicolo di cui si richiede l’accesso
b) Il codice fiscale della parte che ha concesso la delega
c) I dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito)
All’atto del deposito, il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale firmato) e, come allegato, la delega scansionata concessa dalla parte per la presa visione del fascicolo.

NELLA PRATICA.
In altri termini, per accedere al fascicolo telematico, per il tempo strettamente necessario alla predisposizione della opposizione (o dell’atto difensivo), è necessario:
1) compilare un’istanza che abbia i requisiti di cui sopra (riferimento al fascicolo, codice fiscale della parte che concede la delega, dati del delegato);
2) predisporre la procura rilasciata dal delegante;
3) spedire il tutto in busta telematica, presso la competente cancelleria.
Vediamo tutte queste fasi, passo passo…

1) Predisposizione del ‘Modello di richiesta visibilita’’
Il file già pronto in word (.doc) ovviamente da modificare e trasformare in PDF/A è scaricabile cliccando qui.
L’istanza, per completezza, viene riportata di seguito:


TRIBUNALE CIVILE DI __________
ISTANZA DI RICHIESTA DI ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO TELEMATICO DEL GIUDIZIO n. _____/___ R.G.A.C.

 


Ad istanza del sig./La soc. ____________, cod. fisc. / P.IVA ______________________, residente/con sede ________________________, rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall’Avv. A. Tizio, cod. fisc. __________________, con studio in _____________________, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del presente atto, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC avv.tizio@pec.it

PREMESSO

 


– che il sig./La soc. ____________ è parte del procedimento in epigrafe indicato;
– che ha, pertanto, interesse a prendere visione dei documenti a supporto della domanda di controparte, al fine di predisporre la difesa più idonea;
Per tutto quanto sopra premesso, l’istante, ut supra difeso e rappresentato

CHIEDE

 


– ai fini dell’eventuale proposizione dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. _________ (ovvero – se si tratta di procedimento ordinario – a fini difensivi, dovendo procedere all’esame di atti, documenti e provvedimenti depositati nel fascicolo informatico), che il Sig. Cancelliere voglia consentire allo scrivente Avvocato la consultazione da remoto del fascicolo telematico per il tempo necessario all’espletamento delle anzidette attività difensive.
Con osservanza.
Cosenza, li

Avv. A. Tizio
2) Predisporre la procura rilasciata dal delegante
La procura, per come noto, deve essere predisposta secondo i canoni dell’art. 83 comma 3 del codice di procedura civile 1 e, per quanto ci interessa in questa sede, due sono le modalità di formazione utili ad una trasmissione informatica:
a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente;
b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall’avvocato.
In caso di trasmissione telematica degli atti, l’art. 83 c.p.c. comma III u.i. prevede che la copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea debba poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell’avvocato (apposizione che avviene in automatico utilizzando qualsiasi software per la redazione della busta – v. in seguito)..
Secondo molti ‘protocolli’ di Tribunale, è necessario che la procura sia riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma specificamente ed univocamente riferita al tipo di atto per cui si richiede l’accesso.
3) Spedire il tutto in busta telematica, presso la competente cancelleria
Per completare questa terza e ultima fase, utilizziamo il software gratuito SL PCT (scaricabile da qui).
Aprire SL PCT, e dopo avere compilato i campi relativi alla fascicolazione, selezionare il tipo di procedimento, la parte, il tipo di atto (ALTRO) e poi in basso evidenziare la voce ‘Atto di richiesta visibilità’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata successiva, è possibile selezionare il numero del procedimento e l’ufficio competente (in caso di imminente scadenza del termine per l’opposizione o la costituzione si può mettere la ‘spunta’ sulla opzione ‘URGENTE’).
Nella sezione ‘riferimento’, consiglio di inserire (a scopo di agevolare il lavoro del cancelliere) tutti i dati del fascicolo da visionare (numero di ruolo generale, parti, giudice, eventuale udienza, ecc).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo avere compilato i campi relativi al codice fiscale della parte e i riferimenti del difensore, nella sezione ‘Parte rappresentata’ selezionare il soggetto che si difende (o che delega) selezionandone il codice fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, selezionare l’atto principale (che è l’atto di cui al punto 1, trasformato in pdf di tipo A – con testo, cioè, selezionabile), e inserire, tra gli allegati, solo la procura alle liti digitalizzata (di cui al punto 2).
Firmare tutti gli atti e creare la busta (da inviare, poi, alla cancelleria destinataria dell’atto, all’indirizzo PEC che sarà individuato in automatico da SL PCT).

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della spedizione, si riceveranno le PEC di risposta 1) Accettazione, 2) Consegna e 3) Esito.
La quarta e ultima PEC sarà quella di autorizzazione alla visibilità del fascicolo.

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 83 cpc.
    Procura alle liti.
    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.[]
About Michele Iapicca 315 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.